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Decisione

60.2009.81

Istanza di ispezione degli atti. Comune quale istante

29 aprile 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

366 cpv. 4 CP) (cfr., nel dettaglio, BSK Strafrecht II – P. GRUBER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art.

366 CP)], ove si distinguono, in

sostanza, due categorie principali di dati: da una parte i dati riguardanti le

sentenze di condanna, e d’altra parte, i dati che si riferiscono a procedimenti

penali pendenti (BSK

Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 2 ad art. 365 CP).

Secondo

l’art. 365 cpv. 2 frase 2 questi dati vengono trattati separatamente, anche poiché il diritto al

loro accesso sono regolati differentemente (cfr. art. 367 cpv. 4 CP, secondo

cui i dati personali concernenti richieste di estratti del casellario

giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere

trattati soltanto dalle autorità di cui al cpv. 2 lit. a - e). Mediante questa

distinzione non vi sono più disguidi tra la presenza di un sospetto di reato e

la sentenza di condanna (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 3 ad art.

365 CP).

Il casellario ha, tra l’altro, lo scopo di

assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento della procedura di

naturalizzazione (art. 365 cpv. 2 lit. g CP).

L’art.

80 vCP (cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale) è stato

sostituito dall’art. 369 CP (eliminazione dell’iscrizione). Questa disposizione

tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire gli autori dei

reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad ottenere una

riabilitazione completa. I termini previsti nei capoversi 1-6 dell’art. 369 CP

si basano sull’art. 80 vCP e tengono conto in particolare del progetto di

automatizzazione del casellario giudiziale [Messaggio numero 98.038 del

21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni

generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999,

p. 1846].

L’art.

369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal

casellario giudiziale non devono più poter essere ricostruite. La sentenza

eliminata non è più opponibile all’interessato.

Il

diritto vigente, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna distinzione

tra cancellazione ("Löschung") ed eliminazione ("Ent-fernung") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora esiste

soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal

casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione

avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine. L’iscrizione, dopo essere stata

Considerandi

eliminata dal casellario giudiziale, non può più essere ricostruita, e la

sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere

opposti alla persona interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB

PK – TRECHSEL / LIEBER, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 1 e n. 6 ad art. 369 CP). Questo

divieto vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK

Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 8 ad art. 369 CP).

Ne

discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e

l’autore del reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni

private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento

in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più

alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica

del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione

della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto

penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario

giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – TRECHSEL

/ LIEBER, op. cit., n. 7 ad art. 369 CP).

3.3

Riassumendo,

nell’ambito della valutazione di una domanda di naturalizzazione, il Comune ha,

di principio, il diritto di richiedere l’estratto del casellario giudiziale riguardante

il/i cittadino/i straniero/i interessato/i, che, come esposto al precedente

considerando, contiene i dati previsti dall’art. 366 CP.

Il Comune ha inoltre il diritto di essere

informato su eventuali procedimenti penali pendenti a carico del/i cittadino/i

straniero/i interessato/i, compatibilmente con le esigenze istruttorie, presentando

un’istanza a questa Camera, in cui deve indicare nel dettaglio i motivi alla

base della sua richiesta e l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.

27.

CPP.

Nell’ipotesi

in cui la persona interessata dovesse essere incensurata, il Comune non ha

alcun diritto di sapere se in precedenza a carico di quest’ultima fosse stato

aperto un procedimento penale rispettivamente per quale/i reato/i fosse stata

eventualmente condannata, e ciò nel rispetto del divieto di utilizzazione, non

avendo più eventuali fatti/reati commessi alcuna conseguenza giuridica ed essendo

stato l’autore completamente riabilitato.

4.

Ne discende che la richiesta del Comune

istante di ottenere altri ragguagli riguardo a procedimenti penali non più

menzionati nell’estratto del casellario giudiziale per i cinque cittadini

stranieri che hanno presentato la domanda di naturalizzazione non può essere

accolta. Va inoltre rilevato che il Comune, oltre all’estratto del casellario

giudiziale riguardante queste persone, ha addirittura ottenuto informazioni che

non figurano più sull’estratto (essendo state eliminate), e che il Comando di

polizia non avrebbe dovuto fornirgli in base alla decisione 17.1.2005 di questa

Camera (inc. 60.2004.418, che gli era stata trasmessa per conoscenza) e

all’art. 369 cpv. 7 CP (cfr., al proposito, copia "Indagine sul/sulla richiedente la

cittadinanza" del 7.1.2008, dell’9.1.2006, dell’8.6.2007 e del

15.5

, in particolare al punto 4.2. "Risposta dell’autorità di

polizia" annessi all’istanza 28.1./3.4.2009).

5.

L’istanza è respinta. La qualità della parte

istante giustifica di prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, art. 365 ss. CP ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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