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Decisione

60.2010.137

Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati quale istante

20 maggio 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.137

Data decisione, Autorità:

20.05.2010, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.137

Lugano

20 maggio

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/20.4.2010

presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia

della decisione che sarà emessa da questa Camera nel procedimento inc. CRP __________;

richiamato lo scritto 23/26.4.2010

dell’avv. PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni

da formulare;

richiamate le osservazioni 23/26.4.2010 del

procuratore pubblico Moreno Capella, mediante le quali comunica il proprio

nulla osta all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di denuncia presentata

in data 21.12.2009 a carico dell’avv. PI 2, il Ministero pubblico ha emanato

una decisione di non luogo a procedere in data 24.3.2010 (inc. NLP __________).

Contro detta decisione, la __________ di __________ ha presentato un’istanza di

promozione dell’accusa in data 28/30.3.2010: l’incarto è attualmente pendente

presso questa Camera (inc. CRP __________).

Considerandi

2.

A

seguito di segnalazione da parte della __________, la Commissione qui istante

ha aperto un procedimento disciplinare.

Con

scritto 19/20.4.2010, la segretaria della Commissione chiede di poter ricevere

copia della decisione che sarà emanata da questa Camera sulla surriferita istanza

di promozione dell’accusa. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio

nulla osta all’accoglimento della richiesta, mentre che l’avv. PI 2 ha

comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali

può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a

chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali

fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel

presente caso è pacifico e non contestato l’interesse giuridico della Commissione

istante a ricevere copia della decisione che sarà emanata da questa Camera

nella procedura surriferita.

5.

L’istanza

è accolta. Copia della decisione di questa Camera sarà trasmessa alla Commissione

istante non appena verrà emanata.

6.

Considerati

lo scopo della richiesta e la funzione svolta dalla Commissione istante, si

rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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