60.2009.71
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale
17 agosto 2009Italiano34 min
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Numero d'incarto:
60.2009.71
Data decisione, Autorità:
17.08.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.71
Lugano
17 agosto
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire
sull’istanza 23/24.2.2009 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 19.2.2008 del giudice
della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 10/11.3.2009 del
giudice della Pretura penale, che comunica di non avere osservazioni in merito
all’istanza e di rimettersi al prudente giudizio di questa Camera;
richiamate inoltre le osservazioni
12/16.3.2009 della Divisione della giustizia e 24/25.3.2009 del procuratore
generale Bruno Balestra, di cui si dirà, laddove necessario, in corso di
motivazione;
preso atto che, su invito 26.2.2009 di questa
Camera, il 3/4.3.2009 l’avv. PR 1 ha comunicato che nessun terzo ha coperto le
spese legali del suo assistito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria federale, e meglio di una
scoperta casuale di intercettazioni telefoniche, il procuratore federale titolare
dell’inchiesta ha domandato al Tribunale penale federale il consenso ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 LSCPT per presentare una denuncia di reato all’autorità
cantonale nel contesto della giurisdizione del Cantone Ticino [richiesta
20.12.2005, AI 1; cfr. anche decisione TK __________ (operazione __________)
del 21.12.2005 del Tribunale penale federale, p. 6, ivi annessa];
che, ottenuta l’autorizzazione, in data 21.12.2005
il procuratore federale ha segnalato al Ministero pubblico del Cantone Ticino delle
fattispecie di possibile rilevanza penale che si riferiscono a ipotesi di reati
contro i doveri d’ufficio perpetrati da un agente di custodia (IS 1) (cfr. scritto
21.12.2005 e documentazione ivi annessa, AI 1);
che a seguito di ciò il Ministero pubblico
ha avviato immediatamente le necessarie indagini e, il giorno successivo, IS 1
è stato arrestato su ordine del procuratore generale Bruno Balestra (AI 13 e AI
19);
che il 23.12.2005 il procuratore generale
ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di abuso di autorità, sub.
corruzione passiva (cfr., nel dettaglio, richiesta di conferma d’arresto
23.12.2005, AI 21);
che il provvedimento è stato confermato il
medesimo giorno dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli per
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza (come alla promozione
dell’accusa, rilevabili dal rapporto di polizia e dalle ammissioni
dell’accusato stesso, in particolare per il reato di cui all’art. 322quater CP)
e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione, pericolo
di collusione e inquinamento di prove come indicato a p. 2 della richiesta di
conferma d’arresto 23.12.2005) (AI 28);
che
IS 1 è stato scarcerato l’11.1.2006 (AI 66);
che
con decreto 24.7.2006 il procuratore generale ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale IS 1 – detenuto dal 23.12.2005 all’11.1.2006 – siccome ritenuto
colpevole di ripetuto abuso di autorità giusta l’art. 312 CP "per avere, in due occasioni, a __________
e a __________, agli inizi del mese di novembre 2005, quale agente di custodia
responsabile per il settore __________ del __________, nell’espletamento dei
suoi normali compiti di servizio, alfine di procurare ad altri un indebito
profitto, abusato dei poteri della sua carica,
in
particolare per avere, agendo per scopi estranei alla sua funzione e mettendo a
rischio la sicurezza interna dell’intero stabilimento carcerario, procurato
schede di ricarica per telefoni cellulari ad un detenuto in regime di sezione
chiusa, contrariamente a quanto previsto dall’art. 47 cpv. 3 del Regolamento
del Penitenziario, disposizione in cui si vieta espressamente il possesso e
l’uso di telefoni cellulari,
e
meglio,
acquistando
in un’edicola di __________ in __________, rispettivamente in un’edicola a __________,
durante le sue abituali uscite per consegne di servizio, due schede di ricarica
di telefonia mobile __________, che ha successivamente consegnato al detenuto __________
nel laboratorio __________ del Penitenziario, di cui era responsabile e in cui
il detenuto lavorava, procurato a quest’ultimo un credito telefonico
sull’apparecchio a lui in uso che deteneva illecitamente nella propria cella
(…), telefono cellulare risultato essere utilizzato indebitamente pure da altri
detenuti posti nella medesima sezione di regime chiuso (in particolare __________,
__________ e __________)";
che
ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione, da dedursi
il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 4/7.8.2006 IS 1 ha
interposto formale opposizione al decreto di accusa;
che
nel corso del pubblico dibattimento, tenutosi il 19.2.2008 dinanzi alla Pretura
penale, il patrocinatore di IS 1 (avv. PR 1), si è in particolare opposto
all’uso delle risultanze dell’istruzione formale (verbale del dibattimento
19.2.2008, p. 2/3, inc. __________);
che
il giudice della Pretura penale ha quindi deciso – senza nemmeno menzionare
tale circostanza nella sentenza 19.2.2008 – di estromettere dagli atti tutti i
verbali d’interrogatorio dell’accusato, segnatamente i verbali d’interrogatorio
di polizia 22.12.2005, 23.12.2005 e 28.12.2005 e il verbale d’interrogatorio MP
11.1.2006 (verbale del dibattimento 19.2.2008, p. 2/3, inc. __________);
che
con sentenza 19.2.2008 (non motivata) il medesimo giudice ha prosciolto
l’accusato dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame IS 1 chiede, nel petitum, che lo Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF
108'294.80 "con riserva di aumento a seguito
dell’istruttoria", oltre interessi al 5% "oltre a un aumento fissato
prudenzialmente dal giudice ex art. 42 cpv. 2 CO", di cui CHF 6'000.--
per "l’ingiusta incarcerazione subita",
CHF 92'294.80 per "(…) compensazione delle perdite subite
direttamente a causa dell’ingiusto arresto e dell’ingiusta carcerazione" (ndr: perdita di guadagno e spese di patrocinio) e
CHF 10'000.-- "(…) da
fissare dal giudice per compensare la perdita futura stimabile in relazione
all’impossibilità nelle attuali condizioni del mercato di trovarne un impiego
della medesima stabilità e della medesima remunerazione del precedente"
(istanza 23/24.2.2009, p. 12/13);
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese
di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del
torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI /
Fatti
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1 ss.);
che ai sensi dell'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve
essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente
dalla sentenza di assoluzione;
che
l’istanza in esame – introdotta in data 23/24.2.2009 – si riferisce alla
sentenza di assoluzione 19.2.2008 emanata dal giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________);
che
nessuna delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e di revisione penale nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo
del giudizio, di modo che da quel momento è divenuto definitivo;
che
il termine di prescrizione di un anno è pertanto cominciato a decorrere, al più
tardi, il 24.2.2008, ovvero il giorno successivo a quello della crescita in
giudicato della sentenza di assoluzione;
che
di conseguenza l’istanza – presentata il 23/24.2.2009 – è da considerarsi tempestiva;
che, nello stabilire l’importo delle spese
di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità
della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA
(in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate
prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con
riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art.
15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso
l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 9.1.2006 del suo
difensore d’ufficio, avv. __________ __________, __________, di CHF 2'070.65,
di cui CHF 1'700.-- a titolo di onorario (6 ore e 48 minuti a CHF 250.--/ora),
CHF 224.40 di spese e CHF 146.25 di IVA (doc. 8 annesso all’istanza
23/24.2.2009 e doc. 10.a annesso allo scritto 22/23.4.2009 dell’avv. PR 1; ndr:
nel dettaglio della nota professionale sono state indicate 7 ore e 5 minuti);
la rifusione della nota professionale 20.11.2006 del suo patrocinatore di
fiducia, avv. __________ __________, di CHF 5'077.45, di cui CHF 4'500.-- a
titolo di onorario (18 ore a CHF 250.--/ora), CHF 281.80 di spese e CHF 358.65 di
IVA (doc. 6 annesso all’istanza 23/24.2.2009 e doc. 10.b annesso allo scritto
22/23.4.2009 dell’avv. PR 1); infine la rifusione della nota professionale 26.9.2007
del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'228.--, di cui CHF 3’000.--
a titolo di onorario e CHF 228.-- di IVA [doc. 7 annesso all’istanza
23/24.2.2009; ndr: nel dettaglio delle prestazioni e spese prodotto dall’avv. PR
1, su richiesta di questa Camera, unitamente allo scritto 3.3.2009, risulta un
onorario di CHF 4'280.-- (14 ore e 16 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 179.-- di
spese e CHF 338.90 di IVA (doc. 4.d)], per complessivi CHF 10'748.10 (recte:
CHF 10'376.10) (doc. 5 annesso all’istanza 23/24.2.2009), con la dicitura “non
usare questa”];
che nel caso in cui un accusato conferisca
mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento,
sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio
(R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung
durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,
Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che
in data 23.12.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha
nominato l’avv. __________ __________, difensore d’ufficio di IS 1 (inc. Giar __________)
(AI 29);
che con decisione 9.1.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto –
preso atto della comunicazione 5.1.2006 del procuratore pubblico Marco Villa concernente
IS 1 e considerato che l’avv. __________ __________ ha assunto la difesa di
fiducia – ha revocato la nomina dell’avv. __________ __________ quale suo
difensore d’ufficio (inc. Giar __________) (AI 60);
che
le prestazioni dell’avv. __________ __________ riguardano dunque il periodo
compreso tra il 23.12.2005 e il 9.1.2006;
che la tariffa oraria esposta appare
conforme ai suesposti principi;
che il dispendio orario indicato appare
nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento ai
colloqui telefonici con i parenti e la madre dell’istante, che viene ridotto a
1 ora; non vengono inoltre considerate le prestazioni che si riferiscono ai
colloqui telefonici con "__________
__________ / __________" e con "__________", non
essendo meglio specificate e non apparendo giustificate, considerato che dalla
lettura degli atti non emerge chi siano tali persone;
che
– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 5 ore e
50 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'458.85;
che
a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 155.75, stralciate – come
esposto – quelle inerenti a "__________ / __________" e a "__________", ridotte le spese inerenti ai colloqui telefonici in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione
10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) e
ridotte a CHF 40.-- quelle inerenti alla trasferta dell’9.1.2006 [CHF 1.--/km
(art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 40 km per la tratta __________ (secondo l’“indicatore
delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal
Dipartimento delle finanze e dell’economia)];
che
l’IVA ammonta a CHF 122.70 (calcolata al 7.6% su CHF 1'614.60);
che
di conseguenza al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali relative alla
nota professionale dell’avv. __________ __________, la somma complessiva di CHF
1'737.30;
che, come detto, l’avv. __________ __________
ha assistito l’istante fino al 9.1.2006 ed al suo posto è subentrato quale difensore
di fiducia l’avv. __________ __________;
che a questa Camera non è dato a sapere per
quale motivo vi sia stato la sostituzione del patrocinatore;
che
essendo l’istante stato assistito dall’avv. __________ __________ fino al
9.1.2006, le prestazioni dell’avv. __________ __________ antecedenti a quella data
non vengono considerate, essendo stata una scelta dell’istante di cambiare patrocinatore;
che l’avv. __________ __________ ha
assistito il qui istante fino al 20.9.2006 (prima e dopo l’emanazione del
decreto di accusa) (cfr., al proposito, scritto 20.9.2006, in cui il suo
patrocinatore comunica alla Pretura penale di non rappresentare più IS 1, che
ha conferito mandato all’avv. PR 1, doc. 4, inc. __________);
che il dispendio orario indicato appare
nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento ai
colloqui e alle conferenze telefoniche con il cliente, che viene ridotto a 3 ore (1 ora per le conferenze
telefoniche e 2 ore per i colloqui con il cliente); non vengono inoltre
considerate le prestazioni relative alle conferenze telefoniche con __________, non essendo meglio specificate, come in
precedenza; vengono inoltre stralciate le prestazioni del 25.1.2006 "steso
lettera per cliente (per fattura avv. __________)", che resta a carico
dell’istante, essendo stata una sua scelta di cambiare patrocinatore;
che
– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 14 ore e
40 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 3'666.65;
che a ciò vanno aggiunte le spese
riconosciute in CHF 107.50, stralciate – come esposto – quelle antecedenti al
9.1.2006 e quelle inerenti a __________
e alla prestazione del 25.1.2006; vengono inoltre ridotte le spese inerenti ai colloqui telefonici in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004
del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6); infine non viene considerata la spesa indicata (senza
onorario) pari a CHF 12.40 per "Lett.
a cliente + fattura", non essendo meglio specificata e le spese
relative alla fattura essendo a carico del patrocinatore;
che l’IVA ammonta a CHF 286.85 (calcolata
al 7.6% su CHF 3'774.15);
che
di conseguenza al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali relative alla
nota professionale dell’avv. __________ __________, la somma complessiva di CHF
4'061.--;
che,
come visto, essendo l’istante stato assistito dall’avv. __________ __________
fino al 20.1.2009 (doc. 4, inc. __________), le prestazioni dell’avv. PR 1
antecedenti a quella data non vengono considerate;
che
l’avv. PR 1 non ha specificato la tariffa oraria adottata (nel dettaglio delle prestazioni e spese,
con la dicitura “non usare questa”, prodotto dall’avv. PR 1, su richiesta
di questa Camera, unitamente allo scritto 3.3.2009, risulta un onorario di CHF
4'280.-- (14 ore e 16 minuti a CHF 300.--/ora) (doc. 5 annesso all’istanza
23/24.2.2009), ma il patrocinatore ha fatturato al cliente la somma di CHF
3'000.-- a titolo di onorario;
che pertanto viene riconosciuta una tariffa
di CHF 250.--/ora, come per gli altri due patrocinatori, e come da prassi di
questa Camera;
che viene riconosciuto un onorario complessivo
di 9 ore e 5 minuti, di cui 4 ore e 30 minuti per lo studio dell’incarto (come
indicato), 20 minuti per le lettere alla Pretura penale (come indicato), 60
minuti per i colloqui con il cliente (come indicato), 5 minuti per il colloquio
telefonico con la Pretura penale e 3 ore e 10 minuti per "Accesso a Pretura penale" [trasferta e pubblico dibattimento (che si
è aperto alle ore 14:15 e si è riaperto alle ore 16:55 per la breve motivazione
e la lettura del dispositivo (verbale del dibattimento 19.2.2008, inc. __________)]
(doc. 4.b annesso allo scritto 3/4.3.2009 dell’avv. PR 1), per la somma di CHF
2'270.85;
che a ciò vanno aggiunte le spese
riconosciute in CHF 45.75, stralciate – come esposto – quelle antecedenti al
20.1.2009 e quelle indicate con "Ft.
A cliente 6.00 Allegata 2.00", non essendo meglio specificate; viene
inoltre ridotta la spesa inerente al colloquio telefonico in uscita (CHF
0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
B. P., inc. 19.2004.6); viene infine stralciata la spesa relativa
al richiamo della fattura del 12.11, essendo esclusivamente colpa dell’istante
il fatto di non aver pagato tempestivamente l’importo richiesto e resta quindi
a suo carico;
che
l’IVA ammonta a CHF 176.05 (calcolata al 7.6% su CHF 2'316.60);
che
di conseguenza al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali relative alla
nota professionale dell’avv. PR 1, la somma complessiva di CHF 2'492.65;
che tenuto conto di quanto sopra esposto
all’istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 8'290.95 a titolo di spese
legali;
che per gli interessi moratori sono
applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al
tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art.
102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 23.2.2009 (cfr.
timbro postale) della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede la "somma provvisoria" di CHF
81'546.70, oltre interessi, di cui CHF 8'782.-- per il salario non percepito
per l’anno 2006, CHF 2'269.75 corrispondente all’10% dell’indennità d’uscita,
CHF 10'312.-- a titolo di perdita di guadagno per l’anno 2007, CHF 36'058.95 a
titolo di perdita di guadagno per l’anno 2008 e CHF 24'124.-- a titolo di
perdita di guadagno per l’anno 2009 e un importo non quantificato per "ulteriore
perdita di guadagno (danno crescente)" (istanza 23/24.2.2009, p. 4);
che il suo patrocinatore sostiene in particolare che IS 1 "(…) è una persona schietta, ed era un
funzionario esemplare fino a quando è stato allontanato dall’impiego statale",
comprovato anche dal fatto che mediante la risoluzione no. __________ del
23.5.2006 il Consiglio di Stato gli ha corrisposto l’intero salario e
un’indennità di uscita ridotta nella misura del 10% (istanza 23/24.2.2009, p.
3), ripercorrendo successivamente l’iter del suo licenziamento e della sua
mancata riassunzione presso lo Stato (cfr., nel dettaglio, istanza
23/24.2.2009, p. 5/6);
che
per quanto concerne la presente decisione va in particolare rilevato quanto segue:
che in data 14.9.2005 IS 1 è stato nominato retroattivamente
all’1.9.2005 __________ __________ ed è stato attribuito al __________ (classatore
1, fascicolo giallo inerente a IS 1);
che
il suo lavoro consisteva, in pratica, nel gestire un piccolo laboratorio di __________
all’interno del penitenziario (verbale d’interrogatorio di polizia 22.12.2005
di IS 1, p. 2);
che nell’ambito della sua attività lavorativa egli aveva, tra l’altro, lavorato
quotidianamente con due detenuti, e meglio __________ __________ [incarcerato
nella sezione chiusa (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 5.4.2006, p.
2, AI 77)] e __________ __________ [trasferito alla sezione aperta il
21.10.2005) (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 5.4.2006, p. 2, AI
77)] (verbale d’interrogatorio di polizia 22.12.2005 di IS 1, p. 2), con i
quali aveva instaurato anche un "rapporto di confidenza" (verbale
d’interrogatorio di polizia 22.12.2005 di IS 1, p. 2 e verbale d’interrogatorio
di polizia 23.12.2005 di IS 1, p. 2/3);
che nel corso del pubblico dibattimento IS
1, interrogato dal giudice – il quale ha poi dato atto che __________ __________
fosse in possesso del telefono cellulare dal mese di marzo 2005 – ha ammesso quanto segue:
"(…) Sono venuto a conoscenza,
perché l’ho visto, che __________ aveva un telefonino nell’ottobre 2005. Non ho
denunciato questo fatto alla direzione ed è stato un mio errore. (…) Io non ho
comperato le ricariche; l’ha fatto __________; mi sono limitato a consegnare le
ricevute con i numeri __________ in due diverse occasioni a __________ __________
in laboratorio. (…). La prassi di avere le ricariche telefoniche per __________
non è iniziata per opera mia, egli disponeva già infatti delle ricariche
tramite comunicazione SMS da parte di __________ e/o altri. (…). Non ho
denunciato subito __________ unicamente per il fatto che mi ero impietosito per
la situazione di sua moglie, gravemente ammalata e con un figlio a carico che
necessitava di aiuto. __________ mi aveva assicurato che telefonava unicamente
a sua moglie per questa ragione e che nessun altro aveva accesso al suo
telefono. (…) Lo Stato non ha adottato nei miei confronti sanzioni
disciplinari; ho ricevuto l’intero salario anche durante la carcerazione
preventiva. Non si è mai accennato ad un’inchiesta amministrativa nei miei
confronti. (…)" (verbale del dibattimento 19.2.2008, p. 3, inc. __________);
che
nella sua arringa il suo difensore, avv. PR 1, ha in particolare affermato che "(…). __________ peraltro riceveva ricariche per il suo
telefonino almeno dal marzo 2005 (sette mesi prima che __________ lo
scoprisse); la consegna di due ricevute cartacee con i numeri da parte
dell’accusato (ma che poteva venire effettuata da chiunque si recasse in visita
atteso come in merito non vi fosse controllo e come almeno in un’occasione – è
stato accertato – __________ l’avesse trasmessa via SMS) non ha mutato nulla e facendolo
questi non ha disposto del potere ricevuto. (…)" (verbale del dibattimento 19.2.2008, p. 3, inc.
__________);
che riguardo all’aspetto amministrativo e disciplinare
va rilevato che con risoluzione 23.12.2005 il Consiglio di Stato – preso atto
della comunicazione 23.12.2005 mediante la quale il Ministero pubblico ha
segnalato che nei confronti di IS 1 è stato aperto un procedimento penale per
titolo di abuso di autorità (art. 312 CP), in via subordinata corruzione
passiva (art. 322quater CP), visto lo scritto 23.12.2005 mediante il quale il direttore
della Divisione della giustizia ha chiesto che nei suoi confronti sia aperta
un’inchiesta disciplinare con sospensione immediata dalla funzione e con privazione
parziale dello stipendio (in applicazione degli art. 32 ss. LORD), su proposta
delle Sezione delle risorse umane – ha deciso di aprire un’inchiesta disciplinare
a carico di IS 1 (affidandola alla Sezione delle risorse umane), sospendendolo,
con effetto immediato, dalla sua funzione e privandolo dello stipendio nella misura
del 50%, sospendendo contestualmente l’inchiesta in attesa dell’esito del procedimento
penale (risoluzione no. __________ del 23.12.2005) (classatore 1, fascicolo giallo
inerente a IS 1);
che
con risoluzione 23.5.2006 il Consiglio di Stato ha deciso di rescindere il
rapporto di impiego con IS 1 con effetto al 31.7.2006 (liberandolo parimenti
dagli obblighi derivanti dal rapporto d’impiego ad eccezione del segreto
d’ufficio), di abbandonare il procedimento disciplinare aperto a suo carico,
rinunciando all’adozione di sanzioni disciplinari nei suoi confronti, di riversargli
il salario sospeso cautelativamente dal 23.12.2005 e di riconoscergli
un’indennità di uscita, in applicazione degli art. 18 cpv. 1 e 2 e 18a LStip,
di CHF 20'427.25 (riduzione del 10%) (risoluzione no. __________ del 23.5.2006,
doc. 2 annesso all’istanza 23/24.2.2009);
che
dalla stessa risoluzione risulta in particolare che IS 1 avrebbe disatteso i
suoi doveri di servizio e avrebbe compromesso, in maniera irreversibile, il
solido rapporto di fiducia accresciuto nei confronti dell’utenza e dei suoi
superiori che necessariamente deve sussistere in un funzionario pubblico con
una funzione particolarmente delicata come quella da lui esercitata;
che
si è tenuto un colloquio tra IS 1, assistito dall’avv. __________ __________, e
il direttore della Divisione della giustizia, il quale gli ha comunicato "l’inesigibilità della continuazione del
rapporto di servizio";
che con scritto 15.5.2006 le parti hanno concordato di giungere ad una
rescissione del rapporto di lavoro con la salvaguardia dell’indennità d’uscita
a favore di IS 1, fatto salvo quanto sancito dall’art. 18a cpv. 2 LStip;
che "(…) in sede transattiva il collaboratore, per il
tramite del suo patrocinatore, ha rinunciato ad adire la Commissione conciliativa
giusta l’art. 53 LORD, ha stabilito di comune accordo il termine d’uscita per
il 31 luglio 2006, aderendo alla riduzione per colpa del 10% dell’indennità
d’uscita prevista nei casi di disdetta" [risoluzione no. __________ del 23.5.2006, p. 2, doc.
Considerandi
2.
annesso all’istanza 23/24.2.2009; cfr., al proposito, lo scritto 15.5.2006
mediante il quale l’avv. __________ __________ ha confermato al direttore della
Divisione della giustizia la notifica della disdetta del rapporto di lavoro per
la fine del mese di luglio 2006 a IS 1, il quale viene liberato dall’obbligo di
prestare servizio; la corresponsione delle spettanze salariali integrali fino
alla fine del mese di luglio 2006, oltre ad un’indennità d’uscita con una
riduzione massima del 10%; l’abbandono del procedimento disciplinare e la
rinuncia di adire la Commissione conciliativa del personale dello Stato
(scritto 15.5.2006 annesso al verbale di dibattimento 19.2.2008, inc.
10.2006
)];
che con scritto 31.10.2008 l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo
assistito, ha chiesto in sostanza di essere riassunto in una funzione
equipollente a quella ricoperta in precedenza (cfr., nel dettaglio, scritto
31.10
, doc. 13 annesso all’istanza 23/24.2.2009);
che
in data 9.12.2008 il Consiglio di Stato ha comunicato all’avv. PR 1 che IS 1
non può essere reinserito presso l’Amministrazione cantonale, considerato – tra
l’altro – che "(…) il rapporto d’impiego tra lo Stato e il suo
patrocinato è stato disdetto ai sensi dell’art. 60 cpv. 3 lett. c LORD senza
attendere l’esito del procedimento penale, in quanto dall’esame degli atti è
stato appurato che il signor IS 1 ha disatteso i suoi doveri di servizio e ha
compromesso il rapporto di fiducia che deve sussistere nei confronti dei suoi
superiori e dei colleghi. Infatti, egli, consegnando le relative schede
telefoniche, ha contribuito alla violazione dell’art. 47 cpv. 3 del Regolamento
del Penitenziario cantonale, il quale vieta espressamente il possesso e l’uso
di telefoni cellulari da parte dei carcerati. In tal modo, l’interessato ha
messo in pericolo la sicurezza del Penitenziario, considerato che le schede di
ricarica per i telefoni cellulari sono state procurate ad un detenuto posto in
regime di sezione chiusa", e lo scritto 15.5.2006 mediante il quale "(…) le parti hanno concordato di giungere ad
una disdetta del rapporto di lavoro, nell’ambito del quale è stata d’altronde
riconosciuta al signor IS 1 un’indennità d’uscita", rilevando inoltre
che IS 1 ha rinunciato ad adire la Commissione conciliativa ex art. 53 LORD e
che "(…) l’autorià di nomina, di fronte ad una violazione dei doveri di
servizio, è libera di rinunciare ad un provvedimento disciplinare, e può invece
optare per una disdetta amministrativa, allorché quest’ultima appare
giustificata, come nella presente fattispecie, da sufficienti motivi" (scritto
9.12
, doc. 14 annesso all’istanza 23/24.2.2009);
che a seguito dello scritto 27.1.2009 dell’avv. PR 1 (doc. 15 annesso
all’istanza 23/24.1.2009), con risoluzione 18.2.2009 il Consiglio di Stato ha
respinto la domanda di riassunzione presentata il 31.10.2008/27.1.2009 da IS 1
(cfr., nel dettaglio, risoluzione __________ del 18.2.2009, doc. 6a, annesso allo
scritto 9/10.3.2009 dell’avv. PR 1);
che da quanto qui ricostruito emerge
chiaramente che la fine del rapporto d’impiego sia da ricondurre alla rottura
del rapporto di fiducia tra l’autorità di nomina e IS 1 a seguito delle
violazioni dei suoi doveri di funzione, situazione che è rimasta invariata
anche dopo la sentenza di assoluzione 19.2.2008 emanata dalla Pretura penale, e
che contro la decisione della disdetta del rapporto di lavoro IS 1 non ha
presentato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo e pertanto la medesima
è divenuta definitiva ed è regolarmente cresciuta in giudicato;
che, come visto, la rescissione del
rapporto di lavoro è stata concordata tra il datore di lavoro e IS 1, assistito
dal suo allora patrocinatore avv. __________ __________, ed è dunque avvenuta indipendentemente
dall’apertura del procedimento penale aperto a suo carico;
che anche le difficoltà successive a
ritrovare un posto di lavoro non possono essere ricondotte all’apertura del
procedimento penale a suo carico, ma sono principalmente la conseguenza
dell’avvenuta rescissione del rapporto di lavoro concordata tra le parti;
che per questi motivi il qui istante
nulla può pretendere al proposito e quindi si può prescindere dall’esame delle
singole pretese di danni materiali;
che
l’indennità prevista dall’art.
317.
CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione
alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 6’000.--, oltre interessi, di cui CHF 4'000.-- quale risarcimento
per i 20 giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta
e CHF 2'000.-- "(…) perché la carcerazione si è svolta
durante le feste natalizie e di capodanno"
(istanza 23/24.2.2009, p. 5);
che, come visto, IS 1 è stato in detenzione
preventiva dal 23.12.2005 all’11.1.2006;
che è pertanto stato privato della libertà
personale per venti giorni;
che questa Camera ritiene che debba essere
riconosciuto all’istante un importo base di CHF 4'000.--, come postulato (CHF 200.--/giorno, come da prassi di
questa Camera per detenzioni fino a due/tre mesi; cfr., al proposito, anche
decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, consid. 5), oltre interessi al 5% dall’11.1.2006
(data della scarcerazione);
che va quindi esaminato se,
come fatto valere nell’istanza, sussistono nel caso di specie gli estremi per
ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un
aumento del suddetto importo;
che, come visto, l’istante
domanda al proposito la somma di CHF 2'000.--, in quanto il periodo di
carcerazione ha avuto luogo durante le feste natalizie e il Capodanno (istanza
23/24.2.2009, p. 5);
che questa richiesta non può essere
accolta, poiché il magistrato inquirente non ha volutamente disposto il suo
arresto nel periodo festivo, ma è stata una conseguenza dalla segnalazione 21.12.2005
effettuata dal procuratore federale al Ministero pubblico del Cantone Ticino (AI
1) e quindi di una circostanza casuale per la quale lo Stato non è tenuto a
rispondere;
che l’istante peraltro non comprova che
proprio per il fatto che egli sia stato in carcere anche tra Natale e Capodanno
abbia subito una così grave lesione della personalità tale da giustificare un
aumento dell’importo;
che a titolo di torto morale all’istante va
dunque riconosciuto l’importo di CHF 4'000.--, oltre interessi al 5%
dall’11.1.2006, come postulato;
che
come stabilito in passato dalla giurisprudenza di questa Camera, l’applicazione
dell'art. 44 cpv. 1 CO consente al giudice di escludere o ridurre il
risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le
circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od
aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato,
segnatamente se
l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che tale facoltà è stata esplicitamente introdotta
nell’art. 319a CPP, entrato in vigore il 18.8.2006 (secondo cui l’indennità può
essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa
dell’accusato prosciolto);
che
il rifiuto o la riduzione dell’indennità
sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti
e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto
federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per
determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione
dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che nella fattispecie in esame, e come
indicato in relazione al danno materiale richiesto, il qui istante ha assunto
un comportamento contrario a quelli che erano i suoi obblighi di funzionario
pubblico (__________), un’attività professionale peraltro particolarmente
delicata in seno al __________ (in particolare con riferimento al fatto di non
aver segnalato alla direzione che __________, in regime chiuso, era in possesso
di un telefono cellulare, ben sapendo che ciò era vietato ai sensi dell’art. 47
cpv. 3 del Regolamento del __________, e con riferimento al fatto di avergli consegnato
delle ricevute di ricarica per il suo telefono cellulare), avendo in tal modo
compromesso in maniera irreversibile il rapporto di fiducia nei confronti dei
suoi colleghi, dei suoi superiori e anche degli utenti, destando inoltre il
sospetto di aver abusato della propria funzione concedendo dei favori a __________
__________ e a __________ __________ [cfr., al proposito, decisione TK __________ (operazione __________)
del __________ del Tribunale penale federale, p. 6, AI 1];
che questa circostanza ha poi comportato
dapprima la sospensione dalla sua funzione e poi, su accordo delle parti, la
rescissione del rapporto di lavoro, e ciò indipendentemente dall’esito del procedimento
penale;
che, alla luce di quanto sopra esposto,
emerge che IS 1 abbia concorso effettivamente a provocare l’apertura del procedimento
penale con un comportamento colpevole sotto il profilo professionale e
deontologico (avendo assunto un comportamento riprovevole in seno al __________),
e ciò rende applicabile, alla fattispecie
in esame, l’art. 319a CPP e la giurisprudenza di questa Camera, confermata
anche dal Tribunale federale che permette di ridurre o rifiutare l’indennità.
Nel presente caso, tenuto conto che IS 1 ha violato i suoi obblighi di funzione
in una sola circostanza, non si giustifica un rifiuto ma si deve ammettere quale
equa una riduzione del 50%;
che le spese di patrocinio riconosciute
in CHF 8'290.95 vengono quindi ridotte a CHF 4'145.50, ed il torto
morale riconosciuto in CHF 4'000.-- viene ridotto a CHF 2'000.--, oltre interessi;
che
protesta infine ripetibili di
questa sede;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere
reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il parziale accoglimento dell’istanza – va
pertanto ammesso un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che
a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 6'345.50, di cui CHF 4'145.50 per
spese legali, oltre interessi al 5% dal
23.2
, CHF 2'000.-- a
titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 11.1.2006, e CHF 200.-- per
ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 3’300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 3’400.--, sono poste a carico del qui istante, in base alla sua soccombenza,
per la somma di CHF 3'100.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 19.2.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 6'345.50, oltre interessi al 5% dal 23.2.2009 su CHF 4'145.50 e al 5% dall’11.1.2006 su CHF 2'000.--.
2. La tassa di giustizia di CHF 3’300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 3’400.--
(tremilaquattrocento), sono poste a carico IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 3'100.--
(tremilacento).
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi
penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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