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Decisione

60.2009.84

Istanza di ispezione degli atti. già querelato / accusato quale istante

1 aprile 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP), e d’altro canto, nel decreto di accusa

27.8.2007, mediante il quale il sostituto procuratore pubblico ha posto in

stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto autore

colpevole di lesioni semplici "per avere, a __________, il 05 giugno 2004,

intenzionalmente colpito con un pugno al volto __________ __________ " e di minaccia "per avere, nelle medesime circostanze di luogo e tempo (…), incusso

spavento a __________ __________ con la frase “ti ammazzo”", e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di

CHF 200.--, corrispondente a cinque aliquote da CHF 40.-- cadauna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.--,

al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile

al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________). Il citato

decreto è regolarmente cresciuto in giudicato (inc. MP __________).

2. Con

la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede

l’autorizzazione di poter visionare e di fotocopiare tutti gli atti del

surriferito incarto penale, precisando tra l’altro che il 18.2.2009 __________ __________

ha promosso un’azione di risarcimento danni (dell’importo di CHF 278'231.--

oltre a CHF 3'000.-- per torto morale) presso la Pretura di __________ in

connessione con i fatti accaduti il 5.6.2004 (cfr., al proposito, copia

petizione 18.2.2009 annessa all’istanza 5/6.3.2009).

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

Considerandi

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel

presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale querelato e accusato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nella

fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal patrocinatore di IS 1

nella sua richiesta e la finalità per cui è stata presentata l’istanza – è

pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a ottenere

l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________, che

peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di querelato e di accusato.

IS

1.

e/o il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati a esaminare l’incarto

penale MP __________ presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti

di cui necessitano.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese,

contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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