60.2009.75
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
1 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2009.75
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.75
Lugano
1 aprile 2009/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.2.2009
presentata dalla
IS 1,
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare
gli atti degli incarti penali MP __________, __________ e __________;
richiamate le osservazioni 17/18.3.2009 del
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali comunica il proprio
nulla osta all’accoglimento della richiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato tramite il
proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nell’ambito
di due procedimenti penali e di una rogatoria internazionale (inc. MP __________,
__________ e __________), il Ministero pubblico ha operato il 16.10.2008 una
segnalazione all’Ispettorato fiscale relativa a PI 2, in relazione ad “… elementi
di reddito, segnatamente derivanti da attività di trading tramite società
svizzere e/o estere, che potrebbero non essere stati oggetto di dichiarazione/imposizione”.
2. A
seguito della segnalazione, la IS 1 ha presentato istanza di esame degli atti
dei procedimenti. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta,
mentre PI 2 non ha preso posizione.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la
Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo
e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP).
Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori
legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come
si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione
degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;
cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa
ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a
questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc.
60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando
a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la
cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in
alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente
inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione
della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del
28.7.2008, cons. 6):
“D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la
necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione
fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità
di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in
passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna
necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a
documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la
stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del
procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di
esame da parte dell'autorità fiscale.
In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare
indistintamente e senza obiettivo
concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”.
5. Nel
caso in esame, ritenuta la segnalazione operata dal procuratore pubblico, la
conseguente richiesta di accesso agli atti della Divisione, la non opposizione esplicita
di PI 2, nonché la finalità per cui è chiesta la compulsazione, si deve
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27
CPP.
6. L’istanza
è accolta. Questa Camera autorizza un rappresentante della Divisione istante ad
accedere agli incarti penali MP __________, __________ e __________ presso il
Ministero pubblico, dopo la crescita in giudicato della presente decisione,
concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Giovan Maria
Tattarletti. Il rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare
esclusivamente i documenti strettamente utili ai fini delle sue incombenze.
7. Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP,
112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
Considerandi
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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