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Decisione

60.2010.119

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto. spese legali. danno materiale

10 novembre 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto,

segnatamente a sapere se il diritto valga soltanto in caso di totale

proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento (N. SALVIONI,

Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 503

ss.);

che

l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero

esplicitamente che l’imputato ha diritto ad un’indennità per danni materiali e

morali se è stato pienamente o anche soltanto parzialmente assolto (messaggio

del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006 p. 1231; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurigo / San Gallo 2009, n. 1

ss. ad art. 429 CPP; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo / S. Gallo 2009, n. 1802 ss.);

che

nell’ambito della revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato

prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il legislatore cantonale – pur

consapevole della regolamentazione in materia di indennità prevista dal CPP-CH

– ha rinunciato a specificare questo aspetto (messaggio n. 5749 del 25.1.2006,

ad art. 317 CPP; rapporto sul messaggio del 7.6.2006, ad art. 317 CPP);

che,

nella propria giurisprudenza, questa Camera riconosce, di principio,

un’indennità per ingiusto procedimento unicamente in presenza di un

proscioglimento pieno dell’accusato;

che

reputa nondimeno prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP anche l’accusato

soltanto parzialmente assolto, ovvero prosciolto da imputazioni indipendenti da

quelle che hanno portato alla sua condanna, riconducibili a reati e/o a fatti

del tutto diversi;

che

l’art. 317 CPP non è di conseguenza applicabile ai casi in cui le accuse che

hanno portato alla condanna e quelle che hanno indotto ad un proscioglimento

sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti;

che

il 12.12.2006 il sostituto procuratore pubblico ha deferito IS 1 davanti alla

Pretura penale siccome ritenuto colpevole di danneggiamento ripetuto [“per avere, a __________ nel periodo 11

agosto 2004 / 15 settembre 2004 ed il 20 giugno 2005, intenzionalmente

danneggiato il muro sub. __________ mapp. __________ RFD __________ su cui gravava

un diritto di compera sottoscritto da __________ e poi regolarmente esercitato”] e di ingiuria [“per avere, a __________ il 12 agosto 2004,

offeso l’onore di __________ tacciandolo di “imbecille, deficiente, disgraziato,

bastardo” ”] (DA __________);

che

sia dal profilo temporale sia dal profilo fattuale sia dal profilo dei beni

giuridici tutelati dalle disposizioni di cui agli art. 144 e 177 CP le accuse non

concernevano un medesimo complesso di fatti;

che

la circostanza che le ingiurie siano state proferite nel contesto della controversia

inerente al muro che, secondo il decreto di accusa, il qui istante aveva

danneggiato (imputazione dalla quale è stato in seguito prosciolto) nulla muta

alla predetta conclusione in capo all’inesistenza di un medesimo complesso

di fatti;

che

IS 1 deve essere considerato accusato prosciolto a’ sensi dell’art. 317

CPP;

che

l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa

dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);

che

questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione

dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il

risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le

circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od

aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente

se l’accusato ha

determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione

oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,

debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al

comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006

in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006

in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006

in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424);

che

il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da

causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III

113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa

l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono

certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del

22.7.2002);

che

il rifiuto o la riduzione dell’indennità

sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato

l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una

regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli

(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti

illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti

e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto

federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per

determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione

dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

anche il Codice di diritto processuale

penale federale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un

indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato

in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha

ostacolato lo svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p.

1232) indica che: “Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi

obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];

che

deve esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte,

e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte;

che

la condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario

delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile

tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale;

che,

per contro, il rinvio manifestamente ingiustificato davanti ad un tribunale comporta

l’interruzione del nesso causale fra la condotta dell’accusato e le ulteriori

fasi del processo [P. CORBOZ / F. BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies

à tort (art. 242 ss. CPP), in RFJ 2007, p. 400 e giurisprudenza citata];

che

la sentenza 3.4.2009 (inc. __________) del presidente della Pretura penale non

è motivata, per cui sono ignote le ragioni alla base dell’assoluzione dal reato

di danneggiamento ripetuto;

che

il sostituto procuratore pubblico afferma che l’istante “(…) con il suo

comportamento ha permesso di dare avvio (a seguito di querela) al procedimento

penale che l’ha poi visto posto in stato di accusa. Il comportamento del signor

IS 1 deve essere tenuto in debito conto nell’assegnazione dell’indennità da lui

richiesta” (osservazioni 5/6.5.2010, p. 1);

che

il magistrato inquirente non indica tuttavia – e questa Camera non intravvede –

quali norme del diritto civile l’istante avrebbe disatteso, posto che – come

detto – il rifiuto o la riduzione

dell’indennità sono compatibili con la Costituzione e la Convenzione europea

dei diritti dell’uomo soltanto quando l’interessato ha provocato l’apertura del

procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento

colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica,

e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli;

che,

in queste circostanze, non sono adempiuti i presupposti per negare o ridurre a’

sensi dell’art. 319a cpv. 1 CPP l’indennità postulata;

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di

ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della

Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con

riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua

abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al

principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,

disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che questa Camera – in ragione di detta

norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto

mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile

ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

Considerandi

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori

di fiducia: avv. __________ [CHF 600.-- (doc. D)] ed avv. PR 1 [CHF 7'135.--,

di cui CHF 888.-- per la redazione dell’istanza di indennità per ingiusto

procedimento (doc. C)];

che

il fatto che l’accusato sia ricorso a più legali è, di per sé, perfettamente legittimo:

poteva infatti liberamente decidere a chi affidare la sua difesa;

che

questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate

possano e debbano pure essere risarcite;

che,

di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori,

sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le

spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an

unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,

Diss., Zurigo 1998, p. 106);

che

l’istante non indica le ragioni per cui nella sua difesa si sono succeduti più legali;

che

con scritto 26.3.2010 l’avv. __________ ha comunicato all’avv. PR 1 che “(…)

la fattura emessa in data 20.7.2009 [di CHF 600.-- (3 ore a CHF 200.--/ora,

doc. D)] si riferisce alle prestazioni erogate a favore del Cliente in

relazione agli atti della magistratura penale a carico di quest’ultimo nel

periodo marzo 2006 / luglio 2009” (doc. D);

che

l’istante, da parte sua, afferma che “(…) è intervenuto pure l’avv. __________

nel contesto dell’interrogatorio del 29 marzo 2006 (VI annesso al Rapporto di

PG del 21 aprile 2006, Elenco Atti inc. __________ no. 3), il cui onorario

ammonta a CHF 600.--” (istanza 2/6.4.2010, p. 6);

che

tale audizione, davanti alla polizia giudiziaria, è avvenuta alla sola presenza

di IS 1 (cfr., peraltro, art. 61 cpv. 3 CPP);

che

il fatto che il qui istante, al termine del predetto verbale, abbia indicato

che “premetto che da settimana prossima, 03 aprile 2006, sarò reperibile a __________

in via __________, dove ho dei lavori da eseguire, oppure sarò rintracciabile

tramite l’avv. __________ che lavora presso lo studio dell’avv. __________ di __________”

(verbale di interrogatorio 29.3.2006, p. 5, allegato al rapporto di inchiesta

di polizia giudiziaria 21.4.2006, inc. MP __________) non permette di

comprendere cosa, concretamente, abbia effettuato il legale;

che

dagli atti si evince inoltre che il decreto di accusa 12.12.2006 (DA __________) è stato intimato a IS 1 per

il tramite del suo patrocinatore, avv. __________, il quale – a nome del

cliente – ha interposto opposizione al decreto in data 20/21.12.2006;

che

l’esame degli atti non consente di determinare il ruolo svolto dall’avv. __________

(che, secondo il suo scritto 26.3.2010 avrebbe patrocinato l’istante fino al

mese di luglio 2009, ovvero fin dopo la conclusione del procedimento penale, seguito

dal mese di marzo 2009 dall’avv. PR 1);

che

di conseguenza nulla è dovuto in merito al di lui patrocinio;

che

la nota professionale dell’avv. PR 1, di complessivi CHF 6'247.--, indica CHF

5'679.-- (22 ore e 43 min a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario e CHF 568.--

(10% dell’onorario) a titolo di spese (doc. C);

che

il legale ha assunto il patrocinio nell’imminenza del dibattimento, assistendo

l’istante nella preparazione del processo e nel processo;

che

la fattispecie – come risulta dagli atti dell’incarto – non palesava alcuna

insolita difficoltà in diritto e/o in fatto: l’accusa di danneggiamento

ripetuto era semplice e di immediata comprensione [“per avere, a __________ nel periodo 11

agosto 2004 / 15 settembre 2004 ed il 20 giugno 2005, intenzionalmente

danneggiato il muro sub. __________ mapp. __________ RFD __________ su cui

gravava un diritto di compera sottoscritto da __________ e poi regolarmente

esercitato” (DA __________)];

che

i fatti non necessitavano pertanto di particolari approfondimenti: gli oneri

dipendenti dall’eventuale studio degli atti oltre lo stretto necessario restano

a carico dell’istante [“(…) meticolosa ricerca ed analisi, voluta dal signor

IS 1, per dimostrare le sue ragioni (…)” (istanza 2/6.4.2010, p. 5)];

che,

in queste circostanze, il dispendio orario esposto (22 ore e 43 min) appare del

tutto sproporzionato al caso;

che

la nota professionale concerne peraltro anche __________, deferita davanti al

medesimo giudice per il reato di ingiuria [per il quale, al pari del fratello,

è stata condannata (decisione 3.4.2009, p. 4, inc. __________)];

che determinante è del resto non tanto

l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che

un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,

nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

– tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 16 ore e

43.

min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'179.15, di cui 360 min per i

colloqui con il cliente e per la preparazione del processo [in luogo di 720 min

(840 min dedotti 120 min per tenere conto del reato di ingiuria, per cui è

stato condannato)], per il resto ammesso come esposto (643 min);

che

le spese specificate nella nota assommano a CHF 90.30;

che

l’istante chiede tuttavia CHF 568.--, ovvero il 10% dell’onorario;

che

questa Camera riconosce le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento

penale, applicando – dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui

all’art. 3 TOA [Oltre agli onorari l’avvocato ha diritto al

rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o

su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note

e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di

trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le

spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre

l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a CHF 50.--

per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) CHF 5.-- per ogni pagina

originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a CHF 2.-- per ogni copia,

qualunque sia il metodo di riproduzione; c) CHF 1.--/km per le trasferte con la

propria automobile];

che

il 10% dell’onorario (art. 6 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili) è ammesso soltanto se, in base agli atti dell’incarto, è

sostenibile e giustificabile;

che

nella fattispecie è manifesto che, a fronte di spese effettive per CHF 90.30,

la somma di CHF 568.-- è del tutto infondata;

che,

ciò detto e considerato che il

costo delle buste e dei fogli accompagnatori sono a carico dello Studio legale

e che l’importo di CHF 5.--/pagina comprende la copia per l’incarto, a titolo

di spese si riconoscono CHF 76.30;

che

l’IVA non è richiesta;

che

al qui istante è rifuso, a titolo di oneri legali, l’importo di CHF 4'255.45,

oltre interessi dal 2.4.2010, come postulato;

che – con riferimento al risarcimento dei

danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera

nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al

concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che

“tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e

di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare

l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale”

e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto

(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento

di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale

naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p.

506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece

parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla

documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

IS 1 chiede la rifusione di CHF 62.-- per danno materiale, di cui CHF 17.--

(doc. E) e CHF 25.-- (doc. F) per fotocopie e CHF 20.-- per un estratto RF

(doc. G);

che,

secondo il doc. F, “La Pretura penale di Bellinzona dichiara di ricevere fr.

25.

-- dal/la sig./ra __________ per fotocopie”: l’istante, che non dimostra

di avere (almeno parzialmente) corrisposto detto avere alla sorella, non può

quindi invocare un danno;

che

gli ulteriori importi di cui ai doc. E/G, stante il nesso di causalità naturale

ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale, possono essere ammessi;

che,

quale danno materiale, sono riconosciuti CHF 37.--, oltre interessi dal

2.4

, come domandato;

che

l’istante quantifica le ripetibili, che protesta, in CHF 888.-- [di cui CHF

750.

-- (3 ore a CHF 250.--/ora) per onorario, CHF 75.-- (10% dell’onorario) per

spese e CHF 63.-- per IVA (doc. C)];

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 600.--, comprendente onorario, spese ed

IVA (non si riconoscono interessi sulle ripetibili);

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo

di CHF 4'892.45, di cui CHF 4'255.45, oltre interessi, per spese legali, CHF

37.

--, oltre interessi, per danno materiale e CHF 600.-- per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 850.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in

ragione di CHF 300.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 3.4.2009 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'892.45, oltre interessi del 5% dal 2.4.2010 su

CHF 4'292.45.

2. La

tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

850.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF

300.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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