60.2009.77
Istanza di proroga del carcere. pericolo di fuga
10 marzo 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.77
Data decisione, Autorità:
10.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere. pericolo di fuga
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.77
Lugano
10 marzo 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.2/2.3.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: avv. __________,
__________) e CO 2, __________ (patr. da: avv. __________, __________), in
vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 3.3.2009 del procuratore pubblico PI 1 ;
preso atto che CO 2 non si oppone alla
proroga del carcere preventivo, come comunicato con fax 2.3.2009 del suo
patrocinatore;
preso atto che CO 1, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 e di CO 2 , entrambi
in detenzione preventiva dal 23.10.2008, il procuratore pubblico Andrea Pagani ha emanato il 16.2.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo unitamente ad una
terza persona per titolo di infrazione alla LStup (congiuntamente i due, CO 1 anche
singolarmente per la medesima imputazione).
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a mercoledì 8.4.2009 e dovrebbe esaurirsi in
giornata.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono
astretti gli imputati fino all’8.4.2009, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a
superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni
proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto
al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto,
alla luce della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.Nel caso in esame, sono dati i presupposti
per l’accoglimento dell'istanza, ritenuti, in particolare, gli impegni
processuali già precedentemente assunti dal presidente istante e, in generale,
il sovraccarico del Tribunale penale cantonale. L’aggiornamento del
dibattimento è intervenuto con l’accordo delle parti.
5.Nel presente caso ci sono seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta dalle sue
stesse ammissioni (verbali del 5.12.2008, AI 85 p. 1/2, e del 30.12.2008, AI
128 p. 1/2) ed a carico di CO 2, come risulta dalle sue parziali ammissioni
(verbali 3.12.2008, AI 81 p. 2, 30.12.2008, AI 129 p. 1), e dalle deposizioni
delle altre persone coinvolte (in particolare di CO 1 e di __________, per
quest’ultimo verbale del 2.12.2008, AI 78 p. 10/11).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,
di un pericolo di recidiva.
7. Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso.
Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una
prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva
(N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il
Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa
verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul
detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF
1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).
Considerandi
8.
Nel
presente caso il pericolo di recidiva è chiaramente dato per entrambi. CO 1 ha
due precedenti specifici (sentenza del 20.3.2003 con condanna a 14 mesi di detenzione,
sentenza del 20.9.2006, confermata in cassazione, con condanna per 3 anni e 9
mesi di reclusione, cfr. AI 15). CO 2 ha un precedente specifico (sentenza del
2.2.2006
con condanna a 6 anni di reclusione, cfr. AI 14). Al momento dei fatti
contemplati dall’atto d’accusa, CO 1 e CO 2 non avevano ancora terminato
l’espiazione delle rispettive pene.
9.
La
carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando
al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve
dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza
interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,
in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11.
Nel presente caso, nell’ottica della
proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di una
decina di giorni, ed il periodo di detenzione preventiva, considerate anche le
recidive specifiche, non supera e non si avvicina alla durata della pena privativa della libertà che
potrebbe essere inflitta dal giudice di merito in caso di condanna. Circa la
conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è stato eccepito.
12.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________, è prorogato fino all’8.4.2009, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster