60.2010.121
Istanza di proroga del carcere preventivo
21 aprile 2010Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2010.121
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 105 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.121
Lugano
21 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.4.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui sono astretti PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________),
e PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
preso atto del preavviso favorevole 12.4.2010 del procuratore pubblico Manuela Minotti
Perucchi;
preso atto che PI 2 si oppone alla proroga,
come comunicato con scritto 13/15.4.2010, e come meglio si dirà;
preso atto che PI 3 si oppone alla proroga,
come comunicato con scritto 15/16.4.2010, e come meglio si dirà;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di PI 2 e di PI 3 , entrambi
in detenzione preventiva dal 4.2.2009, e di una terza persona (in libertà
provvisoria), il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha emanato il 25.2.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo per le ipotesi di
reato di truffa aggravata, riciclaggio di denaro aggravato e ripetuta falsità
in documenti.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a lunedì 7.6.2010, e la sua durata sarà di una settimana almeno,
probabilmente di una decina di giorni.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui
sono astretti gli imputati fino al 7.6.2010, rispettivamente fino alla data della
presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.I motivi contingenti di richiesta delle
proroghe addotti dal presidente istante si riferiscono agli impegni da lui già
assunti (la motivazione di una sentenza delle assise criminali per abusi sessuali
su minori, nonché l’aggiornamento in aprile di due processi alle correzionali,
di cui uno indiziario, con un incarto corposo e complesso), nonché alle
difficoltà per la preparazione del dibattimento del presente procedimento (a
seguito delle richieste di proroghe per la notifica delle prove, delle prove poi
richieste dalle parti, dell’opposizione all’uso in sede dibattimentale delle
risultanze dell’istruzione formale, nonché dalla probabile necessità di una
rogatoria dibattimentale all’estero).
PI 2 si
oppone, censurando la mancanza di informazioni sugli altri incarti trattati dal
presidente istante (con riferimento al periodo di detenzione degli altri
accusati) e sui motivi del sovraccarico del TPC. Ritiene che la proroga del
termine per i mezzi di prova non abbia influenzato l’aggiornamento.
Nel presente
caso occorre considerare come gli impegni addotti dal presidente istante, così
come la situazione del TPC, appaiano sufficienti a sostanziare la richiesta di
proroga.
Per la situazione
generale del TPC, il sovraccarico non è strutturale e costante, ma piuttosto
sostanzialmente dipendente dall’irregolare invio, dal punto di vista temporale,
di atti d’accusa da parte del Ministero pubblico. Non si tratta quindi di una
“sotto-organizzazione” dello Stato, ma di situazione passeggera.
Gli impegni
processuali precedentemente assunti dal presidente istante giustificano solo in
parte la durata della richiesta proroga. La stessa è, per il resto, ampiamente
giustificata dalla complessità procedurale del presente procedimento, che la
fase predibattimentale ha già evidenziato. Come risulta dalla corrispondenza
successiva all’emanazione dell’atto d’accusa, il presidente istante è
confrontato con un incarto già di per sé complesso, sia in fatto, sia in
diritto. A ciò si aggiungono: reciproche richieste e contestazioni sui mezzi di
prova, l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale
(con riferimento all’art. 227 cpv. 2 CPP), la necessità di acquisire degli atti
penali __________, l’organizzazione di un dibattimento previsto su più giorni
(da una settimana ad una decina di giorni), la necessità di decidere l’ammissione
o meno delle prove notificate, la necessità di effettuare una rogatoria
dibattimentale all’estero.
Il cumulo
degli impegni precedentemente assunti, con tutte queste oggettive e reali difficoltà
procedurali organizzatorie, giustifica una richiesta di proroga dell’importanza
di quella richiesta.
5.Nel presente caso sono dati seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di PI 2 e di PI 3, come
peraltro già indicato nelle precedenti decisioni di questa Camera (cfr. in
particolare decisioni 30.10.2009, inc. __________, p. 8/9; 2.11.2009, inc. __________,
p. 8; 14.1.2010, inc. __________, p. 9/10), alle quali si rimanda per economia
di giudizio, ritenuto peraltro che l’esistenza di seri indizi non è, in questa
sede, contestata specificatamente. Si ribadisce come contestati non siano i fatti
in quanto tali, ma piuttosto per un verso la loro perseguibilità in Svizzera,
per altro verso unicamente l’elemento soggettivo. La chiamata di correo di __________,
unitamente all’assunzione da parte sua delle proprie responsabilità, e le
conferme nei fatti sono certamente seri indizi di colpevolezza per il reato di
truffa. Per il reato di riciclaggio e di falsità in documenti, l’inchiesta ha
ampiamente ricostruito quanto intrapreso dai due accusati dopo il trasferimento
dei fondi in Svizzera.
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura, Lugano, 1997,
no. 13 ad art. 103. CPP).
6.Il mantenimento della carcerazione
preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse
pubblico.
7.Il pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi
principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza
dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione
della pena che potrà essergli inflitta. In base agli elementi del caso concreto
occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a
rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna
– di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre
verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al
procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza
ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile
in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
8.Nel presente caso, e come indicato nelle
precedenti decisioni di questa Camera (cfr. decisioni 30.10.2009, inc. __________, p. 17;
2.11.2009, inc. __________, p. 16; 14.1.2010, inc. __________, p. 13) e del Tribunale federale (sentenza
15.12.2009, inc. __________, p. 5/6) si deve ammettere l’esistenza di un
pericolo di fuga a carico dei due accusati attualmente in detenzione preventiva.
Già con
riferimento alla possibile pena, come meglio si dirà esaminando il rispetto del
principio della proporzionalità.
Inoltre, vagliando
poi il pericolo di fuga non solo in relazione alla possibile pena, ma con
riferimento all’insieme delle circostanze concrete (le condizioni personali, i legami
famigliari, la situazione professionale e finanziaria, i contatti con l’estero),
si deve concludere (come già in precedenza) che la maggior parte dei legami dei
due accusati, siano essi familiari, personali e professionali, si trovano in __________:
gli accusati non hanno significativi legami con il nostro paese. Anche dopo la
venuta in Ticino, l’essenziale dell’attività svolta e di quella prospettata
erano rivolte all’__________.
Infine, il
patteggiamento concluso dagli accusati con le autorità penali __________
rappresenta un elemento a sostegno della volontà degli accusati di sottrarsi al
giudizio ed all’eventuale espiazione della pena nel nostro paese, come peraltro
ritenuto anche dal Giar, nella sua decisione del 4.12.2009, quale indisponibilità
al seguito del procedimento in corso, anche per effetto degli ordini di
esecuzione delle carcerazione (inc. Giar __________, p. 3).
Sempre
nell’ottica del pericolo di fuga, rispetto alle precedenti decisioni, il
periodo di detenzione preventiva si è protratto, ciò che potrebbe fare scemare
il pericolo di fuga, diminuendo il rischio per gli accusati di incorrere in una
pena da espiare.
Questo argomento,
che in parte (per la possibile pena) sarà trattato con riferimento al principio
della proporzionalità, è per altro verso controbilanciato sia dall’avvicinarsi
del dibattimento, sia dalla costante contestazione della giurisdizione
svizzera. Per questi motivi, si deve ammettere il permanere di un concreto pericolo
di fuga, che giustifica la detenzione preventiva onde impedire agli accusati di sottrarsi al procedimento o
all’esecuzione della pena che potrebbe esser loro inflitta.
9.I bisogni istruttori ed in particolare il
pericolo di collusione sono dati quando è necessario evitare che l’accusato
possa abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne
illecitamente a suo scarico. I bisogni dell’istruzione sono particolarmente
riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta predibattimentale (M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 18 ad art. 95 CPP). Da un lato si tratta generalmente
di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora
da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere
al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del
prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia,
allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di
ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del
prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di
questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera
astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF 23.3.2000 in re A. e rif.; R. HAUSER /
Fatti
E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 848
s.).
10. Nel presente caso, nell’ottica del pericolo di
collusione e dei bisogni dell’istruzione, occorre prendere atto che la
rogatoria a suo tempo formulata dalle autorità penali svizzere è stata, almeno
in parte, eseguita dalle autorità __________, come risulta dagli atti allegati
alle osservazioni presentate in questa sede dai patrocinatori dei due accusati.
Viene meno
l’argomento della possibile tesaurizzazione, con riferimento alle precedenti
decisioni di questa Camera (decisioni 30.10.2009, inc. __________, p. 17;
2.11.2009, inc. __________, p. 17).
Occorre però considerare
che il presente procedimento è sostanzialmente indiziario, in mancanza di
confessioni e considerato che la chiamata di correo a carico degli accusati è
contestata.
A ciò si
aggiunga che tutti gli accusati si sono fermamente opposti all’uso dibattimentale
delle risultanze dell’istruzione formale, ciò che almeno eventualmente comporterà
la necessità di procedere all’audizione di testi e del proferente la chiamata
di correo.
Se
normalmente i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione scemano progressivamente
nel corso dell’inchiesta, per esaurirsi alla conclusione della stessa,
l’intervenuta contestazione delle risultanze dell’istruzione formale comporta,
dal punto di vista probatorio, che ci si ritrovi in una situazione simile a
quella esistente all’inizio di un’inchiesta, riattualizzando perciò i bisogni
d’istruzione ed il pericolo di collusione con il proferente la chiamata di
correo e con i testimoni.
L’opposizione
all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale, le richieste
di sentire in aula chi ha proferito la chiamata di correo ed altri testimoni,
rendono attuale e concreto il pericolo di collusione ed i bisogni d’inchiesta.
11. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in
relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha
stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva
la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che
presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147
consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP.
1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando
al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve
dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza
interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,
in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
12. Gli accusati hanno contestato la proroga soprattutto
in relazione al principio della proporzionalità, con argomenti pertinenti
l’art. 54 CAS e l’art. 49 cpv. 2 CP, e più in generale con riferimento alla
durata della carcerazione preventiva rispetto alla possibile pena. Non sono
state sollevate specifiche contestazioni con riferimento al principio della
celerità, di modo che quest’ultimo aspetto, che peraltro non emerge dagli atti,
può anche non essere esaminato.
13. Sull’applicazione o meno dell’art. 54 CAS, questa
Camera si è già diffusamente pronunciata nelle precedenti decisioni, giungendo
alla conclusione che, nel caso concreto, c’è solo una parziale sovrapponibilità
dei fatti, e soprattutto non è data la condizione dell’esecuzione (pena
scontata, non più eseguibile o effettivamente in corso di esecuzione), di modo
che la norma convenzionale invocata non è applicabile.
Per economia
di giudizio, e considerato che su questo punto non vengono sollevate
Considerandi
argomentazioni nuove rispetto a quelle precedentemente invocate dagli accusati
e decise da questa Camera, si rinvia alle precedenti decisioni (del 30.10.2009, inc. __________, p. 10-16;
2.11
, inc. __________, p. 9-15; 14.1.2010, inc. __________, p. 13-20).
14.
Entrambi i patrocinatori degli accusati sostengono
che, al momento del giudizio, la Corte delle assise criminali si troverà in un
caso di concorso retrospettivo, ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP: la sanzione
erogabile sarebbe unicamente una pena aggiuntiva, e come tale sarebbe conseguentemente
ridotta, ciò che farebbe venir meno il rispetto del principio della
proporzionalità. A torto.
Nella presente
fattispecie, e per quanto attiene alla situazione dei due accusati detenuti, non
si è in presenza di un reato commesso prima di essere stato condannato per un
altro fatto: si è in presenza, al contrario, di giudizi riferiti al medesimo complesso
di fatti, anche se solo in parte sovrapponibili.
In simili
situazioni, si pone semmai un problema di “ne bis in idem”, che però in concreto
non è dato, in ragione della non applicabilità dell’art. 54 CAS.
Scartato l’art.
49.
cpv. 2 CP, più pertinente alla presente fattispecie potrebbe essere l’art. 3
cpv. 2 CP (“Se per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero
e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena
scontata all’estero in quella da pronunciare”), rispettivamente l’art. 56
CAS. Norme non applicabili, al caso concreto, in quanto gli accusati non hanno
scontato (totalmente o parzialmente) una pena all’estero.
Di modo che la
Corte delle assise criminali non dovrà computare, nella pena eventualmente
erogata, la sanzione prevista dal patteggiamento estero, in quanto non scontata
(in tutto o in parte).
Unicamente al
momento della commisurazione della pena, la Corte potrà eventualmente tenere
presente il fatto che gli accusati, al rientro in __________, saranno
confrontati con degli inconvenienti legati al giudizio di patteggiamento:
potranno in ogni caso appellarsi (in __________) all’art. 56 CAS, per evitare
di eseguire la pena ivi patteggiata.
15.
Quanto detto ai punti precedenti, in particolare la
non applicabilità dell’art. 54 CAS, dell’art. 49 cpv. 2 CP e dell’art. 3 cpv. 2
CP, indica come la Corte delle assise criminali dovrà giudicare gli accusati
per le tre imputazioni, senza dover obbligatoriamente computare o scalare la
sanzione patteggiata all'estero.
Considerata la
durata della proroga richiesta (di un mese e mezzo), tenuto conto della gravità
dei reati oggetto dell’atto d’accusa (truffa, ma anche di riciclaggio e di
falsità in documenti), si deve escludere che la durata complessiva delle detenzioni preventive (quelle
già subite, sommate a quelle in attesa di giudizio) superi o si avvicini e quella
della pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dalla Corte del
merito.
Infatti, se è
vero che la detenzione preventiva (subita e prospettata) è certamente non
breve, occorre però considerare che le imputazioni formulate nell’atto d’accusa
sono importanti, sia per la qualifica giuridica (truffa aggravata, riciclaggio
di denaro aggravato, ripetuta falsità in documenti), sia per gli importi in questione.
In questo senso
si era anche espresso il TF nella decisione del 15.12.2009 (inc.1B_335/2009 p.
7), indicando che la detenzione preventiva di un anno risultava tutto sommato
ancora inferiore in modo apprezzabile alla presumibile pena detentiva che
potrebbe essere pronunciata anche solo quale pena complementare a quella
estera.
Questa
conclusione vale a maggior ragione in considerazione della non applicabilità
dell’art. 54 CAS, e quindi tenendo conto anche delle imputazioni di tuffa
aggravata, accanto a quelle di riciclaggio di denaro aggravato e di falsità in
documenti (considerati nel ragionamento del TF).
Si deve pertanto
concludere che, con riferimento alla durata della detenzione preventiva, il
principio della proporzionalità è rispettato.
16.
Sempre nell’ottica del principio della proporzionalità
e della sussidiarietà, con riferimento all’art. 96 CPP, PI 2 chiede
l’applicazione di misure sostitutive.
Nel caso
presente, in considerazione di quanto esposto ai punti precedenti, del pericolo
di collusione, della necessità di assicurare la presenza al dibattimento e
l’espiazione dell’eventuale pena, sono tutti elementi che concorrono ad
escludere l’applicazione di altre misure sostitutive alla detenzione preventiva.
Ciò vale sia per i “braccialetti elettronici”, sia per un’eventuale cauzione.
17.
L’istanza è accolta: non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti PI 2, __________, e PI 3, __________, è prorogato fino al 7.6.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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