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Decisione

60.2010.121

Istanza di proroga del carcere preventivo

21 aprile 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 848

s.).

10. Nel presente caso, nell’ottica del pericolo di

collusione e dei bisogni dell’istruzione, occorre prendere atto che la

rogatoria a suo tempo formulata dalle autorità penali svizzere è stata, almeno

in parte, eseguita dalle autorità __________, come risulta dagli atti allegati

alle osservazioni presentate in questa sede dai patrocinatori dei due accusati.

Viene meno

l’argomento della possibile tesaurizzazione, con riferimento alle precedenti

decisioni di questa Camera (decisioni 30.10.2009, inc. __________, p. 17;

2.11.2009, inc. __________, p. 17).

Occorre però considerare

che il presente procedimento è sostanzialmente indiziario, in mancanza di

confessioni e considerato che la chiamata di correo a carico degli accusati è

contestata.

A ciò si

aggiunga che tutti gli accusati si sono fermamente opposti all’uso dibattimentale

delle risultanze dell’istruzione formale, ciò che almeno eventualmente comporterà

la necessità di procedere all’audizione di testi e del proferente la chiamata

di correo.

Se

normalmente i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione scemano progressivamente

nel corso dell’inchiesta, per esaurirsi alla conclusione della stessa,

l’intervenuta contestazione delle risultanze dell’istruzione formale comporta,

dal punto di vista probatorio, che ci si ritrovi in una situazione simile a

quella esistente all’inizio di un’inchiesta, riattualizzando perciò i bisogni

d’istruzione ed il pericolo di collusione con il proferente la chiamata di

correo e con i testimoni.

L’opposizione

all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale, le richieste

di sentire in aula chi ha proferito la chiamata di correo ed altri testimoni,

rendono attuale e concreto il pericolo di collusione ed i bisogni d’inchiesta.

11. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in

relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha

stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva

la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che

presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147

consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP.

1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando

al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve

dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

12. Gli accusati hanno contestato la proroga soprattutto

in relazione al principio della proporzionalità, con argomenti pertinenti

l’art. 54 CAS e l’art. 49 cpv. 2 CP, e più in generale con riferimento alla

durata della carcerazione preventiva rispetto alla possibile pena. Non sono

state sollevate specifiche contestazioni con riferimento al principio della

celerità, di modo che quest’ultimo aspetto, che peraltro non emerge dagli atti,

può anche non essere esaminato.

13. Sull’applicazione o meno dell’art. 54 CAS, questa

Camera si è già diffusamente pronunciata nelle precedenti decisioni, giungendo

alla conclusione che, nel caso concreto, c’è solo una parziale sovrapponibilità

dei fatti, e soprattutto non è data la condizione dell’esecuzione (pena

scontata, non più eseguibile o effettivamente in corso di esecuzione), di modo

che la norma convenzionale invocata non è applicabile.

Per economia

di giudizio, e considerato che su questo punto non vengono sollevate

Considerandi

argomentazioni nuove rispetto a quelle precedentemente invocate dagli accusati

e decise da questa Camera, si rinvia alle precedenti decisioni (del 30.10.2009, inc. __________, p. 10-16;

2.11

, inc. __________, p. 9-15; 14.1.2010, inc. __________, p. 13-20).

14.

Entrambi i patrocinatori degli accusati sostengono

che, al momento del giudizio, la Corte delle assise criminali si troverà in un

caso di concorso retrospettivo, ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP: la sanzione

erogabile sarebbe unicamente una pena aggiuntiva, e come tale sarebbe conseguentemente

ridotta, ciò che farebbe venir meno il rispetto del principio della

proporzionalità. A torto.

Nella presente

fattispecie, e per quanto attiene alla situazione dei due accusati detenuti, non

si è in presenza di un reato commesso prima di essere stato condannato per un

altro fatto: si è in presenza, al contrario, di giudizi riferiti al medesimo complesso

di fatti, anche se solo in parte sovrapponibili.

In simili

situazioni, si pone semmai un problema di “ne bis in idem”, che però in concreto

non è dato, in ragione della non applicabilità dell’art. 54 CAS.

Scartato l’art.

49.

cpv. 2 CP, più pertinente alla presente fattispecie potrebbe essere l’art. 3

cpv. 2 CP (“Se per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero

e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena

scontata all’estero in quella da pronunciare”), rispettivamente l’art. 56

CAS. Norme non applicabili, al caso concreto, in quanto gli accusati non hanno

scontato (totalmente o parzialmente) una pena all’estero.

Di modo che la

Corte delle assise criminali non dovrà computare, nella pena eventualmente

erogata, la sanzione prevista dal patteggiamento estero, in quanto non scontata

(in tutto o in parte).

Unicamente al

momento della commisurazione della pena, la Corte potrà eventualmente tenere

presente il fatto che gli accusati, al rientro in __________, saranno

confrontati con degli inconvenienti legati al giudizio di patteggiamento:

potranno in ogni caso appellarsi (in __________) all’art. 56 CAS, per evitare

di eseguire la pena ivi patteggiata.

15.

Quanto detto ai punti precedenti, in particolare la

non applicabilità dell’art. 54 CAS, dell’art. 49 cpv. 2 CP e dell’art. 3 cpv. 2

CP, indica come la Corte delle assise criminali dovrà giudicare gli accusati

per le tre imputazioni, senza dover obbligatoriamente computare o scalare la

sanzione patteggiata all'estero.

Considerata la

durata della proroga richiesta (di un mese e mezzo), tenuto conto della gravità

dei reati oggetto dell’atto d’accusa (truffa, ma anche di riciclaggio e di

falsità in documenti), si deve escludere che la durata complessiva delle detenzioni preventive (quelle

già subite, sommate a quelle in attesa di giudizio) superi o si avvicini e quella

della pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dalla Corte del

merito.

Infatti, se è

vero che la detenzione preventiva (subita e prospettata) è certamente non

breve, occorre però considerare che le imputazioni formulate nell’atto d’accusa

sono importanti, sia per la qualifica giuridica (truffa aggravata, riciclaggio

di denaro aggravato, ripetuta falsità in documenti), sia per gli importi in questione.

In questo senso

si era anche espresso il TF nella decisione del 15.12.2009 (inc.1B_335/2009 p.

7), indicando che la detenzione preventiva di un anno risultava tutto sommato

ancora inferiore in modo apprezzabile alla presumibile pena detentiva che

potrebbe essere pronunciata anche solo quale pena complementare a quella

estera.

Questa

conclusione vale a maggior ragione in considerazione della non applicabilità

dell’art. 54 CAS, e quindi tenendo conto anche delle imputazioni di tuffa

aggravata, accanto a quelle di riciclaggio di denaro aggravato e di falsità in

documenti (considerati nel ragionamento del TF).

Si deve pertanto

concludere che, con riferimento alla durata della detenzione preventiva, il

principio della proporzionalità è rispettato.

16.

Sempre nell’ottica del principio della proporzionalità

e della sussidiarietà, con riferimento all’art. 96 CPP, PI 2 chiede

l’applicazione di misure sostitutive.

Nel caso

presente, in considerazione di quanto esposto ai punti precedenti, del pericolo

di collusione, della necessità di assicurare la presenza al dibattimento e

l’espiazione dell’eventuale pena, sono tutti elementi che concorrono ad

escludere l’applicazione di altre misure sostitutive alla detenzione preventiva.

Ciò vale sia per i “braccialetti elettronici”, sia per un’eventuale cauzione.

17.

L’istanza è accolta: non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti PI 2, __________, e PI 3, __________, è prorogato fino al 7.6.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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