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Decisione

60.2010.107

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale

12 novembre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 24'993.80 [di cui CHF 22’200.-- (55 ore e 30 min

a CHF 400.--/ora) di onorario, CHF 1'028.45 di spese e CHF 1'765.35 di IVA (doc. 2)], oltre interessi;

che

la tariffa oraria applicata – CHF 400.--/ora – non è conforme ai suddetti

principi: la fattispecie non può essere reputata complicata a tal punto dal

profilo fattuale / giuridico da esigere un aumento dell’usuale tariffa di CHF

250.--/ora riconosciuta da questa Camera;

che

il patrocinatore, che ha assunto il mandato il 2.12.2003, si è in effetti sostanzialmente

limitato ad assistere IS 1 durante gli interrogatori al Ministero pubblico (AI

51, 57, 58), sollecitare la conclusione del procedimento penale (AI 59, 60, 61,

62), inoltrare opposizione al decreto d’accusa (AI 71), notificare le prove

davanti alla Pretura penale ed assistere il suo patrocinato durante il

dibattimento;

che

l’istruttoria formale non ha pertanto richiesto particolari interventi del

legale e, di conseguenza, dell’accusato;

che,

in queste circostanze i colloqui esposti con l’istante (incontri, scritti e

colloqui telefonici), indicati in 1’065 min (17 ore e 45 min), appaiono

sproporzionati alla fattispecie concreta (considerando peraltro che durante

tutto il 2007 e fino a novembre 2008 il procedimento è rimasto fermo presso la Pretura penale);

che

l’incarto non era voluminoso in maniera importante, per cui i diversi esami

degli atti hanno comportato un dispendio orario relativo;

che determinante è del resto non tanto

l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che

un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,

nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

tutto ciò considerato viene quindi riconosciuto un onorario pari a 43 ore a CHF

250.--/ora, per complessivi CHF 10’750.--, di cui 1'185 minuti per gli

interrogatori presso il Ministero pubblico ed il dibattimento presso la Pretura penale (come esposto), 15 minuti per la stesura dell’opposizione (come esposto), 525

minuti per l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento, 600 minuti

concernenti gli scritti ed i colloqui con il cliente, 255 minuti inerenti gli

scritti al procuratore pubblico, all’avv. __________, all’avv. __________, al

dr. med. __________ ed alla Pretura penale (in considerazione del fatto che

molti scritti indirizzati al Ministero pubblico erano di poche righe;

stralciato inoltre l’onorario per “ritorno atti istruttori a Pretura penale”

del 4.1.2005 di competenza della segretaria del patrocinatore);

che

le spese sono riconosciute in CHF 1'028.45, come indicate;

che

l’IVA ammonta a CHF 895.20;

che

a IS 1 va quindi rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 12’673.65;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 25.3.2010 della presente istanza;

che l’indennità

prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato

prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento

restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale

Considerandi

unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”

(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il

semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una

grave violazione della sua personalità;

che

l’istante postula al proposito CHF 4'000.--, sostenendo che “(…) l’apertura [nei

suoi confronti] del noto procedimento penale gli ha incontestabilmente

causato delle lesioni particolarmente gravi della personalità. E non poteva essere

altrimenti ritenuto che l’istante è stato accusato di reati particolarmente

gravi (…) che hanno gettato discredito su di lui professionalmente e privatamente,

nonché sui suoi famigliari. Le voci relative al fatto che IS 1 era stato

oggetto di un procedimento penale per i reati dianzi indicati, ha nuociuto

gravemente alla reputazione, arrecando altresì grave pregiudizio alla sua

attività professionale di fiduciario. Ciò ha creato e crea tuttora per IS 1

profondi turbamenti e finanche uno stato di grave depressione, così come

attestato dal certificato medico 25 marzo 2010 del dr. med. __________ (doc. 3)

che riferisce di ‘condizioni psichiche particolarmente compromesse sul piano

timico-emozionale’ proprio nel periodo 2004-2005, ossia nel contesto temporale

precedente l’emanazione del decreto di accusa del Procuratore pubblico avv.

Arturo Garzoni, (…)” (istanza 25.3.2010, p. 6 s.);

che

IS 1 ha inoltre affermato che la procedura si è conclusa a quasi dieci anni

dall’avvio delle indagini “(…) periodo che l’istante ha vissuto con

l’angoscia di subire un procedimento penale assolutamente ingiusto (…)”

(istanza 25.3.2010, p. 7);

che

questi non ha tuttavia dimostrato, come gli incombeva, uno specifico

pregiudizio alla sua salute fisica, psichica o alla sua reputazione;

che

l’istante non comprova infatti

l’esistenza di un nesso causale adeguato tra la diagnosi indicata nel certificato medico del dr. med. __________

[doc. 3 (allegato all’istanza 25.3.2010),

“ha presentato nell’arco di tempo 2004-2005 condizioni psichiche

particolarmente compromesse sul piano timico-emozionale”] ed il procedimento

penale;

che

il principio di celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU

impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena

l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non

lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita

(decisione TF 6B_684/2007 del 26.2.2008);

che __________ ha sporto

querela penale nei confronti di IS 1 in data 8.5.2000 (AI 1, inc. MP __________);

che il 15.1.2001 l’allora

procuratore pubblico Franco Lardelli ha emanato un decreto di non luogo a

procedere (NLP __________), poi annullato con sentenza 20.12.2001 di questa

Camera (inc. CRP __________);

che il 1.12.2004 è stato

emanato un decreto d’accusa nei confronti di IS 1 (DA __________);

che infine l’istante è stato

prosciolto con sentenza 22.4.2009 della Pretura penale (inc. __________);

che

appare evidente che il periodo trascorso tra la querela penale e la sentenza di

assoluzione è eccessivamente lungo e, peraltro, apparentemente non spiegato da

alcuna ragione;

che,

in concreto, si deve quindi ammettere la violazione del principio di celerità;

che, a titolo di torto

morale, è pertanto riconosciuto l’importo complessivo di CHF 1’000.--, cifra

che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori,

pubblicità del dibattimento, ecc.) e della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come

avvalorato dalla decisione 22.4.2009 del giudice della Pretura penale e da

questo giudizio;

che

l’istante, a titolo di ripetibili di questa sede, domanda l’importo di CHF

3'500.--;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento

dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente

onorario, spese ed IVA;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 14’173.65, di cui CHF 12’673.65, oltre interessi, per spese legali, CHF

1'000.-, oltre interessi, per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1’150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 1’200.--, sono poste a carico del qui istante, in parte soccombente, per la

somma di CHF 500.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

alla sentenza 22.4.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 14’173.65, oltre interessi del 5% su CHF 13'673.65

dal 25.3.2010.

2.La

tassa di giustizia di CHF 1'150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’200.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di

CHF 500.--.

3.Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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