60.2010.14
Istanza di ispezione degli atti
29 gennaio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.14
Data decisione, Autorità:
29.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.14
Lugano
29 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro
Mini, esclusosi)
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15.1.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile di un incarto penale;
richiamato lo scritto 18/19.1.2010 della Pretura
penale con il quale dichiara di non aver particolari osservazioni in merito e
di preavvisare favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Contro __________ il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale per il reato di falsità in documenti, sfociato
nel decreto d’accusa 31.10.2005 (DA __________) ed infine nella sentenza di
condanna 11.4.2006 della Pretura penale (inc. __________). Tale sentenza è
cresciuta in giudicato.
2. Presso
la IS 1 istante è pendente un’azione civile promossa direttamente in appello dalla
__________ nei confronti di __________. Nell'azione civile l’attrice chiede
alla parte convenuta il risarcimento del presunto danno che quest'ultima le avrebbe
causato (inc. __________).
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Come
ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità
giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette
la richiesta se:
- si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel
caso in esame è dato certamente un nesso tra l’incarto penale richiamato e la
causa civile pendente presso la IS 1 istante essendo i due procedimenti
strettamente connessi.
Di
conseguenza gli atti del procedimento penale potrebbero, se del caso, avere una
loro rilevanza ai fini del giudizio civile.
È
quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
6. L’istanza
è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla IS 1 istante unitamente alla copia
della presente decisione, con l’incombenza di ritornarlo direttamente alla
Pretura penale.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dellaIS 1 istante, che a sua
volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1__________, che le addosserà
alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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