60.2009.84
Istanza di ispezione degli atti. già querelato / accusato quale istante
1 aprile 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2009.84
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelato / accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.84
Lugano
1 aprile 2009/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.3.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare e
a fotocopiare gli atti dell’incarto penale MP __________ nel frattempo
archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della querela 7/9.6.2004 sporta da __________ __________ nei confronti
di IS 1 per le ipotesi di reato di vie di fatto, minaccia e danneggiamento a
proposito di presunti fatti accaduti a __________, il __________, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato, da un lato, nel decreto di
non luogo a procedere (non motivato) 27.8.2007 (NLP __________) emanato dal
sostituto procuratore pubblico (avverso il quale non è stata presentata istanza
Fatti
di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP), e d’altro canto, nel decreto di accusa
27.8.2007, mediante il quale il sostituto procuratore pubblico ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto autore
colpevole di lesioni semplici "per avere, a __________, il 05 giugno 2004,
intenzionalmente colpito con un pugno al volto __________ __________ " e di minaccia "per avere, nelle medesime circostanze di luogo e tempo (…), incusso
spavento a __________ __________ con la frase “ti ammazzo”", e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di
CHF 200.--, corrispondente a cinque aliquote da CHF 40.-- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.--,
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile
al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________). Il citato
decreto è regolarmente cresciuto in giudicato (inc. MP __________).
2. Con
la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede
l’autorizzazione di poter visionare e di fotocopiare tutti gli atti del
surriferito incarto penale, precisando tra l’altro che il 18.2.2009 __________ __________
ha promosso un’azione di risarcimento danni (dell’importo di CHF 278'231.--
oltre a CHF 3'000.-- per torto morale) presso la Pretura di __________ in
connessione con i fatti accaduti il 5.6.2004 (cfr., al proposito, copia
petizione 18.2.2009 annessa all’istanza 5/6.3.2009).
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
Considerandi
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nel
presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale querelato e accusato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nella
fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal patrocinatore di IS 1
nella sua richiesta e la finalità per cui è stata presentata l’istanza – è
pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a ottenere
l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________, che
peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di querelato e di accusato.
IS
1.
e/o il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati a esaminare l’incarto
penale MP __________ presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti
di cui necessitano.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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