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Decisione

60.2009.77

Istanza di proroga del carcere. pericolo di fuga

10 marzo 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,

di un pericolo di recidiva.

7. Il

pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su

circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a

reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il

criterio della proporzionalità. Esso

non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente

all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,

besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,

la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre

condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano

plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.

Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso.

Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una

prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva

(N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il

Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa

verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul

detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF

1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

Considerandi

8.

Nel

presente caso il pericolo di recidiva è chiaramente dato per entrambi. CO 1 ha

due precedenti specifici (sentenza del 20.3.2003 con condanna a 14 mesi di detenzione,

sentenza del 20.9.2006, confermata in cassazione, con condanna per 3 anni e 9

mesi di reclusione, cfr. AI 15). CO 2 ha un precedente specifico (sentenza del

2.2.2006

con condanna a 6 anni di reclusione, cfr. AI 14). Al momento dei fatti

contemplati dall’atto d’accusa, CO 1 e CO 2 non avevano ancora terminato

l’espiazione delle rispettive pene.

9.

La

carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata

da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

10.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando

al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve

dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

Nel presente caso, nell’ottica della

proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di una

decina di giorni, ed il periodo di detenzione preventiva, considerate anche le

recidive specifiche, non supera e non si avvicina alla durata della pena privativa della libertà che

potrebbe essere inflitta dal giudice di merito in caso di condanna. Circa la

conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è stato eccepito.

12.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________, è prorogato fino all’8.4.2009, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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