60.2010.117
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
20 maggio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.117
Data decisione, Autorità:
20.05.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.117
Lugano
20 maggio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/31.3.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia
di un decreto di non luogo a procedere;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera;
con scritto 31.3.2010 questa Camera ha
richiamato l’incarto presso il Ministero pubblico, inviato con scritto
1°.4.2010;
con lettera 6.4.2010 questa Camera ha
chiesto al Servizio istante di precisare il motivo della richiesta di atti
penali;
preso atto dello scritto 7/8.4.2010 del
Servizio istante, che precisa le ragioni a fondamento della richiesta del decreto
di non luogo a procedere;
richiamato lo scritto 12/13.4.2010 del
procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante il quale comunica di non
avere particolari osservazioni da formulare;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un litigio tra coniugi e dell’intervento della polizia, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 26.10.2007
dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (NLP __________).
2. Con
la presente richiesta, ed in relazione ad un ricorso in materia di permesso di
soggiorno, il Servizio istante chiede di poter ottenere copia del decreto di
non luogo a procedere surriferito. Il procuratore pubblico ha comunicato di non
avere particolari osservazioni da formulare: PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, e con riferimento allo scritto del Servizio istante del
7/8.4.2010, c’è un evidente legame tra il procedimento amministrativo in corso
e quello penale nel frattempo concluso. Analogamente a quanto avviene con le
richieste di edizione da parte delle Preture civili, occorre ammettere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, considerati anche i poteri di
assunzione di prove che la procedura amministrativa riconosce alle autorità di
ricorso.
5. L’istanza
è accolta. Visti i motivi a fondamento della richiesta, e considerato come il
decreto di non luogo a procedere richiamato non è motivato, al Servizio istante
viene inviato in visione, oltre al non luogo a procedere, anche il rapporto di
polizia giudiziaria del 20.10.2007.
6. Considerato
lo scopo del richiamo, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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