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Decisione

60.2009.71

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale

17 agosto 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.

1 ss.);

che ai sensi dell'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve

essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente

dalla sentenza di assoluzione;

che

l’istanza in esame – introdotta in data 23/24.2.2009 – si riferisce alla

sentenza di assoluzione 19.2.2008 emanata dal giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________);

che

nessuna delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e di revisione penale nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo

del giudizio, di modo che da quel momento è divenuto definitivo;

che

il termine di prescrizione di un anno è pertanto cominciato a decorrere, al più

tardi, il 24.2.2008, ovvero il giorno successivo a quello della crescita in

giudicato della sentenza di assoluzione;

che

di conseguenza l’istanza – presentata il 23/24.2.2009 – è da considerarsi tempestiva;

che, nello stabilire l’importo delle spese

di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità

della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA

(in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate

prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con

riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art.

15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso

l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale 9.1.2006 del suo

difensore d’ufficio, avv. __________ __________, __________, di CHF 2'070.65,

di cui CHF 1'700.-- a titolo di onorario (6 ore e 48 minuti a CHF 250.--/ora),

CHF 224.40 di spese e CHF 146.25 di IVA (doc. 8 annesso all’istanza

23/24.2.2009 e doc. 10.a annesso allo scritto 22/23.4.2009 dell’avv. PR 1; ndr:

nel dettaglio della nota professionale sono state indicate 7 ore e 5 minuti);

la rifusione della nota professionale 20.11.2006 del suo patrocinatore di

fiducia, avv. __________ __________, di CHF 5'077.45, di cui CHF 4'500.-- a

titolo di onorario (18 ore a CHF 250.--/ora), CHF 281.80 di spese e CHF 358.65 di

IVA (doc. 6 annesso all’istanza 23/24.2.2009 e doc. 10.b annesso allo scritto

22/23.4.2009 dell’avv. PR 1); infine la rifusione della nota professionale 26.9.2007

del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'228.--, di cui CHF 3’000.--

a titolo di onorario e CHF 228.-- di IVA [doc. 7 annesso all’istanza

23/24.2.2009; ndr: nel dettaglio delle prestazioni e spese prodotto dall’avv. PR

1, su richiesta di questa Camera, unitamente allo scritto 3.3.2009, risulta un

onorario di CHF 4'280.-- (14 ore e 16 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 179.-- di

spese e CHF 338.90 di IVA (doc. 4.d)], per complessivi CHF 10'748.10 (recte:

CHF 10'376.10) (doc. 5 annesso all’istanza 23/24.2.2009), con la dicitura “non

usare questa”];

che nel caso in cui un accusato conferisca

mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento,

sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio

(R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung

durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,

Diss., Zurigo 1998, p. 106);

che

in data 23.12.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha

nominato l’avv. __________ __________, difensore d’ufficio di IS 1 (inc. Giar __________)

(AI 29);

che con decisione 9.1.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto –

preso atto della comunicazione 5.1.2006 del procuratore pubblico Marco Villa concernente

IS 1 e considerato che l’avv. __________ __________ ha assunto la difesa di

fiducia – ha revocato la nomina dell’avv. __________ __________ quale suo

difensore d’ufficio (inc. Giar __________) (AI 60);

che

le prestazioni dell’avv. __________ __________ riguardano dunque il periodo

compreso tra il 23.12.2005 e il 9.1.2006;

che la tariffa oraria esposta appare

conforme ai suesposti principi;

che il dispendio orario indicato appare

nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento ai

colloqui telefonici con i parenti e la madre dell’istante, che viene ridotto a

1 ora; non vengono inoltre considerate le prestazioni che si riferiscono ai

colloqui telefonici con "__________

__________ / __________" e con "__________", non

essendo meglio specificate e non apparendo giustificate, considerato che dalla

lettura degli atti non emerge chi siano tali persone;

che

– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 5 ore e

50 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'458.85;

che

a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 155.75, stralciate – come

esposto – quelle inerenti a "__________ / __________" e a "__________", ridotte le spese inerenti ai colloqui telefonici in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione

10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) e

ridotte a CHF 40.-- quelle inerenti alla trasferta dell’9.1.2006 [CHF 1.--/km

(art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 40 km per la tratta __________ (secondo l’“indicatore

delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal

Dipartimento delle finanze e dell’economia)];

che

l’IVA ammonta a CHF 122.70 (calcolata al 7.6% su CHF 1'614.60);

che

di conseguenza al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali relative alla

nota professionale dell’avv. __________ __________, la somma complessiva di CHF

1'737.30;

che, come detto, l’avv. __________ __________

ha assistito l’istante fino al 9.1.2006 ed al suo posto è subentrato quale difensore

di fiducia l’avv. __________ __________;

che a questa Camera non è dato a sapere per

quale motivo vi sia stato la sostituzione del patrocinatore;

che

essendo l’istante stato assistito dall’avv. __________ __________ fino al

9.1.2006, le prestazioni dell’avv. __________ __________ antecedenti a quella data

non vengono considerate, essendo stata una scelta dell’istante di cambiare patrocinatore;

che l’avv. __________ __________ ha

assistito il qui istante fino al 20.9.2006 (prima e dopo l’emanazione del

decreto di accusa) (cfr., al proposito, scritto 20.9.2006, in cui il suo

patrocinatore comunica alla Pretura penale di non rappresentare più IS 1, che

ha conferito mandato all’avv. PR 1, doc. 4, inc. __________);

che il dispendio orario indicato appare

nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento ai

colloqui e alle conferenze telefoniche con il cliente, che viene ridotto a 3 ore (1 ora per le conferenze

telefoniche e 2 ore per i colloqui con il cliente); non vengono inoltre

considerate le prestazioni relative alle conferenze telefoniche con __________, non essendo meglio specificate, come in

precedenza; vengono inoltre stralciate le prestazioni del 25.1.2006 "steso

lettera per cliente (per fattura avv. __________)", che resta a carico

dell’istante, essendo stata una sua scelta di cambiare patrocinatore;

che

– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 14 ore e

40 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 3'666.65;

che a ciò vanno aggiunte le spese

riconosciute in CHF 107.50, stralciate – come esposto – quelle antecedenti al

9.1.2006 e quelle inerenti a __________

e alla prestazione del 25.1.2006; vengono inoltre ridotte le spese inerenti ai colloqui telefonici in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004

del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6); infine non viene considerata la spesa indicata (senza

onorario) pari a CHF 12.40 per "Lett.

a cliente + fattura", non essendo meglio specificata e le spese

relative alla fattura essendo a carico del patrocinatore;

che l’IVA ammonta a CHF 286.85 (calcolata

al 7.6% su CHF 3'774.15);

che

di conseguenza al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali relative alla

nota professionale dell’avv. __________ __________, la somma complessiva di CHF

4'061.--;

che,

come visto, essendo l’istante stato assistito dall’avv. __________ __________

fino al 20.1.2009 (doc. 4, inc. __________), le prestazioni dell’avv. PR 1

antecedenti a quella data non vengono considerate;

che

l’avv. PR 1 non ha specificato la tariffa oraria adottata (nel dettaglio delle prestazioni e spese,

con la dicitura “non usare questa”, prodotto dall’avv. PR 1, su richiesta

di questa Camera, unitamente allo scritto 3.3.2009, risulta un onorario di CHF

4'280.-- (14 ore e 16 minuti a CHF 300.--/ora) (doc. 5 annesso all’istanza

23/24.2.2009), ma il patrocinatore ha fatturato al cliente la somma di CHF

3'000.-- a titolo di onorario;

che pertanto viene riconosciuta una tariffa

di CHF 250.--/ora, come per gli altri due patrocinatori, e come da prassi di

questa Camera;

che viene riconosciuto un onorario complessivo

di 9 ore e 5 minuti, di cui 4 ore e 30 minuti per lo studio dell’incarto (come

indicato), 20 minuti per le lettere alla Pretura penale (come indicato), 60

minuti per i colloqui con il cliente (come indicato), 5 minuti per il colloquio

telefonico con la Pretura penale e 3 ore e 10 minuti per "Accesso a Pretura penale" [trasferta e pubblico dibattimento (che si

è aperto alle ore 14:15 e si è riaperto alle ore 16:55 per la breve motivazione

e la lettura del dispositivo (verbale del dibattimento 19.2.2008, inc. __________)]

(doc. 4.b annesso allo scritto 3/4.3.2009 dell’avv. PR 1), per la somma di CHF

2'270.85;

che a ciò vanno aggiunte le spese

riconosciute in CHF 45.75, stralciate – come esposto – quelle antecedenti al

20.1.2009 e quelle indicate con "Ft.

A cliente 6.00 Allegata 2.00", non essendo meglio specificate; viene

inoltre ridotta la spesa inerente al colloquio telefonico in uscita (CHF

0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.

B. P., inc. 19.2004.6); viene infine stralciata la spesa relativa

al richiamo della fattura del 12.11, essendo esclusivamente colpa dell’istante

il fatto di non aver pagato tempestivamente l’importo richiesto e resta quindi

a suo carico;

che

l’IVA ammonta a CHF 176.05 (calcolata al 7.6% su CHF 2'316.60);

che

di conseguenza al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali relative alla

nota professionale dell’avv. PR 1, la somma complessiva di CHF 2'492.65;

che tenuto conto di quanto sopra esposto

all’istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 8'290.95 a titolo di spese

legali;

che per gli interessi moratori sono

applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al

tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art.

102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 23.2.2009 (cfr.

timbro postale) della presente istanza;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta

dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il

procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del

23.2.2004)];

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante chiede la "somma provvisoria" di CHF

81'546.70, oltre interessi, di cui CHF 8'782.-- per il salario non percepito

per l’anno 2006, CHF 2'269.75 corrispondente all’10% dell’indennità d’uscita,

CHF 10'312.-- a titolo di perdita di guadagno per l’anno 2007, CHF 36'058.95 a

titolo di perdita di guadagno per l’anno 2008 e CHF 24'124.-- a titolo di

perdita di guadagno per l’anno 2009 e un importo non quantificato per "ulteriore

perdita di guadagno (danno crescente)" (istanza 23/24.2.2009, p. 4);

che il suo patrocinatore sostiene in particolare che IS 1 "(…) è una persona schietta, ed era un

funzionario esemplare fino a quando è stato allontanato dall’impiego statale",

comprovato anche dal fatto che mediante la risoluzione no. __________ del

23.5.2006 il Consiglio di Stato gli ha corrisposto l’intero salario e

un’indennità di uscita ridotta nella misura del 10% (istanza 23/24.2.2009, p.

3), ripercorrendo successivamente l’iter del suo licenziamento e della sua

mancata riassunzione presso lo Stato (cfr., nel dettaglio, istanza

23/24.2.2009, p. 5/6);

che

per quanto concerne la presente decisione va in particolare rilevato quanto segue:

che in data 14.9.2005 IS 1 è stato nominato retroattivamente

all’1.9.2005 __________ __________ ed è stato attribuito al __________ (classatore

1, fascicolo giallo inerente a IS 1);

che

il suo lavoro consisteva, in pratica, nel gestire un piccolo laboratorio di __________

all’interno del penitenziario (verbale d’interrogatorio di polizia 22.12.2005

di IS 1, p. 2);

che nell’ambito della sua attività lavorativa egli aveva, tra l’altro, lavorato

quotidianamente con due detenuti, e meglio __________ __________ [incarcerato

nella sezione chiusa (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 5.4.2006, p.

2, AI 77)] e __________ __________ [trasferito alla sezione aperta il

21.10.2005) (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 5.4.2006, p. 2, AI

77)] (verbale d’interrogatorio di polizia 22.12.2005 di IS 1, p. 2), con i

quali aveva instaurato anche un "rapporto di confidenza" (verbale

d’interrogatorio di polizia 22.12.2005 di IS 1, p. 2 e verbale d’interrogatorio

di polizia 23.12.2005 di IS 1, p. 2/3);

che nel corso del pubblico dibattimento IS

1, interrogato dal giudice – il quale ha poi dato atto che __________ __________

fosse in possesso del telefono cellulare dal mese di marzo 2005 – ha ammesso quanto segue:

"(…) Sono venuto a conoscenza,

perché l’ho visto, che __________ aveva un telefonino nell’ottobre 2005. Non ho

denunciato questo fatto alla direzione ed è stato un mio errore. (…) Io non ho

comperato le ricariche; l’ha fatto __________; mi sono limitato a consegnare le

ricevute con i numeri __________ in due diverse occasioni a __________ __________

in laboratorio. (…). La prassi di avere le ricariche telefoniche per __________

non è iniziata per opera mia, egli disponeva già infatti delle ricariche

tramite comunicazione SMS da parte di __________ e/o altri. (…). Non ho

denunciato subito __________ unicamente per il fatto che mi ero impietosito per

la situazione di sua moglie, gravemente ammalata e con un figlio a carico che

necessitava di aiuto. __________ mi aveva assicurato che telefonava unicamente

a sua moglie per questa ragione e che nessun altro aveva accesso al suo

telefono. (…) Lo Stato non ha adottato nei miei confronti sanzioni

disciplinari; ho ricevuto l’intero salario anche durante la carcerazione

preventiva. Non si è mai accennato ad un’inchiesta amministrativa nei miei

confronti. (…)" (verbale del dibattimento 19.2.2008, p. 3, inc. __________);

che

nella sua arringa il suo difensore, avv. PR 1, ha in particolare affermato che "(…). __________ peraltro riceveva ricariche per il suo

telefonino almeno dal marzo 2005 (sette mesi prima che __________ lo

scoprisse); la consegna di due ricevute cartacee con i numeri da parte

dell’accusato (ma che poteva venire effettuata da chiunque si recasse in visita

atteso come in merito non vi fosse controllo e come almeno in un’occasione – è

stato accertato – __________ l’avesse trasmessa via SMS) non ha mutato nulla e facendolo

questi non ha disposto del potere ricevuto. (…)" (verbale del dibattimento 19.2.2008, p. 3, inc.

__________);

che riguardo all’aspetto amministrativo e disciplinare

va rilevato che con risoluzione 23.12.2005 il Consiglio di Stato – preso atto

della comunicazione 23.12.2005 mediante la quale il Ministero pubblico ha

segnalato che nei confronti di IS 1 è stato aperto un procedimento penale per

titolo di abuso di autorità (art. 312 CP), in via subordinata corruzione

passiva (art. 322quater CP), visto lo scritto 23.12.2005 mediante il quale il direttore

della Divisione della giustizia ha chiesto che nei suoi confronti sia aperta

un’inchiesta disciplinare con sospensione immediata dalla funzione e con privazione

parziale dello stipendio (in applicazione degli art. 32 ss. LORD), su proposta

delle Sezione delle risorse umane – ha deciso di aprire un’inchiesta disciplinare

a carico di IS 1 (affidandola alla Sezione delle risorse umane), sospendendolo,

con effetto immediato, dalla sua funzione e privandolo dello stipendio nella misura

del 50%, sospendendo contestualmente l’inchiesta in attesa dell’esito del procedimento

penale (risoluzione no. __________ del 23.12.2005) (classatore 1, fascicolo giallo

inerente a IS 1);

che

con risoluzione 23.5.2006 il Consiglio di Stato ha deciso di rescindere il

rapporto di impiego con IS 1 con effetto al 31.7.2006 (liberandolo parimenti

dagli obblighi derivanti dal rapporto d’impiego ad eccezione del segreto

d’ufficio), di abbandonare il procedimento disciplinare aperto a suo carico,

rinunciando all’adozione di sanzioni disciplinari nei suoi confronti, di riversargli

il salario sospeso cautelativamente dal 23.12.2005 e di riconoscergli

un’indennità di uscita, in applicazione degli art. 18 cpv. 1 e 2 e 18a LStip,

di CHF 20'427.25 (riduzione del 10%) (risoluzione no. __________ del 23.5.2006,

doc. 2 annesso all’istanza 23/24.2.2009);

che

dalla stessa risoluzione risulta in particolare che IS 1 avrebbe disatteso i

suoi doveri di servizio e avrebbe compromesso, in maniera irreversibile, il

solido rapporto di fiducia accresciuto nei confronti dell’utenza e dei suoi

superiori che necessariamente deve sussistere in un funzionario pubblico con

una funzione particolarmente delicata come quella da lui esercitata;

che

si è tenuto un colloquio tra IS 1, assistito dall’avv. __________ __________, e

il direttore della Divisione della giustizia, il quale gli ha comunicato "l’inesigibilità della continuazione del

rapporto di servizio";

che con scritto 15.5.2006 le parti hanno concordato di giungere ad una

rescissione del rapporto di lavoro con la salvaguardia dell’indennità d’uscita

a favore di IS 1, fatto salvo quanto sancito dall’art. 18a cpv. 2 LStip;

che "(…) in sede transattiva il collaboratore, per il

tramite del suo patrocinatore, ha rinunciato ad adire la Commissione conciliativa

giusta l’art. 53 LORD, ha stabilito di comune accordo il termine d’uscita per

il 31 luglio 2006, aderendo alla riduzione per colpa del 10% dell’indennità

d’uscita prevista nei casi di disdetta" [risoluzione no. __________ del 23.5.2006, p. 2, doc.

Considerandi

2.

annesso all’istanza 23/24.2.2009; cfr., al proposito, lo scritto 15.5.2006

mediante il quale l’avv. __________ __________ ha confermato al direttore della

Divisione della giustizia la notifica della disdetta del rapporto di lavoro per

la fine del mese di luglio 2006 a IS 1, il quale viene liberato dall’obbligo di

prestare servizio; la corresponsione delle spettanze salariali integrali fino

alla fine del mese di luglio 2006, oltre ad un’indennità d’uscita con una

riduzione massima del 10%; l’abbandono del procedimento disciplinare e la

rinuncia di adire la Commissione conciliativa del personale dello Stato

(scritto 15.5.2006 annesso al verbale di dibattimento 19.2.2008, inc.

10.2006

)];

che con scritto 31.10.2008 l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo

assistito, ha chiesto in sostanza di essere riassunto in una funzione

equipollente a quella ricoperta in precedenza (cfr., nel dettaglio, scritto

31.10

, doc. 13 annesso all’istanza 23/24.2.2009);

che

in data 9.12.2008 il Consiglio di Stato ha comunicato all’avv. PR 1 che IS 1

non può essere reinserito presso l’Amministrazione cantonale, considerato – tra

l’altro – che "(…) il rapporto d’impiego tra lo Stato e il suo

patrocinato è stato disdetto ai sensi dell’art. 60 cpv. 3 lett. c LORD senza

attendere l’esito del procedimento penale, in quanto dall’esame degli atti è

stato appurato che il signor IS 1 ha disatteso i suoi doveri di servizio e ha

compromesso il rapporto di fiducia che deve sussistere nei confronti dei suoi

superiori e dei colleghi. Infatti, egli, consegnando le relative schede

telefoniche, ha contribuito alla violazione dell’art. 47 cpv. 3 del Regolamento

del Penitenziario cantonale, il quale vieta espressamente il possesso e l’uso

di telefoni cellulari da parte dei carcerati. In tal modo, l’interessato ha

messo in pericolo la sicurezza del Penitenziario, considerato che le schede di

ricarica per i telefoni cellulari sono state procurate ad un detenuto posto in

regime di sezione chiusa", e lo scritto 15.5.2006 mediante il quale "(…) le parti hanno concordato di giungere ad

una disdetta del rapporto di lavoro, nell’ambito del quale è stata d’altronde

riconosciuta al signor IS 1 un’indennità d’uscita", rilevando inoltre

che IS 1 ha rinunciato ad adire la Commissione conciliativa ex art. 53 LORD e

che "(…) l’autorià di nomina, di fronte ad una violazione dei doveri di

servizio, è libera di rinunciare ad un provvedimento disciplinare, e può invece

optare per una disdetta amministrativa, allorché quest’ultima appare

giustificata, come nella presente fattispecie, da sufficienti motivi" (scritto

9.12

, doc. 14 annesso all’istanza 23/24.2.2009);

che a seguito dello scritto 27.1.2009 dell’avv. PR 1 (doc. 15 annesso

all’istanza 23/24.1.2009), con risoluzione 18.2.2009 il Consiglio di Stato ha

respinto la domanda di riassunzione presentata il 31.10.2008/27.1.2009 da IS 1

(cfr., nel dettaglio, risoluzione __________ del 18.2.2009, doc. 6a, annesso allo

scritto 9/10.3.2009 dell’avv. PR 1);

che da quanto qui ricostruito emerge

chiaramente che la fine del rapporto d’impiego sia da ricondurre alla rottura

del rapporto di fiducia tra l’autorità di nomina e IS 1 a seguito delle

violazioni dei suoi doveri di funzione, situazione che è rimasta invariata

anche dopo la sentenza di assoluzione 19.2.2008 emanata dalla Pretura penale, e

che contro la decisione della disdetta del rapporto di lavoro IS 1 non ha

presentato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo e pertanto la medesima

è divenuta definitiva ed è regolarmente cresciuta in giudicato;

che, come visto, la rescissione del

rapporto di lavoro è stata concordata tra il datore di lavoro e IS 1, assistito

dal suo allora patrocinatore avv. __________ __________, ed è dunque avvenuta indipendentemente

dall’apertura del procedimento penale aperto a suo carico;

che anche le difficoltà successive a

ritrovare un posto di lavoro non possono essere ricondotte all’apertura del

procedimento penale a suo carico, ma sono principalmente la conseguenza

dell’avvenuta rescissione del rapporto di lavoro concordata tra le parti;

che per questi motivi il qui istante

nulla può pretendere al proposito e quindi si può prescindere dall’esame delle

singole pretese di danni materiali;

che

l’indennità prevista dall’art.

317.

CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione

alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 6’000.--, oltre interessi, di cui CHF 4'000.-- quale risarcimento

per i 20 giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta

e CHF 2'000.-- "(…) perché la carcerazione si è svolta

durante le feste natalizie e di capodanno"

(istanza 23/24.2.2009, p. 5);

che, come visto, IS 1 è stato in detenzione

preventiva dal 23.12.2005 all’11.1.2006;

che è pertanto stato privato della libertà

personale per venti giorni;

che questa Camera ritiene che debba essere

riconosciuto all’istante un importo base di CHF 4'000.--, come postulato (CHF 200.--/giorno, come da prassi di

questa Camera per detenzioni fino a due/tre mesi; cfr., al proposito, anche

decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, consid. 5), oltre interessi al 5% dall’11.1.2006

(data della scarcerazione);

che va quindi esaminato se,

come fatto valere nell’istanza, sussistono nel caso di specie gli estremi per

ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un

aumento del suddetto importo;

che, come visto, l’istante

domanda al proposito la somma di CHF 2'000.--, in quanto il periodo di

carcerazione ha avuto luogo durante le feste natalizie e il Capodanno (istanza

23/24.2.2009, p. 5);

che questa richiesta non può essere

accolta, poiché il magistrato inquirente non ha volutamente disposto il suo

arresto nel periodo festivo, ma è stata una conseguenza dalla segnalazione 21.12.2005

effettuata dal procuratore federale al Ministero pubblico del Cantone Ticino (AI

1) e quindi di una circostanza casuale per la quale lo Stato non è tenuto a

rispondere;

che l’istante peraltro non comprova che

proprio per il fatto che egli sia stato in carcere anche tra Natale e Capodanno

abbia subito una così grave lesione della personalità tale da giustificare un

aumento dell’importo;

che a titolo di torto morale all’istante va

dunque riconosciuto l’importo di CHF 4'000.--, oltre interessi al 5%

dall’11.1.2006, come postulato;

che

come stabilito in passato dalla giurisprudenza di questa Camera, l’applicazione

dell'art. 44 cpv. 1 CO consente al giudice di escludere o ridurre il

risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le

circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od

aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato,

segnatamente se

l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione

oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che tale facoltà è stata esplicitamente introdotta

nell’art. 319a CPP, entrato in vigore il 18.8.2006 (secondo cui l’indennità può

essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa

dell’accusato prosciolto);

che

il rifiuto o la riduzione dell’indennità

sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato

l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una

regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli

(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti

illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti

e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto

federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per

determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione

dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che nella fattispecie in esame, e come

indicato in relazione al danno materiale richiesto, il qui istante ha assunto

un comportamento contrario a quelli che erano i suoi obblighi di funzionario

pubblico (__________), un’attività professionale peraltro particolarmente

delicata in seno al __________ (in particolare con riferimento al fatto di non

aver segnalato alla direzione che __________, in regime chiuso, era in possesso

di un telefono cellulare, ben sapendo che ciò era vietato ai sensi dell’art. 47

cpv. 3 del Regolamento del __________, e con riferimento al fatto di avergli consegnato

delle ricevute di ricarica per il suo telefono cellulare), avendo in tal modo

compromesso in maniera irreversibile il rapporto di fiducia nei confronti dei

suoi colleghi, dei suoi superiori e anche degli utenti, destando inoltre il

sospetto di aver abusato della propria funzione concedendo dei favori a __________

__________ e a __________ __________ [cfr., al proposito, decisione TK __________ (operazione __________)

del __________ del Tribunale penale federale, p. 6, AI 1];

che questa circostanza ha poi comportato

dapprima la sospensione dalla sua funzione e poi, su accordo delle parti, la

rescissione del rapporto di lavoro, e ciò indipendentemente dall’esito del procedimento

penale;

che, alla luce di quanto sopra esposto,

emerge che IS 1 abbia concorso effettivamente a provocare l’apertura del procedimento

penale con un comportamento colpevole sotto il profilo professionale e

deontologico (avendo assunto un comportamento riprovevole in seno al __________),

e ciò rende applicabile, alla fattispecie

in esame, l’art. 319a CPP e la giurisprudenza di questa Camera, confermata

anche dal Tribunale federale che permette di ridurre o rifiutare l’indennità.

Nel presente caso, tenuto conto che IS 1 ha violato i suoi obblighi di funzione

in una sola circostanza, non si giustifica un rifiuto ma si deve ammettere quale

equa una riduzione del 50%;

che le spese di patrocinio riconosciute

in CHF 8'290.95 vengono quindi ridotte a CHF 4'145.50, ed il torto

morale riconosciuto in CHF 4'000.-- viene ridotto a CHF 2'000.--, oltre interessi;

che

protesta infine ripetibili di

questa sede;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere lavorativo può inoltre essere

reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il parziale accoglimento dell’istanza – va

pertanto ammesso un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che

a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 6'345.50, di cui CHF 4'145.50 per

spese legali, oltre interessi al 5% dal

23.2

, CHF 2'000.-- a

titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 11.1.2006, e CHF 200.-- per

ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 3’300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 3’400.--, sono poste a carico del qui istante, in base alla sua soccombenza,

per la somma di CHF 3'100.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 19.2.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 6'345.50, oltre interessi al 5% dal 23.2.2009 su CHF 4'145.50 e al 5% dall’11.1.2006 su CHF 2'000.--.

2. La tassa di giustizia di CHF 3’300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 3’400.--

(tremilaquattrocento), sono poste a carico IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 3'100.--

(tremilacento).

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi

penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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