60.2010.128
Ricorso contro la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto in materia di libertà provvisoria. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. misure sostitutive
29 aprile 2010Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.128
Data decisione, Autorità:
29.04.2010, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto in materia di libertà provvisoria. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. misure sostitutive
DETENZIONE PREVENTIVA
MISURE SOSTITUTIVE DELL'ARRESTO
PERICOLO DI RECIDIVA
PROPORZIONALITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 95 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2010.128
Lugano
29 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 9/12.4.2010
presentato da
RI 1 ,
patr. da: PR 1
contro
la decisione 1.4.2010 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto Claudia Solcà mediante la quale – nell’ambito del procedimento
penale inc. MP __________ – ha respinto l’istanza di libertà provvisoria
25/26.3.2010 (inc. GIAR __________);
richiamate le osservazioni 14/15.4.2010 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto – che si rimette al giudizio di questa
Camera – e 16.4.2010 del procuratore pubblico Andrea Pagani – che postula la
reiezione del gravame –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RI
1 è stato arrestato l’__________ con le accuse di tentato omicidio
intenzionale, sub. di tentate lesioni gravi, sub. di esposizione a pericolo
della vita altrui, sub. di lesioni semplici, di minaccia e di ingiuria in merito
ai fatti occorsi quel giorno medesimo a __________, quando – anche armato di
taglierino – avrebbe tentato di uccidere il vicino di casa __________
gettandogli addosso benzina e tentando di dargli fuoco (AI 1/5).
La
misura è stata confermata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto per
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi
di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e
pericolo di recidiva) [AI 8].
b. Con
decisione 11.2.2010 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto
l’istanza di libertà provvisoria 2/3.2.2010 di RI 1 (AI 78) in considerazione
della presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di un pericolo di
recidiva, ritenuta la proporzionalità del provvedimento (AI 93, inc. GIAR __________).
c. Il
procuratore pubblico, al termine dell’audizione 9.3.2010, ha esteso l’accusa a
carico del ricorrente per tentato assassinio (AI 117).
d. Il
25/26.3.2010 RI 1 ha presentato una nuova istanza di libertà provvisoria
chiedendo di essere immediatamente scarcerato, con l’obbligo di un trattamento
psicologico e/o farmacologico presso un istituto specializzato e con l’obbligo
di assumere domicilio separato dalla moglie, ad almeno 4 km da __________.
L’accusato,
con riferimento al referto 15.3.2010 del dr. med. __________, ha evidenziato
che il perito aveva rilevato un fondato pericolo di commettere nuovi reati, nel
senso che in situazioni di forte e prolunga pressione, in concomitanza con un evento
depressivo più o meno conclamato e di sviluppo di un sentimento di abbandono,
sarebbe stato possibile il passaggio all’atto. Ha sottolineato che dalla
valutazione dello psicologo __________ emergeva un dato in stridente
contraddizione con quanto accertato in sede di istruttoria e nella perizia
psichiatrica: lo psicologo avrebbe rilevato che alla sottoscala H4, Herris
& Lingoes si manifestava poca o nessuna ostilità verso gli altri. Non ci
sarebbero quindi state certezze assolute sul fatto che, una volta scarcerato,
potesse nuovamente passare all’atto, visto che nella perizia __________ questa
eventualità veniva messa in relazione con l’ostilità verso terzi. La carcerazione,
già per questo motivo, non avrebbe pertanto potuto essere mantenuta. Ha
sostenuto che, alla luce delle risultanze di causa e del fatto che non vi erano
ancora precisi riscontri, la questione dei seri indizi di colpevolezza avrebbe
dovuto limitarsi al reato di lesioni: sia la quantità sia la qualità del
liquido che avrebbe eventualmente raggiunto __________ non sarebbe stata tale
da poter prendere fuoco rispettivamente da provocare il decesso della vittima.
Ha rilevato che, contrariamente a quanto emergeva dalla perizia psichiatrica,
non si sarebbe immaginato delle persecuzioni inesistenti o una situazione di
abbandono inesistente e non sarebbero state la sua fantasia o la sua paranoia a
fargli vedere gente che tramava alle sue spalle. Sarebbe stato ovvio che, finché
non fosse stata chiarita la natura psichiatrica di __________, non si avrebbe
potuto avere un quadro completo relativo alle reazioni di RI 1, reazioni non
paranoiche ma a ben precise e scientifiche provocazioni. Sotto questo aspetto
la perizia avrebbe quindi presentato lacune non indifferenti. Ha infine contestato
diversi passaggi del referto del dr. med. __________ (AI 139).
e. L’istanza,
preavvisata negativamente dal magistrato inquirente (AI 140), è stata respinta
dal giudice dell’istruzione e dell’arresto con decisione 1.4.2010 (AI 152, inc.
GIAR __________).
Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto, indicato il diritto applicabile, ha anzitutto
riproposto le considerazioni ritenute nella sua sentenza 11.2.2010 (AI 93, inc.
GIAR __________). Ha quindi ribadito l’esistenza di sufficienti e concreti
indizi di colpevolezza per i reati ipotizzati in relazione ai fatti che avevano
condotto al suo arresto. Elementi che risultavano sia dalle testimonianze (di __________,
di __________, di __________) e dai rilevamenti sia, almeno in parte, dalle
ammissioni dell’accusato. Dagli atti emergeva infatti che RI 1 aveva effettivamente
inzuppato con un liquido infiammabile __________ e dato fuoco al liquido fuoriuscito
dalla tanica quando la vittima si trovava a breve distanza dall’accusato; dagli
atti emergeva inoltre che RI 1 si era armato con un taglierino. Ha evidenziato
che i referti peritali avevano attestato che il liquido gettato era effettivamente
miscela, che il pezzetto di lama ritrovato per terra apparteneva al taglierino di
RI 1 e che il posizionamento a terra delle tracce di liquido infiammabile non collimava
con la tesi dell’accaduto esposta dall’accusato. Ha rimarcato che, sulla
consapevolezza, era illuminante la dichiarazione del soccorritore __________,
secondo cui l’accusato “ci raccontava che aveva gettato della benzina contro
il vicino e che il suo gesto era andato a buon fine perché lo aveva preso”.
Ha
di seguito evidenziato, come nella precedente sua decisione, l’esistenza di un
pericolo di recidiva. Ha ricordato che RI 1 era stato coinvolto in numerosi
procedimenti penali che avevano visto come coprotagonisti praticamente le
stesse persone che comparivano in questo procedimento penale. L’accusato non
sembrava avere elaborato razionalmente quanto avvenuto; al contrario, si era
dichiarato apertamente vittima di quello che riteneva un complotto orchestrato
da __________, unitamente a due vicine di casa. Se rimesso in libertà, quindi,
si sarebbe ritrovato nella medesima situazione precedente ai fatti. Il rischio
che, in caso di contatto, anche solo fortuito, con uno dei vicini potesse
ricadere in azioni che avrebbero potuto mettere in pericolo la vita di queste
persone era sicuramente presente. Di seguito, con riferimento al rapporto
peritale 15.3.2010, ha ritenuto che la perizia – che indicava una sindrome
delirante, con un disturbo di personalità paranoide, correlato da una sindrome
misto ansioso-depressiva – avvalorasse la tesi della pericolosità dell’accusato
e della possibilità che ricadesse nello stesso tipo di reato.
Ha
reputato non attuabile la possibilità di fissare una misura sostitutiva
dell’arresto consistente in un’immediata ed adeguata presa a carico
farmacologica e psicologica ed in un domicilio ad almeno 4 km dall’abitazione di __________. Ha evidenziato, dopo avere esposto uno stralcio della perizia,
che la terapia psicologica / farmacologica era già in corso al momento dei
fatti: non c’erano pertanto elementi per desumere che il pericolo di recidiva fosse
sufficientemente limitato da tale trattamento. Inoltre, anche se soggiornasse a
4 km da __________, come aveva proposto, poteva facilmente raggiungere la
moglie, con gravi conseguenze, se fosse stato informato di atti dei vicini nei
di lei confronti.
Infine,
ha ritenuto ossequiato il principio della proporzionalità della carcerazione in
considerazione della gravità delle accuse e della presumibile pena in caso di
conferma delle imputazioni.
f. Con
tempestivo ricorso RI 1 postula la sua immediata scarcerazione, assortita
dall’obbligo di un trattamento psicologico e/o farmacologico presso un istituto
specializzato e dall’obbligo di assumere domicilio separato dalla moglie in
luogo da designare e, inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio.
Il
ricorrente, esposti i fatti e riassunta la decisione impugnata, sostiene che il
referto 25.2.2010 dell’istituto di polizia scientifica dell’Università di __________
suscita parecchie perplessità nella misura in cui, dai riscontri qualitativi,
emergerebbero due tipi diversi di liquido. Anomalia che ritiene sconcertante:
sarebbe chiaro per tutti che il liquido contenuto e fuoriuscito dalla tanica,
rilevato sul terreno innevato e sui vestiti dell’accusato e della vittima, è il
medesimo. Sorgerebbe quindi un enorme punto interrogativo sulla portata
scientifica del referto peritale e sulla sua concludenza. Il predetto referto
non darebbe poi nessuna indicazione sulla concentrazione di liquido constatato
sul terreno e, soprattutto, sui vestiti di __________, alla luce del fatto che RI
1 e la vittima, avvinghiati, si erano rotolati sul terreno innevato. Non ci
sarebbe alcun riscontro a sapere se ed in quale misura i vestiti di __________
avessero potuto prendere fuoco, se sì con quale intensità rispettivamente se
ciò fosse idoneo a provocare delle lesioni od il decesso della vittima. Non ci
sarebbe il minimo riscontro probatorio serio e concludente per poter dare per acquisito
il rischio di decesso di __________, ciò che farebbe decadere le ipotesi di
tentato assassinio e di tentato omicidio. Si chiede come mai, se fosse vera la
fantasiosa e vittimistica tesi di __________, questi – dopo alcuni bicchieri di
latte / acqua – era rientrato al domicilio in perfetta forma ed il giorno dopo era
regolarmente al lavoro. La vittima non avrebbe peraltro indicato di avere avuto
tosse o strappi di vomito tipici di una persona che ingerisce sostanze estranee
al corpo. I seri indizi di colpevolezza si limiterebbero a presunte lesioni, da
liquidarsi con un decreto di accusa, ciò che farebbe propendere per una
violazione del principio della proporzionalità in relazione alla detenzione.
Afferma,
in merito all’uso del taglierino, che le “supertestimoni” (__________e __________)
non avrebbero potuto accordarsi tra di loro e con __________, come avrebbero
fatto per gli altri elementi atti ad incastrarlo nel preciso e scientifico disegno
di toglierlo dalla circolazione per un determinato periodo. Risulterebbe assolutamente
improponibile già da un profilo logico che volesse o potesse colpire __________
con il taglierino. Nemmeno lo avrebbe fatto: le predette “supertestimoni”
avrebbero escluso che egli avesse tagliato la giacca della vittima con il
taglierino. Il procuratore pubblico non sarebbe riuscito a fornire la prova a
sapere se i tagli sulla giacca di __________ siano compatibili con la lama del
taglierino ritrovata per terra rispettivamente se su quel pezzo di lama siano
state rinvenute fibre tessili compatibili con la giacca della vittima. Non si potrebbe
pertanto “costruire” il tentato assassinio o il tentato omicidio in
relazione al taglierino.
Non
si potrebbe parlare di una sua volontà di eliminare fisicamente __________, ma
semmai di una sua volontà di colpirlo con uno o due pugni, ciò che avrebbe
comportato il reato di vie di fatto o, nella peggiore delle ipotesi, di lesioni
semplici.
Si
dovrebbe pure considerare il suo stato di temporanea alterazione, a causa
dell’agitazione e dei notori problemi di salute. Afferma che solo a seguito
delle accertate provocazioni di __________ (che gli avrebbe fatto il segno del
coniglio e che l’avrebbe invitato ad uscire ed a sfidarlo da uomo a uomo) avrebbe
effettuato la nota operazione, dai dettagli e dai contorni tutt’altro che
chiari. Avrebbe agito in stato di scemata responsabilità di grado medio.
Sostiene,
con riferimento al pericolo di recidiva ritenuto dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto, che gli episodi di persecuzione da parte di __________ e delle
accolite non sarebbero certo frutto di un tratto paranoico, ma troverebbero
riscontri ben concreti sia nelle continue provocazioni di __________
(documentate agli atti) sia attraverso le ammissioni dello stesso __________.
Rileva di avere proposto, proprio in considerazione del pericolo di commettere
nuovi reati, evidenziato dal perito, un periodo di cura psicologica e
farmacologica in un istituto idoneo, seguito dall’assunzione di domicilio in
luogo diverso da __________. Sarebbe significativo che il giudice
dell’istruzione e dell’arresto non abbia speso una parola per giustificare o
commentare la contraddizione, rilevata nell’istanza di libertà, tra quanto argomentato
dal dr. med. __________ e quanto constatato dallo psicologo. Non ci sarebbero
certezze assolute sul fatto che, una volta scarcerato, possa nuovamente passare
all’atto, visto che questa eventualità sarebbe messa in relazione con
l’ostilità verso terzi. Si dovrebbe di conseguenza procedere alla sua
scarcerazione.
La
privazione della libertà sarebbe sproporzionata: in nessun modo si potrebbero
considerare i reati di tentato assassinio e di tentato omicidio. Mai e poi mai
avrebbe avuto l’intenzione di eliminare fisicamente __________. Avrebbe avuto
l’intenzione di rifilare due pugni a quest’ultimo, cosciente del fatto che era
comunque fisicamente inferiore. Non ci sarebbe stata alcuna premeditazione;
avrebbe reagito d’impulso ad un’ultima e definitiva provocazione di __________,
che non avrebbe trovato niente di meglio che percuotere __________. Per
ritenere l’assassinio, occorrerebbe sostenere la particolare mancanza di
scrupoli. Nell’ipotesi più favorevole all’accusa, si potrebbe parlare di lesioni
semplici, che non giustificherebbero la carcerazione.
g. Delle
osservazioni del giudice dell’istruzione e dell’arresto e del procuratore pubblico
si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
La
Camera dei ricorsi penali (CRP) è autorità di ricorso contro le decisioni del
giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà
personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Il
gravame, interposto il 9/12.4.2010, contro la decisione 1.4.2010 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto – che ha respinto l’istanza di libertà
provvisoria del qui ricorrente (AI 152, inc. GIAR __________) – è tempestivo e
ricevibile in ordine.
2.
Secondo
gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel
solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e
mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato
l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e
dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i
rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione
dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto
del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158
e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293,
102.
Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8
ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 844 ss.).
Il
diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto
sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base
legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni
di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa
Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP;
DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss.
ad art. 95 CPP).
3.
Va
ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi
indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini
definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice
di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve
trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni
del giudice di merito.
4.
Nel
presente caso sono dati certamente seri indizi di colpevolezza a carico di RI 1
con riferimento al reato di tentato assassinio, subordinatamente di tentato
omicidio intenzionale, subordinatamente di lesioni gravi, come risulta, oltre
che dalle deposizioni della vittima, anche dalle versioni di due testimoni
oculari (__________, AI 80, e __________, AI 81), dal racconto della compagna
della vittima (AI 79), da persone intervenute successivamente (quali i
soccorritori, in particolare di __________, come contestato al ricorrente nel
verbale del 9.3.2010, p. 5, AI 117), oltre che dalle parziali ammissioni dello
stesso ricorrente.
I riscontri oggettivi (sui luoghi, sulle
tracce di liquido infiammabile a terra, AI 115) per un verso, gli accertamenti
peritali (sul liquido infiammabile, AI 109, sulla lama del taglierino, AI 110,
e sulle fibre trovate sul taglierino riposto nel cassetto della cucina, AI 156,
sull’infiammabilità del liquido, sulla poca influenza della neve, sul rischio
concreto di prendere fuoco, sul rischio per l’integrità fisica, AI 176) per
altro verso, sostengono prevalentemente l’ipotesi accusatoria, meno il racconto
del ricorrente.
La
situazione oggettiva creata dal ricorrente non può certo essere banalizzata, se
solo si pone mente al fatto che la ridotta quantità di liquido infiammabile,
che accidentalmente ha impregnato i pantaloni del ricorrente (a seguito delle
pedate alla tanica o al rotolarsi nella neve impregnata, a seconda delle
versioni), ha fatto in modo che gli stessi prendessero fuoco.
In
simili circostanze, l’aver preso con sè la tanica ed i fiammiferi, l’avere
inzuppato __________ di liquido infiammabile, e l’avere successivamente dato
fuoco a detto liquido, con la vittima nelle immediate vicinanze, non può certo
essere derubricato a comportamento meritevole al massimo di un decreto d’accusa.
A
ciò si aggiunga l’utilizzo del taglierino, non semplicemente mostrato, ma utilizzato
almeno sui vestiti, ciò che assurge a comportamento oggettivamente grave.
Questa
Camera non può che valutare pertinente, fondato e corrispondente alle risultanze
degli atti quanto esposto dal giudice dell’istruzione e dell’arresto alle
pagine 5/6 della decisione impugnata: aggiungendo che i successivi accertamenti
peritali non hanno certo smentito, ma anzi rafforzato, le considerazioni a sostegno
dell’esistenza di seri indizi.
Per
questi motivi, non è necessario insistere ulteriormente su questa prima premessa
della detenzione preventiva, così come non meritano a questo stadio particolari
approfondimenti le critiche all’AI 109 (a sapere se si trattasse di miscela o
di benzina), la non rilevazione della concentrazione della quantità di liquido
sui vestiti di __________, il fatto che successivamente quest’ultimo stesse
bene, le considerazioni sul taglierino, così come quelle sull’elemento soggettivo,
che meglio potranno essere approfondite dalla corte del merito, unitamente alle
conclusioni del perito sulla scemata imputabilità. Andrà certamente approfondita
l’esistenza o meno di un pericolo per la vita, rispetto alle conclusioni
dell’AI 176.
5.
Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In
particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato
con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto
sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono
gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.
4.
).
6.
6.1.
Riguardo
al pericolo di recidiva, la decisione impugnata fa correttamente ampio riferimento
al referto peritale del 15.3.2010 (AI 122).
La
diagnosi fa stato di una turba psichica caratterizzata da un disturbo delirante
che s’innesta su disturbo di personalità paranoide e uno stato ansioso-depressivo
preesistente (risposta al quesito 1.1., referto p. 28).
Il
perito indica la presenza di “un fondato pericolo di commettere nuovi reati,
nel senso che in situazioni di forte e prolungata pressione come quella per cui
il reato; di concomitanza di un evento depressivo più o meno conclamato (..) e
di sviluppo di un sentimento d’abbandono (..) è possibile il passaggio all’atto.”
(risposta al quesito 3.1., referto p. 29).
Per
il genere di reato della possibile recidiva, il perito indica che “Il reato
potrebbe essere ancora di tipo aggressivo, preceduto da atteggiamenti
querulomani” (risposta al quesito 3.2., referto p. 29).
Il
rischio di recidiva è connesso con le caratteristiche della personalità del
ricorrente, in ragione del fatto che “il peritando soffre di un disturbo
cronico, non suscettibile di miglioramento, poco sensibile alla terapia
farmacologica” (risposta al quesito 3.3.1., referto p. 30), e il disturbo
paranoide di personalità è pervasivo e cronico e non soggetto a miglioramento,
con risposta relativa alla farmacoterapia, e con un’età che non permette di
prevedere sostanziali cambiamenti (risposta al quesito 3.3.2., referto p. 30).
Con
riferimento alle misure terapeutiche prospettabili, il perito indica dapprima
che “In generale la modalità paranoide è poco suscettibile alla cura poiché
il disturbo si basa sulla diffidenza e sulla tendenza all’interpretazione,
proiezione, razionalizzazione. Nel caso in esame le difese sono rigide, poco
modificabili, con scarsa coscienza di malattia e scarsa critica di malattia. È
necessaria una terapia farmacologica nel senso di provvedere al controllo
dell’aggressività risentita”, constatando che il peritando è carcerabile ed
il Penitenziario è una struttura che dispone di un servizio medico, in questo
modo sarebbe possibile un trattamento medico in ambiente controllato (risposta
al quesito 4.2., referto p. 30).
Riguardo
al possibile trattamento, constatato che al momento dei fatti un trattamento
ambulatoriale era già in atto, il perito giudica che un simile trattamento non
offra sufficienti garanzie al controllo/diminuzione della pericolosità quando
si realizza la concomitanza di situazioni particolari come quella di cui al
reato (risposta al quesito 4.3., referto p. 31): l’esperto indica “il Penitenziario
è una struttura che consente un trattamento ambulatoriale in ambiente
controllato” (risposta al quesito 4.4., referto p. 31). Per il momento
della scarcerazione, auspica poi un trattamento ambulatoriale ravvicinato e una
farmacoterapia sotto stretto controllo medico (risposta al quesito 4.4.,
referto p. 31). Quanto emerge dalla perizia fonda certamente un serio pericolo
di recidiva, come ritenuto anche nella decisione impugnata.
6.2
Nella
sua decisione, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha escluso la
possibilità di misure sostitutive all’arresto consistenti in un’immediata presa
a carico farmacologica e psicologica dalla scarcerazione, con residenza ad una
distanza di almeno 4 km dal quartiere di __________. Il giudice dell’istruzione
e dell’arresto ha ritenuto che una terapia ambulatoriale e farmacologica era
già in atto al momento dei fatti: conseguentemente questo non è sufficiente per
limitare il pericolo di recidiva.
Per
la residenza ad almeno 4 km dal quartiere di __________, il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha considerato la misura inefficace, in quanto
non atta ad impedire al ricorrente di incorrere nei medesimi reati, o di raggiungere
la moglie.
Per
il giudice inoltre, una simile residenza potrebbe addirittura essere risentita
quale torto che lo metterebbe in posizione di vulnerabilità (decisione
impugnata p. 9).
6.3
Il
ricorrente, nel gravame, come anche nell’istanza di libertà, propone quale
misura alternativa alla detenzione un trattamento psicologico e farmacologico
presso un’adeguata struttura, indicando la __________ di __________ (istanza p.
11, ricorso p. 9). Propone in aggiunta l’obbligo di assumere un domicilio separato
dalla moglie in luogo da designare.
6.4
Non
vi è dubbio che il pericolo di recidiva sia connesso con le caratteristiche
della personalità del ricorrente, in ragione del fatto che “il peritando
soffre di un disturbo cronico, non suscettibile di miglioramento, poco
sensibile alla terapia farmacologica” (risposta al quesito 3.3.1., referto
p. 30).
Neppure
vi sono dubbi che un semplice trattamento ambulatoriale non sia sufficiente a
scongiurare il concreto pericolo di recidiva: ciò in quanto un simile trattamento
era già in corso al momento dei fatti oggetto del procedimento; ciò in quanto
lo indica il perito medesimo (un simile trattamento non offre sufficienti garanzie
al controllo/diminuzione della pericolosità quando si realizza la concomitanza
di situazioni particolari come quella di cui al reato - risposta al quesito 4.3.,
referto p. 31).
In
base alla perizia, per il ricorrente è necessario un trattamento medico in
ambiente controllato (risposta al quesito 4.2., referto p. 30): per il momento
della scarcerazione, sono auspicati poi un trattamento ambulatoriale ravvicinato
ed una farmacoterapia sotto stretto controllo medico (risposta al quesito 4.4.,
referto p. 31).
6.5
In
queste condizioni, questa Camera non è in grado di determinarsi a sapere se il
generico trattamento psicologico e farmacologico presso un’adeguata struttura (__________di
__________) proposto dal ricorrente adempia o meno le esigenze poste dal perito
nel suo referto al fine di scongiurare il concreto pericolo di recidiva.
In
mancanza di più precise indicazioni da parte del ricorrente, e di una
valutazione del perito, si deve ritenere che non ci sono elementi sufficienti a
scongiurare il pericolo di recidiva positivamente accertato dal perito nel
proprio referto, e quindi lo stesso va per il momento ammesso.
Per
chiarire questa situazione, è auspicabile che in tempi brevi la difesa formuli
una proposta più dettagliata di trattamento, possibilmente con il concorso
della struttura prospettata (tipo di trattamento, durata minima prevista, ecc.)
e che la stessa venga prontamente sottoposta al perito, perché si determini se
il percorso indicato adempia le condizioni da lui prospettate per l’eventuale scarcerazione
e nel contempo riduca il pericolo di recidiva.
7.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere
preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale
in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova
di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione
l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in
particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
8.
Nel
presente caso è indubbio che la carcerazione sofferta è rispettosa del
principio della proporzionalità, considerate le accuse e l’eventuale pena
comminabile in caso di condanna. L’inchiesta è stata certamente condotta in
modo celere, di modo che il principio della celerità è rispettato.
9.
Il
ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza, ritenuto
che è pendente davanti a questa Camera il gravame di RI 1 contro la decisione 24.3.2010
del giudice dell’istruzione e dell’arresto che aveva respinto l’istanza di ammissione
al gratuito patrocinio (inc. CRP __________).
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le disposizioni
citate,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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