60.2010.135
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
2 dicembre 2010Italiano19 min
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Numero d'incarto:
60.2010.135
Data decisione, Autorità:
02.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.135
Lugano
2 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.4.2010
presentata da
IS 1
patr. da: avv. PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 8.3.2010
emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________), un’indennità
per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 16/19.4.2010 del
magistrato inquirente, che comunica di non avere particolari osservazioni da
formulare, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 22/26.4.2010
della Divisione della giustizia, che, in generale, si rimette alle osservazioni
che avrebbe presentato il Ministero pubblico e, in particolare, contesta
l’entità delle ripetibili apparendo la somma richiesta eccessiva;
preso atto che IS 1 ha precisato che le spese di patrocinio e/o le altre poste del danno non erano state coperte,
anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o, più in generale, da
terzi (istanza 14/15.4.2010, p. 11);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
la sera del __________, verso le ore __________, a __________, presso l’__________,
un oggetto non meglio identificato ha provocato la rottura di una finestra (un
foro nel vetro) dell’esercizio pubblico;
che "(…) alcuni frammenti di vetro hanno raggiunto
al volto __________ __________ e __________ __________, senza tuttavia provocar
loro delle ferite" (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
23.1.2010, p. 2, AI 22);
che
"(…) A seguito delle segnalazioni degli avventori del locale, in un
primo momento l’ipotesi avanzata è stata quella di uno sparo di proiettile
dall’esterno" e "come
indiziato di tale gesto, anche per dissapori sia passati che recenti a seguito
dei rumori molesti, provenienti dall’esercizio pubblico, veniva indicato IS 1
" (decreto di abbandono 8.3.2010, p. 1, ABB __________);
che
il giorno successivo ai fatti accaduti, e meglio nel corso dell’interrogatorio
di IS 1 tenutosi dinanzi al Ministero pubblico, il procuratore pubblico Chiara
Borelli ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di esposizione a
pericolo della vita altrui, di danneggiamento e di contravvenzione alla LOP ["La verbalizzante mi fa prendere atto che sulla base di
questi riscontri, che io nego, è oggettivamente grave il gesto di sparare
contro una finestra in un esercizio pubblico, all’interno del quale so esserci
delle persone. Gravità questa oggettiva che adempie il reato di esposizione a
pericolo della vita altrui. Considerato questo, la verbalizzante mi promuove
per detto titolo di reato, oltre che per il reato di danneggiamento (per la
finestra rotta) e per contravvenzione alla LOP, con facoltà di ricorso nel
termine di 10 giorni a decorrere da oggi alla Camera dei ricorsi penali" (verbale d’interrogatorio 11.7.2009 di IS 1, p. 5, AI
1)];
che
– esperita l’istruttoria – l’8.3.2010 il procuratore pubblico ha decretato
l’abbandono del procedimento promosso a suo carico, in base alle conclusioni
peritali (cfr., nel dettaglio, referto peritale 30.1.2010, AI 23), in relazione
all’art. 129 CP (esposizione a pericolo della vita altrui) e all’art. 6 LOP
(atti contro la pubblica incolumità) ["(…) non entrando in considerazione un proiettile da arma da
fuoco o altro materiale potenzialmente pericoloso" (decreto di
abbandono 8.3.2010, p. 2/3, ABB __________)], e in applicazione del principio in
dubio pro reo in relazione all’art. 144 CP (danneggiamento) (decreto di
abbandono 8.3.2010, p. 3, ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, la somma complessiva di CHF 7'335.60, di cui CHF 3'835.60
per spese legali, oltre interessi, CHF 2'000.-- per torto morale, oltre
interessi, e l’importo di CHF 1'500.-- a titolo di ripetibili;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese
di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del
torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI /
Fatti
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione
della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al
tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale
delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
contestualmente all’assunzione del mandato, l’avv. PR 1 ha presentato al giudice dell’istruzione e dell’arresto un’istanza di ammissione al gratuito
patrocinio, che non ha emanato alcuna decisione in merito ["(…) Sennonché il Giudice
dell’istruzione e dell’arresto avv. Claudia Solcà, malgrado diversi solleciti
in tal senso da parte del rappresentante legale dell’istante, non ha mai deciso
in punto alla concessione del gratuito patrocinio" (istanza
14/15.4.2010, p. 8)];
che
– essendo stato emanato un decreto di abbandono nei suoi confronti – ha nondimeno
diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'835.60 [di cui CHF 3'000.-- a titolo di
onorario (12 ore a CHF 250.--/ora), CHF 564.65 di spese e CHF 270.95 di IVA (doc.
Considerandi
2.
annesso all’istanza 14/15.4.2010)], oltre interessi;
che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme
ai suddetti principi;
che
il legale ha assunto il mandato il 14.7.2009 e – secondo detta nota – ha avuto
colloqui/conferenze telefoniche con il cliente, con l’avv. __________ [ndr: che
avrebbe dovuto partecipare al suo interrogatorio dell’11.7.2009 (verbale
d’interrogatorio 11.7.2009 di IS 1, p. 1, AI 1)] e con il procuratore pubblico,
ha redatto scritti/e-mail all’indirizzo del magistrato inquirente, del giudice
dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà, e, infine, ha esaminato gli atti
presso il Ministero pubblico e il decreto di abbandono;
che
gli scritti dell’avv. PR 1 agli atti dell’incarto penale, in particolare quelli
trasmessi al magistrato inquirente di data 3.8.2009 (AI 10), 2.9.2009 (AI 12),
28.9.2009
(AI 13), 30.10.2009 (AI 15), 24.11.2009 (AI 17), 9.12.2009 (AI 18),
3.2.2010
(ndr: non è stato numerato) e 12.2.2010 (ndr: non è stato numerato)
sono di poche righe e l’onorario viene conseguentemente decurtato e ammesso in
5.
minuti/scritto;
che determinante è del resto non tanto
l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che
un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che – tutto ciò considerato – si giustifica
riconoscere un onorario pari a 640 minuti (10 ore e 40 minuti), a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 2'666.65;
che a ciò vanno aggiunte le spese
riconosciute in CHF 562.40, ridotte
quelle inerenti ai colloqui telefonici in
uscita con l’avv. __________ del 14.7.2009, nonché con il procuratore pubblico
del 20.7.2009 e del 26.2.2010 (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di
moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6);
che
l’IVA ammonta a CHF 245.40 (calcolata al 7.6% su CHF 3'229.05);
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 14.4.2010 della presente istanza;
che,
a titolo di spese legali, a IS 1 va di conseguenza risarcita la somma di CHF
3'474.45, oltre interessi al 5% dal 14.4.2010;
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP
si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 postula la somma di CHF 2'000.--, oltre interessi, essendo "(…) stato accusato di reati particolarmente
gravi, in particolare avuto riguardo dell’accusa di esposizione a pericolo
della vita altrui (…)", avendo il procuratore pubblico "(…) proceduto
alla promozione dell’accusa per una siffatta pesantissima fattispecie senza
nemmeno attendere i riscontri indispensabili della Polizia scientifica il cui
Rapporto 30 gennaio 2010 ha poi effettivamente permesso di escludere ogni e
qualsiasi responsabilità in capo all’istante quo ai fatti avvenuti la sera del
10.
luglio 2009", e avendo "(…) dovuto sopportare per quasi
otto mesi il peso di un’accusa estremamente grave pur sapendo di essere del
tutto innocente (…)" (istanza 14/15.4.2010, p. 8/9);
che
afferma altresì che "(…) le voci
relative all’apertura di un procedimento penale per i reati dianzi indicati nei"
suoi "confronti (…) sono circolate rapidamente nel piccolo Comune di __________,
accompagnate da commenti maligni e maldicenti, ciò che ha nuociuto alla sua
reputazione, ha compromesso la sua vita relazionale" e gli ha creato e
gli crea tuttora "(…) profondi turbamenti a livello psico-fisico,
insonnia, mancanza di appetito e finanche uno stato di grave depressione, così
come attestato dal certificato medico 14 aprile del dr. med. __________ __________
(…)" (istanza 14/15.4.2010, p. 9 e doc. 3 ivi annesso);
che
sostiene dipoi che "(…) la stampa
regionale ha dato particolare rilievo alla notizia (…) e, benché il nominativo
dell’istante non sia comparso nei diversi articoli pubblicati, per le persone
abitanti a __________ e nei dintorni era perfettamente riconoscibile che si
stesse parlando di IS 1. Con il che il numero delle persone a conoscenza delle
gravi accuse a torto formulate nei" suoi "confronti (…) è
stato relativamente elevato" (istanza 14/15.4.2010, p. 9 e doc. 4 ivi
annesso);
che
adduce inoltre che la sera dei fatti accaduti la polizia si sarebbe presentata
davanti alla sua abitazione alla presenza di una folla di curiosi, procedendo
alla perquisizione della sua casa, e che nel corso dell’inchiesta sarebbero
stati interrogati diversi testi che hanno avuto a che fare con lui,
rispettivamente sono i suoi vicini di casa, ciò che avrebbe contribuito a
ledere ulteriormente la sua reputazione;
che
conclude sostenendo che l’apertura del procedimento penale gli avrebbe cagionato
delle lesioni particolarmente gravi della personalità e che il suo stato di
abbattimento e di prostrazione sarebbe anche da ricondurre all’accanimento delle
autorità inquirenti nei suoi confronti;
che
in particolare per il reato di esposizione a pericolo della vita altrui giusta
l’art. 129 CP è prevista una pena detentiva sino a cinque anni o una pena
pecuniaria;
che trattandosi di un reato perseguibile
d’ufficio viene in ogni modo aperto un procedimento penale per stabilire
l’esatta dinamica dei fatti;
che
nell’ambito di questo procedimento
l’istante è stato interrogato soltanto due volte [l’11.7.2009 dalla polizia dall’1:00
alle ore 2:11 (verbale di interrogatorio di polizia 11.7.2009 allegato al
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.1.2010, AI 22) e sempre
l’11.7.2009 dal procuratore pubblico Chiara Borelli dalle ore 14:00 alle ore
18:00 (AI 1)];
che,
come visto, l’istante è stato interrogato il giorno dopo i fatti accaduti,
dapprima in sede di polizia e poi dinanzi al magistrato inquirente, il quale ha
promosso l’accusa nei suoi confronti;
che
in sede di polizia sono stati interrogati dodici testi (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
23.1
, AI 22);
che
– riguardo all’audizione dei surriferiti testi – non appare che la reputazione del
qui istante sia stata in qualche modo lesa, compromettendo la sua vita
relazionale e causandogli profondi turbamenti;
che
l’__________ è stato ordinato il sequestro, con il suo consenso, a __________, presso
l’abitazione del qui istante (verbale di sequestro 11.7.2009 allegato al rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.1.2010, AI 22);
che
il medesimo giorno sono state sequestrate tre scatole contenenti pistole e relative
munizioni, una confezione contenente munizioni e tre fucili (cfr., nel
dettaglio, verbale di sequestro 11.7.2009 allegato al rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 23.1.2010, AI 22; cfr. anche verbale d’interrogatorio di
polizia 11.7.2009 di IS 1, p. 1, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 23.1.2010, AI 22: "(…) al momento che la Polizia mi ha
contattato ho acconsentito loro di provvedere ad una perquisizione domiciliare
alla ricerca di eventuali armi. Perquisizione che ha permesso di recuperare tre
fucili tipo Flobert e 3 pistole da tiro in stand, di cui una a gas, una a molla
e una calibro 22. Tali armi sono state consegnate agli agenti di mia spontanea
volontà"; verbale d’interrogatorio 11.7.2009 di IS 1, p. 3, AI 1);
che
gli oggetti posti sotto sequestro sono stati dissequestrati l’8.3.2010 su
ordine del magistrato inquirente contestualmente all’emanazione del decreto di
abbandono (decreto di abbandono 8.3.2010, p. 3, ABB __________);
che
il sequestro è avvenuto all’una del mattino, due ore dopo i fatti accaduti
(rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.1.2010, AI 22);
che
considerato l’orario, le persone che hanno eventualmente visto la polizia
entrare nell’abitazione del qui istante, sono stati per lo più gli avventori
dell’esercizio pubblico interrogati dalla polizia, che non hanno riferito nulla
in merito alla citata perquisizione e nulla di particolare riguardo alla
persona di IS 1;
che
l’istante non si è inoltre lamentato per non aver avuto a disposizione per otto
mesi gli oggetti posti sotto sequestro;
che
di conseguenza nemmeno sotto questo profilo si può ritenere che l’istante abbia
subito una grave violazione della sua personalità;
che
l’istante, pensionato, ha dichiarato di vivere a __________ da cinque anni (verbale
d’interrogatorio 11.7.2007 di IS 1, p. 2);
che
ciò posto e come emerge dai verbali d’interrogatorio dei testi (AI 22), non sembra
che il qui istante sia conosciuto a __________ in maniera tale da comprometterne
la sua vita relazionale, confermato anche dal fatto che le persone interrogate
in sede di polizia (diversi avventori, una cameriera e la gerente
dell’esercizio pubblico, il segretario comunale, due abitanti di __________, di
cui una vicina di casa) non lo conoscono rispettivamente non hanno instaurato
particolari rapporti con lui; l’istante peraltro nemmeno lo comprova;
che, indipendentemente dal fatto che nei
confronti di IS 1 sia stato aperto un procedimento penale e sia stato emanato
un decreto di abbandono, è del resto inevitabile che sorgano delle chiacchiere
in merito ai fatti accaduti;
che
l’istante ha prodotto copia di un articolo apparso il __________ sul "__________" (doc. 4 annesso
all’istanza 14/15.4.2010), intitolato "__________";
che
se è vero che dalla lettura del citato articolo emerge che è stato dato ampio risalto
a quanto accaduto la sera del __________, è altrettanto vero che l’istante non
è apparso con le sue generalità e che è stato invero posto l’accento sul fatto
che nei suoi confronti – un pensionato di sessantasette anni – è stato emanato
un decreto di abbandono con le debite motivazioni e che è stato scagionato da
ogni accusa (cfr., nel dettaglio, doc. 4 annesso all’istanza 14/15.4.2010);
che
comunque dal certificato medico rilasciato il 14.4.2010 dal dr. med. __________
risulta quanto segue:
"Certifico di aver visitato il
paziente il __________, quindi a circa un mese dal fatto in oggetto (…). Egli
riferisce di essere stato scioccato per essere stato sospettato di essere
l’autore del presunto “sparo” contro il __________ __________. Da quel giorno
egli accusa stati di ansia, si sente depresso, mancanza di appetito e insonnia,
dichiara pure che i rapporti con la società si sono ridotti al minimo in quanto
il suo stato psichico è rimasto profondamente alterato dagli avvenimenti. Conoscendo
bene il paziente in quanto è in mia cura da luglio 2008, posso affermarlo di averlo
trovato in uno stato psichico molto alterato. Attualmente, in particolar modo
dopo la sentenza che lo scagiona completamente, il paziente è migliorato. (…)"
(doc. 3 annesso all’istanza
14/15.4.2010);
che
– tutto ciò ponderato – nel caso concreto si deve ammettere una lesione della
personalità che ha oltrepassato gli
inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;
che
si giustifica di conseguenza riconoscere la somma di CHF 1’000.--, che tiene
conto della
soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento
penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono
8.3.2010
emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________) e
dalla presente decisione;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione
in data 14.4.2010 della presente istanza;
che
per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 1'500.--;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 800.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo
di CHF 5'274.45, di cui CHF 3'474.45 oltre interessi al 5% dal 14.4.2010 per
spese legali, CHF 1'000.-- oltre interessi dal 14.4.2010 per torto morale, e
CHF 800.-- per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 750.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 225.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 8.3.2010 emanato dal procuratore pubblico Chiara
Borelli (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'274.45,
oltre interessi al 5% su CHF 4'474.45 dal 14.4.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 225.-- (duecentoventicinque).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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