60.2010.139
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
25 maggio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2010.139
Data decisione, Autorità:
25.05.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.139
Lugano
25 maggio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.4.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 23/26.3.2010 del
procuratore pubblico Mario Branda, mediante le quali preavvisa favorevolmente
la richiesta;
richiamate le osservazioni 12/14.5.2010 del
patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di opporsi all’accesso agli
atti richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel procedimento penale a carico
di PI 2, per usura, promovimento della prostituzione, infrazione alla LF sugli
stranieri (in. MP __________), il procuratore pubblico ha segnalato alla Divisione
qui istante che sarebbero emersi elementi di possibili infrazioni ai doveri
fiscali (lettera del 18.3.2010).
2. A
seguito della segnalazione, la Divisione istante ha chiesto l’accesso agli atti
del procedimento penale a carico di PI 2. Il procuratore pubblico ha
preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che la persona indagata si è
opposta, adducendo che la segnalazione del procuratore pubblico sarebbe
generica e succinta, lesiva del principio della parità di trattamento,
costituirebbe un’azione di ricerca indiscriminata e violerebbe il principio
della proporzionalità.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli
atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura
del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta
anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,
modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della
Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a
questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006,
inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della
richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti
(art. 27 cpv. 2 CPP).
5. Questa
Camera ha già avuto modo di precisare nella sua giurisprudenza che, nelle
attività connesse con l’esercizio della prostituzione, si ingenerano spesso
ricavi non dichiarati:
“Con riferimento ad una giurisprudenza relativa a
società di gestione patrimoniale (Arch. 65, p. 649, RDAF 1997 II, p. 268, consid.
5d, citate in A. PEDROLI, in: D. YERSIN / Y. NOËL [a cura di], Impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 6 ad art. 112 LIFD), analogamente si può ritenere che il
genere di attività quale quello svolto presso l’esercizio pubblico "………." ed annessi è tale da
ingenerare ricavi non dichiarati. Di modo che è data di principio utilità potenziale
per tutti gli atti dell’incarto penale” (decisione 16.12.2008, inc. CRP __________).
6. Come
già detto, si deve partire da una situazione di utilità potenziale di tutti gli
atti del procedimento penale. Di modo che generiche contestazioni, quali quelle
avanzate dalla resistente nelle sue osservazioni, non sono sufficienti a rovesciare
detta presunzione di utilità potenziale.
Inoltre, se la segnalazione del procuratore pubblico è
generica e succinta, la richiesta della Divisione istante (p. 2) indica gli aspetti
problematici insorti in ambito fiscale per la resistente, che hanno portato
all’audizione della stessa da parte dell’Ufficio di __________, nonché ad una
richiesta di documenti (20.9.2009). Su questi punti, la resistente è silente
nelle sue osservazioni.
Alle
autorità fiscali risulta, per un verso, che la resistente ha operato l’annuncio
per l’esercizio della prostituzione, ma ha poi dichiarato di non esercitare detta
attività (verbale di audizione): per altro verso, risulta che i reati per cui
procede il Ministero pubblico siano legati alla prostituzione. In questa
situazione, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore della Divisione
istante, affinché possa esaminare gli atti penali e determinare, in concreto,
se ci sono stati proventi da attività legate alla prostituzione, in generale per
arrivare ad una corretta imposizione fiscale di PI 2.
Il
fatto stesso che il procuratore pubblico operi una segnalazione alle autorità
fiscali, anche in forma generica, di elementi a sostegno dell’ipotesi di
infrazione fiscale, rafforza l’interesse giuridico legittimo delle autorità
fiscali: a maggior ragione se, come sembra emergere dall’incarto, è stata
presentata anche una domanda di condono delle imposte (iscrizione manoscritta
sulla copia del verbale di audizione).
Per
questi motivi l’istanza della Divisione non è un’azione di ricerca
indiscriminata, in quanto precisa quali sono gli elementi fiscali problematici
emersi nella tassazione di PI 2, nonché tende a verificare se la contribuente
abbia o meno percepito dei redditi dall’attività di prostituzione o da attività
connesse.
7. La
resistente si duole di una violazione del diritto di essere sentita in ragione
della genericità della segnalazione del procuratore pubblico. Dimentica però
che oggetto della procedura non è la segnalazione, ma la richiesta di accesso
agli atti, che, come detto, specifica i motivi posti a suo fondamento, sui
quali la resistente non prende posizione.
Il
principio della parità di trattamento, rispetto a coaccusati, non è certo
disatteso. Anzitutto per il principio “pas d'égalité dans l’illégalité”;
inoltre perché la segnalazione del procuratore pubblico riguarda unicamente la
qui resistente; infine perché se, dall’esame degli atti, dovessero emergere
elementi a carico di altre persone (coaccusate), la Divisione istante deve
agire anche nei loro confronti.
Infine,
con riferimento alla proporzionalità, la resistente contesta genericamente la
pertinenza degli atti, chiedendo che questa Camera abbia ad operare una cernita
degli stessi.
Richiamato
quanto già deciso in merito all’utilità potenziale degli atti di inchieste in
questi ambiti, spetta alla resistente indicare se vi siano atti irrilevanti,
adducendone i motivi: una generica contestazione in toto, quale quella operata
nelle osservazioni, non è sufficiente e rimane ininfluente.
8. Per
questi motivi, l’istanza è accolta. In applicazione del principio della
proporzionalità, l’accesso agli atti è inizialmente limitato a tutti i verbali
(AI da 2.1 a 2.15), a tutte le risposte date dalle banche relative all’ordine
di sequestro del 12.7.2007 (AI 3.16), nonché all’esito dell’ordine di
perquisizione e sequestro presso Postfinance (AI 3.41). Nel caso che si rendesse
necessario l’accesso ad altri atti, la Divisione istante potrà completare la
sua richiesta di accesso agli atti. Il tutto dopo la crescita in giudicato
della presente decisione.
9. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerati gli art. 112 LIFD,
Fatti
39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP,
112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso
in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale
entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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