60.2010.122
Istanza di proroga del carcere preventivo in vista del dibattimento
13 aprile 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.122
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo in vista del dibattimento
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 105 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.122
Lugano
13 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.4.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui è astretta PI 2, cittadina __________ senza fissa
dimora (patr. da: lic. iur. __________, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il preavviso favorevole 7.4.2010 del procuratore pubblico Clarissa
Torricelli;
preso atto che l'interessata non si oppone
alla proroga, come comunicato con lettera 8/13.4.2010 del patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di PI 2 , in
detenzione preventiva dall’8.11.2009, il procuratore pubblico Clarissa
Torricelli ha emanato il 31.3.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandola a processo con le imputazioni
di estorsione ripetuta (in parte consumata e tentata), denuncia mendace,
infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.
Il pubblico
dibattimento é stato aggiornato martedì 25.5.2010.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretta l'imputata fino al 25.5.2010, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a
superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni
proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto
al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto,
alla luce della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati tutti i
presupposti per l’accoglimento della richiesta, ritenuta in particolare la
situazione del presidente istante (come illustrata nell’istanza), in generale
la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale.
5.
Nel presente caso sono dati seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di PI 2, viste anche le sue
parziali ammissioni (verbali 11.11.2009, AI 13; 23.11.2009, AI 22; 14.12.2009,
AI 30; 12.2.2010, AI 59).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura).
6.
Il mantenimento della carcerazione
preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse
pubblico.
7.
Il pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi
principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza
dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione
della pena che potrà essergli inflitta. In base agli elementi del caso concreto
occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a
rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna
– di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre
verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al
procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza
ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare
probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno
incisive.
8.
Nel presente caso, e da quanto emerge dal
curriculum vitae (verbale 14.12.2009, AI 30, p. 12/13), risulta che PI 2 non
abbia particolari legami fissi con il nostro territorio, ed abbia contatti con
persone residenti all’estero, in particolare in __________. Occorre quindi
ammettere un pericolo di fuga concreto, in considerazione anche della gravità
delle imputazioni. Non si giustifica di motivare ulteriormente ritenuta inoltre
la non opposizione alla proroga.
9.
Il pericolo di recidiva deve essere
concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle
circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità
assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294),
rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla
protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M.
SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders
bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In
particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato
con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto
sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono
gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.
4.
).
10.
Nel presente caso il pericolo di recidiva risulta
confermato dal referto peritale del 10.12.2010, AI 58, p. 35, in risposta al quesito numero 3.
11.
La carcerazione preventiva cui è astretta PI 2 è
pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di
interesse pubblico.
12.
Nell’ottica del principio della proporzionalità, in
relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha
stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva
la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che
presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147
consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP.
1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare
anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato
in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel
condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con
riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e
complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe
condizioni, al comportamento dell’arrestato.
13.
Occorre ritenere che la durata della proroga è di 15
giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale
dell’accusata, la domanda di proroga rispetta il principio della
proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del
processo sono certamente inferiori alla possibile pena e l’inchiesta non
presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.
14.
L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di
giustizia e spese
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretta PI 2, cittadina __________
senza fissa dimora, è
prorogato fino al 25.5.2010, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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