Lexipedia

Decisione

60.2010.138

Istanza di proroga del carcere preventivo

23 aprile 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.138

Data decisione, Autorità:

23.04.2010, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PERICOLO DI FUGA

PERICOLO DI RECIDIVA

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.138

Lugano

23 aprile

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano

Ranzanici, assente)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/21.4.2010

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del

carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, (patr. da: avv. PR 1, __________),

in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 21/22.4.2010 del procuratore pubblico Antonio Perugini;

preso atto che l'interessato non si oppone

alla proroga, come comunicato con lettera 21/22.4.2010 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1 , in

detenzione preventiva dal 1°.2.2010, il procuratore pubblico Antonio Perugini ha emanato il __________ l’atto d’accusa (__________), rinviandolo a processo per atti sessuali

con fanciulli, ripetute lesioni colpose, infrazione e contravvenzione alla LStup.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a martedì 18.5.2010.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è

astretto l'imputato fino al 18.5.2010, data della presumibile conclusione del

pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati i presupposti

per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione del presidente istante

e del Tribunale penale cantonale, ritenuto peraltro che la proroga è di un paio

di giorni.

5.

Nel presente caso sono dati seri indizi di

colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta dalle

diverse deposizioni contestategli nel verbale del 24.2.2010 (Verbale n. 1).

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno

ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale, Lugano

1997, no. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il mantenimento della carcerazione

preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse

pubblico.

7.

Nel presente caso, considerato come non ci

siano opposizioni alla brevissima proroga richiesta, si può limitare l’esame

dei motivi d’interesse pubblico indicando che c’è sia un pericolo di collusione

(in relazione alle persone che chiamano in causa CO 1), sia un pericolo di fuga

(in considerazione dei pochi legami suoi con il nostro paese).

8.

Nell’ottica del principio della

proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale

federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione

preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della

libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF

116.

Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid.

4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve

ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un

accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare

diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si

valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità

e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe

condizioni, al comportamento dell’arrestato.

9.

Nel presente caso occorre considerare come

la protrazione richiesta sia di un paio di giorni, ciò che la rende conforme al

principio della proporzionalità. Per il resto, l’inchiesta è stata condotta in

modo celere.

10.

L’istanza

è accolta: non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino al 18.5.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster