60.2010.1
Istanza di ispezione degli atti
25 gennaio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.1
Data decisione, Autorità:
25.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.1
Lugano
25 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
30.12.2009/4.1.2010 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
ci vile di un incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una querela penale del 9.4.2009
presentata dalla __________ e da alcuni dipendenti della stessa, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di __________,
ex dipendente della surriferita società. Il procedimento si trova allo stadio
delle informazioni preliminari.
2.Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria
(inc. __________) promossa __________. In questo ambito, con il consenso delle
parti, il giudice ha ammesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale
surriferito.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come
ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità
giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette
la richiesta se:
- si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella
fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la procedura civile
pendente presso la Pretura istante e l’incarto penale nel frattempo concluso,
in quanto entrambi riferiti ai passati rapporti di collaborazione ed alla loro
interruzione.
6.L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla
Pretura istante in allegato alla copia della presente decisione.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle
norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1__________, che le addosserà
alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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