60.2009.82
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
2 giugno 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2009.82
Data decisione, Autorità:
02.06.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.82
Lugano
2 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.3.2009
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 28.4.2008
del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 11/12.3.2009 del
giudice supplente Sonia Giamboni Tommasini – che si è rimesso al giudizio di
questa Camera –, 13.3.2009 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – che,
comunicando di non avere osservazioni sul principio dell’art. 317 CPP, ha
rilevato la presentazione tendenziosa dei fatti – e 16/20.3.2009 della
Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni
del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la pretesa per torto
morale, l’entità della pretesa per danno materiale e, siccome eccessiva, la
pretesa per ripetibili –;
preso atto che, su richiesta 5.3.2009 di
questa Camera, il 12/13.3.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha
comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano
state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 25.4.2007 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa
davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di sommossa giusta
l’art. 260 cpv. 1 CP “per avere, a __________, l’__________, preso parte ad
un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente
atti di violenza contro le persone e le cose, e meglio, prima dell’inizio
dell’incontro di __________ tra l’__________ e l’__________, nei pressi della __________
della __________, per avere partecipato all’assembramento di giovani che ha cercato
Fatti
di impedire il regolare accesso alla __________ ai tifosi dell’__________, partecipando
ad una carica nei confronti di questi ultimi, nei pressi dell’entrata alla __________
loro riservata, provocando così uno scontro tra le due fazioni a causa del
quale sono rimaste ferite almeno sei persone”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'100.-- (trenta aliquote
da CHF 70.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni, alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese;
che
gli ha inoltre vietato per il periodo di un anno dalla crescita in giudicato
del decreto l’accesso alle __________ svizzere in occasione di incontri
internazionali o di lega nazionale A/B e negli spazi adiacenti in un raggio di
1000 m (DA __________);
che
con scritto 8/9.5.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 28.4.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'245.40,
oltre interessi, di cui CHF 2'681.40 per spese legali, CHF 364.-- per danno
materiale, CHF 2'000.-- per torto morale e CHF 1'200.-- per ripetibili di
questa sede;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 2'681.40, oltre interessi [di cui CHF 2'250.-- di
onorario (9 ore a CHF 250.--/ora), CHF 242.-- di spese e CHF 189.40 di IVA
(doc. 3)];
che
il legale ha assunto il mandato il 20/21.1.2008, dopo l’emanazione del decreto
di accusa, ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del
processo e nel dibattimento;
che
il caso presentava alcune difficoltà in
fatto dovute alla ricostruzione degli eventi, che hanno visto implicate
numerose persone;
che,
in queste circostanze, l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio
orario – e le spese di cui il qui istante chiede la rifusione sono adeguati;
che
a IS 1 va di conseguenza risarcito, a titolo di spese legali, l’importo
postulato pari a CHF 2'681.40;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 4.3.2009 della presente istanza, come domandato;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede la somma di CHF 314.--, oltre
interessi, per la trasferta __________ il giorno del dibattimento 28.4.2008 (314
km a CHF 1.--/km, doc. 4) e l’importo di CHF 25.--, oltre interessi, per il vitto
del medesimo giorno;
che vi è evidentemente un nesso di
causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi
confronti e le invocate poste del danno;
Considerandi
che
si giustifica quindi riconoscere CHF 112.80 per spese di trasferta [pari al
prezzo del biglietto FFS di seconda classe __________ (in applicazione dell’art. 44 CO, secondo cui il danneggiato
è tenuto a ridurre il danno), senza interessi essendo ammesso il costo di oggi della prestazione] e CHF 25.--, come postulato, oltre interessi,
per spese di vitto, per l’importo complessivo di CHF 137.80;
che
chiede inoltre CHF 25.-- per spese telefoniche e postali;
che
dalla nota professionale dell’avv. PR 1 risulta, il 20.1.2008, una telefonata
di trenta minuti da IS 1 al legale: la sua spesa così come gli oneri di
eventuali scritti sono tuttavia quantificabili in pochi franchi e quindi di
trascurabile entità, per cui non cagionano particolare danno all’accusato
prosciolto, che non ha di conseguenza diritto alla loro rifusione;
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP
si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato,
della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,
come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione
TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib
446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 postula la somma di CHF 2'000.--, oltre interessi;
che,
“(…) costituitosi parte lesa nei confronti di agenti di polizia, si è visto
aprire ingiustificatamente, dopo soli tre giorni dall’inoltro della sua querela
penale, un procedimento penale per il titolo di reato di sommossa. E’ indubbio
che l’apertura del procedimento penale a suo carico altro non era che la
diretta conseguenza della sua querela penale”, che “(…) si è pertanto visto
ingiustificatamente “trasformare” il suo ruolo di parte lesa in parte accusata”,
che “a seguito dell’apertura del predetto procedimento penale, (…) si è
visto iscritto pure illegittimamente nelle liste delle persone diffidate con
divieto di accesso negli stadi svizzeri”, che “non va inoltre
dimenticato che l’inchiesta ha avuto ampia risonanza nei quotidiani ticinesi”,
che “la lesione alla personalità (…) può definirsi particolarmente pesante
ed incisiva anche in funzione della (sua) professione (…), attivo
nell’ambito dell’organizzazione di eventi musicali e sportivi (…)”, che “una
condanna e la conseguente conferma del divieto di accesso negli stadi svizzeri,
avrebbe pregiudicato definitivamente la propria attività professionale” e che
“significativo è poi il fatto che nel 2008 vi erano i campionati europei di
calcio in Svizzera, per i quali (…) ha partecipato nell’organizzazione di
eventi collaterali” (istanza 4/5.3.2009, p. 4/5);
che
dagli atti risulta che l’istante è stato interrogato dalla polizia cantonale
del Canton __________ il 7.9.2006 dalle ore 14.00 alle ore 15.15 (verbale di
interrogatorio 7.9.2006, allegato al rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria 29.1.2007) e che – poi – ha partecipato al dibattimento, che
concerneva anche un altro accusato;
che
questi atti non hanno manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione
personale: l’istante non invoca peraltro un nocumento alla sua integrità fisica
/ psichica e, tantomeno, presenta un certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica riconducibile al procedimento penale o comprova in altro modo
un asserito pregiudizio;
che
è una semplice ipotesi – e quindi irrilevante – che “(…) l’apertura del procedimento penale a suo
carico altro non era che la diretta conseguenza della sua querela penale”
(istanza 4/5.3.2009, p. 4) [querela penale 20.3.2006 contro ignoti agenti di
polizia, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 29.11.2006 (NLP __________),
cresciuto in giudicato];
che,
come dimostrano gli articoli di giornale prodotti in copia (doc. 5), i fatti
verificatisi l’__________ hanno avuto ampia eco mediatica: l’istante non è
tuttavia apparso con le sue generalità e non era in altro modo identificabile, circostanza
che difatti non sostiene, per cui il fatto che i media abbiano parlato degli
avvenimenti non è rilevante nell’esame della pretesa per torto morale;
che
– a prescindere dalla circostanza che, al momento dell’audizione 7.9.2006, IS 1
avesse indicato la sua professione quale “Landschaftsgärtner / Wellnessmasseur”
– nel corso del dibattimento aveva asserito che “(…) la sua opposizione è
motivata dall’esistenza di precedenti. Mette l’accento sul fatto che a lui non
importa tanto un eventuale divieto di andare negli stadi, quanto piuttosto
un’ipotetica condanna iscritta a casellario giudiziale, che egli vuole evitare
proprio mediante l’opposizione da lui interposta” (verbale di dibattimento
28.4
, p. 5): mal si vede, quindi, come possa ora invocare, a sostegno
della domanda per torto morale, il possibile divieto di accesso agli stadi che
gli avrebbe potuto pregiudicare l’attività professionale;
che
il doc. 6 – Arbeitszeugnis 30.12.2008 di __________, __________ –
attesta peraltro che IS 1 ha potuto lavorare anche quando il procedimento
penale era ancora pendente, a comprova che non ha pregiudicato la sua attività professionale;
che
nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti
derivanti dal procedimento penale [interrogatorio, pubblico dibattimento,
ecc.];
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla
sentenza 28.4.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla
presente decisione;
che
la pretesa non può di conseguenza essere ammessa;
che
per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 1'200.--;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che
sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo
di CHF 3'219.20, di cui CHF 2'681.40, oltre interessi, per spese legali, CHF 137.80,
oltre interessi su CHF 25.--, per danno materiale e CHF 400.-- per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 250.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 28.4.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'219.20, oltre interessi del 5% su CHF 2'706.40 dal
4.3.2009.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--
(cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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