60.2010.138
Istanza di proroga del carcere preventivo
23 aprile 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.138
Data decisione, Autorità:
23.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.138
Lugano
23 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/21.4.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, (patr. da: avv. PR 1, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 21/22.4.2010 del procuratore pubblico Antonio Perugini;
preso atto che l'interessato non si oppone
alla proroga, come comunicato con lettera 21/22.4.2010 del patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 1°.2.2010, il procuratore pubblico Antonio Perugini ha emanato il __________ l’atto d’accusa (__________), rinviandolo a processo per atti sessuali
con fanciulli, ripetute lesioni colpose, infrazione e contravvenzione alla LStup.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a martedì 18.5.2010.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 18.5.2010, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati i presupposti
per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione del presidente istante
e del Tribunale penale cantonale, ritenuto peraltro che la proroga è di un paio
di giorni.
5.
Nel presente caso sono dati seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta dalle
diverse deposizioni contestategli nel verbale del 24.2.2010 (Verbale n. 1).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale, Lugano
1997, no. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il mantenimento della carcerazione
preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse
pubblico.
7.
Nel presente caso, considerato come non ci
siano opposizioni alla brevissima proroga richiesta, si può limitare l’esame
dei motivi d’interesse pubblico indicando che c’è sia un pericolo di collusione
(in relazione alle persone che chiamano in causa CO 1), sia un pericolo di fuga
(in considerazione dei pochi legami suoi con il nostro paese).
8.
Nell’ottica del principio della
proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale
federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione
preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della
libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF
116.
Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid.
4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve
ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un
accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare
diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si
valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità
e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe
condizioni, al comportamento dell’arrestato.
9.
Nel presente caso occorre considerare come
la protrazione richiesta sia di un paio di giorni, ciò che la rende conforme al
principio della proporzionalità. Per il resto, l’inchiesta è stata condotta in
modo celere.
10.
L’istanza
è accolta: non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino al 18.5.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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