60.2009.78
Istanza di ispezione degli atti. parte coinvolta quale istante
20 marzo 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2009.78
Data decisione, Autorità:
20.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte coinvolta quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.78
Lugano
20 marzo 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.2./2.3.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di una
sentenza di condanna emanata il 13.4.2006 dalla Corte delle assise criminali;
premesso che la richiesta datata 27.2.2009
è pervenuta al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che il
27.2./2.3.2009 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, senza
presentare alcuna osservazione in merito;
richiamate le osservazioni 3/4.3.2009
dell’avv. PR 2, che comunica che da informazioni assunte presso l’Ufficio
controllo abitanti di __________ è emerso che il suo assistito PI 3 sarebbe
partito il 20.6.2008 per la __________ __________, opponendosi formalmente – a
titolo cautelativo – alla richiesta;
richiamate altresì le osservazioni 4.3.2009
dell’avv. PR 3, che comunica di non rappresentare più PI 4, con il quale non
avrebbe più avuto contatti dall’autunno 2006, dalla conclusione del
procedimento penale aperto a suo carico, e di non sapere se egli risiede ancora
in Svizzera; di conseguenza non può esprimersi sulla richiesta, non conoscendo
la posizione del suo patrocinato;
richiamato infine lo scritto 3/5.3.2009 del
procuratore pubblico Nicola Respini, che comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare, rimettendosi contestualmente al prudente giudizio di
questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
sentenza 13.4.2006 la Corte delle assise criminali ha ritenuto PI 3 e PI 4
autori colpevoli di vari reati penali, condannando il primo (essendo recidivo e
avendo in parte agito in stato di scemata responsabilità) alla pena di tre anni
e sei mesi di reclusione, in cui è stato computato il carcere preventivo
sofferto a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cinque giorni
di detenzione di cui al DAC 29.4.2002 del Ministero pubblico del Cantone
Ticino, e il secondo alla pena di due anni di reclusione, in cui è stato
computato il carcere preventivo sofferto (cfr., nel dettaglio, sentenza 13.4.2006,
inc. TPC __________).
Con decreto 21.1.2009 il procuratore
pubblico Moreno Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale
IS 1 siccome ritenuto autore colpevole di infrazione alla LStup "per avere, senza essere autorizzato, nel corso del
2004 e dell’estate 2005, a __________ e a __________, venduto a __________ __________
5 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuto) e a PI 3 3 buste di eroina
contenenti ognuna circa 5 grammi di sostanza stupefacente (grado di purezza
sconosciuto)", ed ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di CHF 3'500.--, corrispondente a 50 aliquote da CHF 70.-- cadauna,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF
500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).
Avverso il predetto decreto IS 1 ha interposto tempestiva opposizione. Il
procedimento penale è tuttora pendente presso la Pretura penale.
2. Con
la presente istanza l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, chiede la trasmissione,
in copia, della suddetta sentenza di condanna del 13.4.2006, rilevando che PI 3
nel corso di alcune sue deposizioni rese durante la fase istruttoria avrebbe
indicato, a torto, che il suo assistito avrebbe assunto il ruolo di correo nei
suoi comportamenti illeciti.
Come esposto in entrata, l’avv. PR 2 si
oppone, a titolo cautelativo, alla richiesta, l’avv. PR 3 comunica di non
rappresentare più PI 4 e il procuratore pubblico si rimette al prudente
giudizio di questa Camera.
Da informazioni assunte presso l’Ufficio
controllo abitanti di __________ risulta che PI 4 sarebbe partito il 31.1.2007
per la __________, senza lasciare alcun recapito.
PI 3, come rettamente comunicato
dall’avv. PR 2, risulta pure essere partito il 20.6.2008 per la __________, senza
lasciare alcun recapito.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nel
caso in esame – ritenuti i motivi alla base della richiesta e considerato
inoltre che dal decreto di accusa 21.1.2009 risulta che il qui istante avrebbe
venduto a PI 3 tre buste di eroina e che dalla lettura della sentenza 13.4.2006
emerge anche il nominativo di IS 1 sempre riguardo alla vendita rispettivamente
all’acquisto di sostanze stupefacenti – appare, di principio, adempiuta
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
In siffatte circostanze, dopo la crescita
in giudicato della presente decisione, questa Camera trasmetterà direttamente all’istante
copia della sentenza 13.4.2006 (inc. TPC __________).
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a
carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e
le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste
a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
Considerandi
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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