60.2010.133
Istanza di ispezione degli atti
26 aprile 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.133
Data decisione, Autorità:
26.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.133
Lugano
26 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.4.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale che l’ha visto quale parte in relazione ad un
incidente stradale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di un incidente stradale avvenuto il __________
a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato
in un decreto di non luogo a procedere del 27.10.2004 (NLP __________),
confermato successivamente da questa Camera, che con decisione del 25.8.2005
(inc. CRP__________) ha respinto l’istanza di promozione dell’accusa presentata
da PI 2 a carico di IS 1.
2.PI 2 ha avviato una causa in __________ contro IS 1 di
risarcimento danni. In tale ambito, il convenuto ha necessità di poter produrre
gli atti, in originale o in copia autentica, del procedimento penale svizzero
(avanti il Ministero pubblico e avanti questa Camera). Da qui la presente
istanza.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale indagato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico
legittimo. Come emerge dai lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche
alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è
terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i
successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante,
e non emergono contrari interessi di terzi.
6.L’istanza è accolta. Il patrocinatore dell’istante
potrà esaminare gli originali degli incarti (del Ministero pubblico come di
questa Camera) con la possibilità di estrarre copie.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei
considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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