60.2009.70
Istanza di ispezione degli atti. già querelato quale istante
20 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.70
Data decisione, Autorità:
20.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.70
Lugano
20 marzo 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.2.2009
– completata il 28.2./3.3.2009 – presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
ottenere copia degli atti di un incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 19.2.2009
è stata inviata via fax il 23.2.2009 al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa,
per competenza, a questa Camera il medesimo giorno;
ritenuto che con scritto 26.2.2009 questa
Camera ha invitato l’istante a indicare i motivi della sua istanza come sancito
dall’art. 27 CPP e che il 28.2./3.3.2009 egli ha dato seguito alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della querela (datata 11.9.2007 e ricevuta dal Ministero pubblico il
15.10.2007) sporta da __________ __________ nei confronti di suo zio IS 1 per
le ipotesi di reato di minaccia, diffamazione e ingiuria, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo, sfociato nel decreto
di non luogo a procedere 1.12.2008 (NLP __________) emanato dal procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna. Il predetto decreto è regolarmente cresciuto in
giudicato (inc. MP __________).
2. Con la presente istanza IS 1 chiede
copia degli atti del surriferito incarto penale, dovendoli trasmettere alla
Pretura ai fini di una causa civile in corso.
Questa Camera non ha ritenuto necessario
interpellare il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna per presentare
eventuali osservazioni, poiché l’istante è stato parte (in qualità di querelato)
al procedimento penale nel frattempo archiviato.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale querelato) nel
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella
fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad
ottenere copia dell’incarto MP __________, considerato che il procedimento
penale l’ha interessato personalmente in veste di querelato e ritenuto inoltre che
gli atti istruttori potrebbero essere utili ai fini del procedimento civile in
corso.
Copia
dell’incarto MP __________ viene trasmessa all’istante unitamente alla presente
decisione.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 60.--, per complessivi CHF
160.-- (centosessanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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