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Decisione

60.2010.122

Istanza di proroga del carcere preventivo in vista del dibattimento

13 aprile 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.122

Data decisione, Autorità:

13.04.2010, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo in vista del dibattimento

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PERICOLO DI FUGA

PERICOLO DI RECIDIVA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 105 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.122

Lugano

13 aprile

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/7.4.2010

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del

carcere preventivo cui è astretta PI 2, cittadina __________ senza fissa

dimora (patr. da: lic. iur. __________, __________), in vista del pubblico

dibattimento;

visto il preavviso favorevole 7.4.2010 del procuratore pubblico Clarissa

Torricelli;

preso atto che l'interessata non si oppone

alla proroga, come comunicato con lettera 8/13.4.2010 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di PI 2 , in

detenzione preventiva dall’8.11.2009, il procuratore pubblico Clarissa

Torricelli ha emanato il 31.3.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandola a processo con le imputazioni

di estorsione ripetuta (in parte consumata e tentata), denuncia mendace,

infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.

Il pubblico

dibattimento é stato aggiornato martedì 25.5.2010.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è

astretta l'imputata fino al 25.5.2010, data della presumibile conclusione del

pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a

superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni

proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto

al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto,

alla luce della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati tutti i

presupposti per l’accoglimento della richiesta, ritenuta in particolare la

situazione del presidente istante (come illustrata nell’istanza), in generale

la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale.

5.

Nel presente caso sono dati seri indizi di

colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di PI 2, viste anche le sue

parziali ammissioni (verbali 11.11.2009, AI 13; 23.11.2009, AI 22; 14.12.2009,

AI 30; 12.2.2010, AI 59).

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno

ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura).

6.

Il mantenimento della carcerazione

preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse

pubblico.

7.

Il pericolo di fuga (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi

principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza

dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione

della pena che potrà essergli inflitta. In base agli elementi del caso concreto

occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a

rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna

– di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre

verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al

procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza

ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare

probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno

incisive.

8.

Nel presente caso, e da quanto emerge dal

curriculum vitae (verbale 14.12.2009, AI 30, p. 12/13), risulta che PI 2 non

abbia particolari legami fissi con il nostro territorio, ed abbia contatti con

persone residenti all’estero, in particolare in __________. Occorre quindi

ammettere un pericolo di fuga concreto, in considerazione anche della gravità

delle imputazioni. Non si giustifica di motivare ulteriormente ritenuta inoltre

la non opposizione alla proroga.

9.

Il pericolo di recidiva deve essere

concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle

circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità

assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294),

rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla

protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M.

SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders

bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,

la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre

condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano

plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.

Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in

corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,

dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di

recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In

particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato

con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto

sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono

gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.

4.

).

10.

Nel presente caso il pericolo di recidiva risulta

confermato dal referto peritale del 10.12.2010, AI 58, p. 35, in risposta al quesito numero 3.

11.

La carcerazione preventiva cui è astretta PI 2 è

pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di

interesse pubblico.

12.

Nell’ottica del principio della proporzionalità, in

relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha

stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva

la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che

presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147

consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP.

1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare

anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato

in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel

condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con

riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e

complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe

condizioni, al comportamento dell’arrestato.

13.

Occorre ritenere che la durata della proroga è di 15

giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale

dell’accusata, la domanda di proroga rispetta il principio della

proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del

processo sono certamente inferiori alla possibile pena e l’inchiesta non

presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.

14.

L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di

giustizia e spese

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretta PI 2, cittadina __________

senza fissa dimora, è

prorogato fino al 25.5.2010, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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