60.2010.12
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
25 febbraio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.12
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.12
Lugano
25 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/18.1.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia
degli atti di un procedimento penale a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico dell’istante il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) sfociato in un decreto d’accusa del 28.5.2009 (DA __________),
contro il quale è stata presentata opposizione, poi ritirata in data 25.8.2009,
come da decreto di stralcio 27.8.2009 della Pretura penale (inc. __________).
2. Con
la presente istanza IS 1 chiede di ottenere copia degli atti del procedimento.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli
atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS
dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori
preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso non ci sono motivi che ostino all’accesso agli atti. L’istanza è
perciò accolta: fotocopia degli atti dell’inc. MP __________ sarà allegata alla
copia della presente decisione destinata all’istante.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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