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Decisione

60.2009.82

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

2 giugno 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di impedire il regolare accesso alla __________ ai tifosi dell’__________, partecipando

ad una carica nei confronti di questi ultimi, nei pressi dell’entrata alla __________

loro riservata, provocando così uno scontro tra le due fazioni a causa del

quale sono rimaste ferite almeno sei persone”;

che

ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'100.-- (trenta aliquote

da CHF 70.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre

anni, alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle

spese;

che

gli ha inoltre vietato per il periodo di un anno dalla crescita in giudicato

del decreto l’accesso alle __________ svizzere in occasione di incontri

internazionali o di lega nazionale A/B e negli spazi adiacenti in un raggio di

1000 m (DA __________);

che

con scritto 8/9.5.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

che

con sentenza 28.4.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato

dall’imputazione (inc. __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'245.40,

oltre interessi, di cui CHF 2'681.40 per spese legali, CHF 364.-- per danno

materiale, CHF 2'000.-- per torto morale e CHF 1'200.-- per ripetibili di

questa sede;

che

giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale

o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo

a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle

spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione

del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale

suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di

ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio

regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 2'681.40, oltre interessi [di cui CHF 2'250.-- di

onorario (9 ore a CHF 250.--/ora), CHF 242.-- di spese e CHF 189.40 di IVA

(doc. 3)];

che

il legale ha assunto il mandato il 20/21.1.2008, dopo l’emanazione del decreto

di accusa, ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del

processo e nel dibattimento;

che

il caso presentava alcune difficoltà in

fatto dovute alla ricostruzione degli eventi, che hanno visto implicate

numerose persone;

che,

in queste circostanze, l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio

orario – e le spese di cui il qui istante chiede la rifusione sono adeguati;

che

a IS 1 va di conseguenza risarcito, a titolo di spese legali, l’importo

postulato pari a CHF 2'681.40;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 4.3.2009 della presente istanza, come domandato;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta

dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il

procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del

23.2.2004)];

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante chiede la somma di CHF 314.--, oltre

interessi, per la trasferta __________ il giorno del dibattimento 28.4.2008 (314

km a CHF 1.--/km, doc. 4) e l’importo di CHF 25.--, oltre interessi, per il vitto

del medesimo giorno;

che vi è evidentemente un nesso di

causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi

confronti e le invocate poste del danno;

Considerandi

che

si giustifica quindi riconoscere CHF 112.80 per spese di trasferta [pari al

prezzo del biglietto FFS di seconda classe __________ (in applicazione dell’art. 44 CO, secondo cui il danneggiato

è tenuto a ridurre il danno), senza interessi essendo ammesso il costo di oggi della prestazione] e CHF 25.--, come postulato, oltre interessi,

per spese di vitto, per l’importo complessivo di CHF 137.80;

che

chiede inoltre CHF 25.-- per spese telefoniche e postali;

che

dalla nota professionale dell’avv. PR 1 risulta, il 20.1.2008, una telefonata

di trenta minuti da IS 1 al legale: la sua spesa così come gli oneri di

eventuali scritti sono tuttavia quantificabili in pochi franchi e quindi di

trascurabile entità, per cui non cagionano particolare danno all’accusato

prosciolto, che non ha di conseguenza diritto alla loro rifusione;

che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP

si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato,

della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,

come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione

TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib

446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

IS 1 postula la somma di CHF 2'000.--, oltre interessi;

che,

“(…) costituitosi parte lesa nei confronti di agenti di polizia, si è visto

aprire ingiustificatamente, dopo soli tre giorni dall’inoltro della sua querela

penale, un procedimento penale per il titolo di reato di sommossa. E’ indubbio

che l’apertura del procedimento penale a suo carico altro non era che la

diretta conseguenza della sua querela penale”, che “(…) si è pertanto visto

ingiustificatamente “trasformare” il suo ruolo di parte lesa in parte accusata”,

che “a seguito dell’apertura del predetto procedimento penale, (…) si è

visto iscritto pure illegittimamente nelle liste delle persone diffidate con

divieto di accesso negli stadi svizzeri”, che “non va inoltre

dimenticato che l’inchiesta ha avuto ampia risonanza nei quotidiani ticinesi”,

che “la lesione alla personalità (…) può definirsi particolarmente pesante

ed incisiva anche in funzione della (sua) professione (…), attivo

nell’ambito dell’organizzazione di eventi musicali e sportivi (…)”, che “una

condanna e la conseguente conferma del divieto di accesso negli stadi svizzeri,

avrebbe pregiudicato definitivamente la propria attività professionale” e che

“significativo è poi il fatto che nel 2008 vi erano i campionati europei di

calcio in Svizzera, per i quali (…) ha partecipato nell’organizzazione di

eventi collaterali” (istanza 4/5.3.2009, p. 4/5);

che

dagli atti risulta che l’istante è stato interrogato dalla polizia cantonale

del Canton __________ il 7.9.2006 dalle ore 14.00 alle ore 15.15 (verbale di

interrogatorio 7.9.2006, allegato al rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 29.1.2007) e che – poi – ha partecipato al dibattimento, che

concerneva anche un altro accusato;

che

questi atti non hanno manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione

personale: l’istante non invoca peraltro un nocumento alla sua integrità fisica

/ psichica e, tantomeno, presenta un certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica riconducibile al procedimento penale o comprova in altro modo

un asserito pregiudizio;

che

è una semplice ipotesi – e quindi irrilevante – che “(…) l’apertura del procedimento penale a suo

carico altro non era che la diretta conseguenza della sua querela penale”

(istanza 4/5.3.2009, p. 4) [querela penale 20.3.2006 contro ignoti agenti di

polizia, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 29.11.2006 (NLP __________),

cresciuto in giudicato];

che,

come dimostrano gli articoli di giornale prodotti in copia (doc. 5), i fatti

verificatisi l’__________ hanno avuto ampia eco mediatica: l’istante non è

tuttavia apparso con le sue generalità e non era in altro modo identificabile, circostanza

che difatti non sostiene, per cui il fatto che i media abbiano parlato degli

avvenimenti non è rilevante nell’esame della pretesa per torto morale;

che

– a prescindere dalla circostanza che, al momento dell’audizione 7.9.2006, IS 1

avesse indicato la sua professione quale “Landschaftsgärtner / Wellnessmasseur”

– nel corso del dibattimento aveva asserito che “(…) la sua opposizione è

motivata dall’esistenza di precedenti. Mette l’accento sul fatto che a lui non

importa tanto un eventuale divieto di andare negli stadi, quanto piuttosto

un’ipotetica condanna iscritta a casellario giudiziale, che egli vuole evitare

proprio mediante l’opposizione da lui interposta” (verbale di dibattimento

28.4

, p. 5): mal si vede, quindi, come possa ora invocare, a sostegno

della domanda per torto morale, il possibile divieto di accesso agli stadi che

gli avrebbe potuto pregiudicare l’attività professionale;

che

il doc. 6 – Arbeitszeugnis 30.12.2008 di __________, __________ –

attesta peraltro che IS 1 ha potuto lavorare anche quando il procedimento

penale era ancora pendente, a comprova che non ha pregiudicato la sua attività professionale;

che

nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale [interrogatorio, pubblico dibattimento,

ecc.];

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla

sentenza 28.4.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla

presente decisione;

che

la pretesa non può di conseguenza essere ammessa;

che

per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 1'200.--;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed

IVA;

che

sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 3'219.20, di cui CHF 2'681.40, oltre interessi, per spese legali, CHF 137.80,

oltre interessi su CHF 25.--, per danno materiale e CHF 400.-- per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 250.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 28.4.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'219.20, oltre interessi del 5% su CHF 2'706.40 dal

4.3.2009.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--

(cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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