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Decisione

60.2010.135

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

2 dicembre 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.

1 ss.);

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei

ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio

regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione

della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al

tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale

delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

contestualmente all’assunzione del mandato, l’avv. PR 1 ha presentato al giudice dell’istruzione e dell’arresto un’istanza di ammissione al gratuito

patrocinio, che non ha emanato alcuna decisione in merito ["(…) Sennonché il Giudice

dell’istruzione e dell’arresto avv. Claudia Solcà, malgrado diversi solleciti

in tal senso da parte del rappresentante legale dell’istante, non ha mai deciso

in punto alla concessione del gratuito patrocinio" (istanza

14/15.4.2010, p. 8)];

che

– essendo stato emanato un decreto di abbandono nei suoi confronti – ha nondimeno

diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'835.60 [di cui CHF 3'000.-- a titolo di

onorario (12 ore a CHF 250.--/ora), CHF 564.65 di spese e CHF 270.95 di IVA (doc.

Considerandi

2.

annesso all’istanza 14/15.4.2010)], oltre interessi;

che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme

ai suddetti principi;

che

il legale ha assunto il mandato il 14.7.2009 e – secondo detta nota – ha avuto

colloqui/conferenze telefoniche con il cliente, con l’avv. __________ [ndr: che

avrebbe dovuto partecipare al suo interrogatorio dell’11.7.2009 (verbale

d’interrogatorio 11.7.2009 di IS 1, p. 1, AI 1)] e con il procuratore pubblico,

ha redatto scritti/e-mail all’indirizzo del magistrato inquirente, del giudice

dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà, e, infine, ha esaminato gli atti

presso il Ministero pubblico e il decreto di abbandono;

che

gli scritti dell’avv. PR 1 agli atti dell’incarto penale, in particolare quelli

trasmessi al magistrato inquirente di data 3.8.2009 (AI 10), 2.9.2009 (AI 12),

28.9.2009

(AI 13), 30.10.2009 (AI 15), 24.11.2009 (AI 17), 9.12.2009 (AI 18),

3.2.2010

(ndr: non è stato numerato) e 12.2.2010 (ndr: non è stato numerato)

sono di poche righe e l’onorario viene conseguentemente decurtato e ammesso in

5.

minuti/scritto;

che determinante è del resto non tanto

l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che

un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,

nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che – tutto ciò considerato – si giustifica

riconoscere un onorario pari a 640 minuti (10 ore e 40 minuti), a CHF 250.--/ora,

per complessivi CHF 2'666.65;

che a ciò vanno aggiunte le spese

riconosciute in CHF 562.40, ridotte

quelle inerenti ai colloqui telefonici in

uscita con l’avv. __________ del 14.7.2009, nonché con il procuratore pubblico

del 20.7.2009 e del 26.2.2010 (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di

moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6);

che

l’IVA ammonta a CHF 245.40 (calcolata al 7.6% su CHF 3'229.05);

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 14.4.2010 della presente istanza;

che,

a titolo di spese legali, a IS 1 va di conseguenza risarcita la somma di CHF

3'474.45, oltre interessi al 5% dal 14.4.2010;

che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP

si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

IS 1 postula la somma di CHF 2'000.--, oltre interessi, essendo "(…) stato accusato di reati particolarmente

gravi, in particolare avuto riguardo dell’accusa di esposizione a pericolo

della vita altrui (…)", avendo il procuratore pubblico "(…) proceduto

alla promozione dell’accusa per una siffatta pesantissima fattispecie senza

nemmeno attendere i riscontri indispensabili della Polizia scientifica il cui

Rapporto 30 gennaio 2010 ha poi effettivamente permesso di escludere ogni e

qualsiasi responsabilità in capo all’istante quo ai fatti avvenuti la sera del

10.

luglio 2009", e avendo "(…) dovuto sopportare per quasi

otto mesi il peso di un’accusa estremamente grave pur sapendo di essere del

tutto innocente (…)" (istanza 14/15.4.2010, p. 8/9);

che

afferma altresì che "(…) le voci

relative all’apertura di un procedimento penale per i reati dianzi indicati nei"

suoi "confronti (…) sono circolate rapidamente nel piccolo Comune di __________,

accompagnate da commenti maligni e maldicenti, ciò che ha nuociuto alla sua

reputazione, ha compromesso la sua vita relazionale" e gli ha creato e

gli crea tuttora "(…) profondi turbamenti a livello psico-fisico,

insonnia, mancanza di appetito e finanche uno stato di grave depressione, così

come attestato dal certificato medico 14 aprile del dr. med. __________ __________

(…)" (istanza 14/15.4.2010, p. 9 e doc. 3 ivi annesso);

che

sostiene dipoi che "(…) la stampa

regionale ha dato particolare rilievo alla notizia (…) e, benché il nominativo

dell’istante non sia comparso nei diversi articoli pubblicati, per le persone

abitanti a __________ e nei dintorni era perfettamente riconoscibile che si

stesse parlando di IS 1. Con il che il numero delle persone a conoscenza delle

gravi accuse a torto formulate nei" suoi "confronti (…) è

stato relativamente elevato" (istanza 14/15.4.2010, p. 9 e doc. 4 ivi

annesso);

che

adduce inoltre che la sera dei fatti accaduti la polizia si sarebbe presentata

davanti alla sua abitazione alla presenza di una folla di curiosi, procedendo

alla perquisizione della sua casa, e che nel corso dell’inchiesta sarebbero

stati interrogati diversi testi che hanno avuto a che fare con lui,

rispettivamente sono i suoi vicini di casa, ciò che avrebbe contribuito a

ledere ulteriormente la sua reputazione;

che

conclude sostenendo che l’apertura del procedimento penale gli avrebbe cagionato

delle lesioni particolarmente gravi della personalità e che il suo stato di

abbattimento e di prostrazione sarebbe anche da ricondurre all’accanimento delle

autorità inquirenti nei suoi confronti;

che

in particolare per il reato di esposizione a pericolo della vita altrui giusta

l’art. 129 CP è prevista una pena detentiva sino a cinque anni o una pena

pecuniaria;

che trattandosi di un reato perseguibile

d’ufficio viene in ogni modo aperto un procedimento penale per stabilire

l’esatta dinamica dei fatti;

che

nell’ambito di questo procedimento

l’istante è stato interrogato soltanto due volte [l’11.7.2009 dalla polizia dall’1:00

alle ore 2:11 (verbale di interrogatorio di polizia 11.7.2009 allegato al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.1.2010, AI 22) e sempre

l’11.7.2009 dal procuratore pubblico Chiara Borelli dalle ore 14:00 alle ore

18:00 (AI 1)];

che,

come visto, l’istante è stato interrogato il giorno dopo i fatti accaduti,

dapprima in sede di polizia e poi dinanzi al magistrato inquirente, il quale ha

promosso l’accusa nei suoi confronti;

che

in sede di polizia sono stati interrogati dodici testi (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

23.1

, AI 22);

che

– riguardo all’audizione dei surriferiti testi – non appare che la reputazione del

qui istante sia stata in qualche modo lesa, compromettendo la sua vita

relazionale e causandogli profondi turbamenti;

che

l’__________ è stato ordinato il sequestro, con il suo consenso, a __________, presso

l’abitazione del qui istante (verbale di sequestro 11.7.2009 allegato al rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.1.2010, AI 22);

che

il medesimo giorno sono state sequestrate tre scatole contenenti pistole e relative

munizioni, una confezione contenente munizioni e tre fucili (cfr., nel

dettaglio, verbale di sequestro 11.7.2009 allegato al rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria 23.1.2010, AI 22; cfr. anche verbale d’interrogatorio di

polizia 11.7.2009 di IS 1, p. 1, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 23.1.2010, AI 22: "(…) al momento che la Polizia mi ha

contattato ho acconsentito loro di provvedere ad una perquisizione domiciliare

alla ricerca di eventuali armi. Perquisizione che ha permesso di recuperare tre

fucili tipo Flobert e 3 pistole da tiro in stand, di cui una a gas, una a molla

e una calibro 22. Tali armi sono state consegnate agli agenti di mia spontanea

volontà"; verbale d’interrogatorio 11.7.2009 di IS 1, p. 3, AI 1);

che

gli oggetti posti sotto sequestro sono stati dissequestrati l’8.3.2010 su

ordine del magistrato inquirente contestualmente all’emanazione del decreto di

abbandono (decreto di abbandono 8.3.2010, p. 3, ABB __________);

che

il sequestro è avvenuto all’una del mattino, due ore dopo i fatti accaduti

(rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.1.2010, AI 22);

che

considerato l’orario, le persone che hanno eventualmente visto la polizia

entrare nell’abitazione del qui istante, sono stati per lo più gli avventori

dell’esercizio pubblico interrogati dalla polizia, che non hanno riferito nulla

in merito alla citata perquisizione e nulla di particolare riguardo alla

persona di IS 1;

che

l’istante non si è inoltre lamentato per non aver avuto a disposizione per otto

mesi gli oggetti posti sotto sequestro;

che

di conseguenza nemmeno sotto questo profilo si può ritenere che l’istante abbia

subito una grave violazione della sua personalità;

che

l’istante, pensionato, ha dichiarato di vivere a __________ da cinque anni (verbale

d’interrogatorio 11.7.2007 di IS 1, p. 2);

che

ciò posto e come emerge dai verbali d’interrogatorio dei testi (AI 22), non sembra

che il qui istante sia conosciuto a __________ in maniera tale da comprometterne

la sua vita relazionale, confermato anche dal fatto che le persone interrogate

in sede di polizia (diversi avventori, una cameriera e la gerente

dell’esercizio pubblico, il segretario comunale, due abitanti di __________, di

cui una vicina di casa) non lo conoscono rispettivamente non hanno instaurato

particolari rapporti con lui; l’istante peraltro nemmeno lo comprova;

che, indipendentemente dal fatto che nei

confronti di IS 1 sia stato aperto un procedimento penale e sia stato emanato

un decreto di abbandono, è del resto inevitabile che sorgano delle chiacchiere

in merito ai fatti accaduti;

che

l’istante ha prodotto copia di un articolo apparso il __________ sul "__________" (doc. 4 annesso

all’istanza 14/15.4.2010), intitolato "__________";

che

se è vero che dalla lettura del citato articolo emerge che è stato dato ampio risalto

a quanto accaduto la sera del __________, è altrettanto vero che l’istante non

è apparso con le sue generalità e che è stato invero posto l’accento sul fatto

che nei suoi confronti – un pensionato di sessantasette anni – è stato emanato

un decreto di abbandono con le debite motivazioni e che è stato scagionato da

ogni accusa (cfr., nel dettaglio, doc. 4 annesso all’istanza 14/15.4.2010);

che

comunque dal certificato medico rilasciato il 14.4.2010 dal dr. med. __________

risulta quanto segue:

"Certifico di aver visitato il

paziente il __________, quindi a circa un mese dal fatto in oggetto (…). Egli

riferisce di essere stato scioccato per essere stato sospettato di essere

l’autore del presunto “sparo” contro il __________ __________. Da quel giorno

egli accusa stati di ansia, si sente depresso, mancanza di appetito e insonnia,

dichiara pure che i rapporti con la società si sono ridotti al minimo in quanto

il suo stato psichico è rimasto profondamente alterato dagli avvenimenti. Conoscendo

bene il paziente in quanto è in mia cura da luglio 2008, posso affermarlo di averlo

trovato in uno stato psichico molto alterato. Attualmente, in particolar modo

dopo la sentenza che lo scagiona completamente, il paziente è migliorato. (…)"

(doc. 3 annesso all’istanza

14/15.4.2010);

che

– tutto ciò ponderato – nel caso concreto si deve ammettere una lesione della

personalità che ha oltrepassato gli

inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;

che

si giustifica di conseguenza riconoscere la somma di CHF 1’000.--, che tiene

conto della

soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento

penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono

8.3.2010

emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________) e

dalla presente decisione;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione

in data 14.4.2010 della presente istanza;

che

per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 1'500.--;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 800.--, comprendente onorario, spese ed

IVA;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 5'274.45, di cui CHF 3'474.45 oltre interessi al 5% dal 14.4.2010 per

spese legali, CHF 1'000.-- oltre interessi dal 14.4.2010 per torto morale, e

CHF 800.-- per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 750.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 225.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 8.3.2010 emanato dal procuratore pubblico Chiara

Borelli (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'274.45,

oltre interessi al 5% su CHF 4'474.45 dal 14.4.2010.

2. La

tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 225.-- (duecentoventicinque).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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