60.2010.137
Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati quale istante
20 maggio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.137
Data decisione, Autorità:
20.05.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.137
Lugano
20 maggio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/20.4.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia
della decisione che sarà emessa da questa Camera nel procedimento inc. CRP __________;
richiamato lo scritto 23/26.4.2010
dell’avv. PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni
da formulare;
richiamate le osservazioni 23/26.4.2010 del
procuratore pubblico Moreno Capella, mediante le quali comunica il proprio
nulla osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di denuncia presentata
in data 21.12.2009 a carico dell’avv. PI 2, il Ministero pubblico ha emanato
una decisione di non luogo a procedere in data 24.3.2010 (inc. NLP __________).
Contro detta decisione, la __________ di __________ ha presentato un’istanza di
promozione dell’accusa in data 28/30.3.2010: l’incarto è attualmente pendente
presso questa Camera (inc. CRP __________).
Considerandi
2.
A
seguito di segnalazione da parte della __________, la Commissione qui istante
ha aperto un procedimento disciplinare.
Con
scritto 19/20.4.2010, la segretaria della Commissione chiede di poter ricevere
copia della decisione che sarà emanata da questa Camera sulla surriferita istanza
di promozione dell’accusa. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio
nulla osta all’accoglimento della richiesta, mentre che l’avv. PI 2 ha
comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nel
presente caso è pacifico e non contestato l’interesse giuridico della Commissione
istante a ricevere copia della decisione che sarà emanata da questa Camera
nella procedura surriferita.
5.
L’istanza
è accolta. Copia della decisione di questa Camera sarà trasmessa alla Commissione
istante non appena verrà emanata.
6.
Considerati
lo scopo della richiesta e la funzione svolta dalla Commissione istante, si
rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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