60.2010.143
Istanza di ispezione degli atti
18 giugno 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.143
Data decisione, Autorità:
18.06.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.143
Lugano
17 giugno
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12.4.2010
presentata dal
, IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di
un incarto penale concernente una recluta;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, cha l’ha poi trasmessa, per competenza, a
questa Camera in data 22/23.4.2010;
richiamate le osservazioni 26/28.4.2010 del
procuratore pubblico Mario Branda, mediante le quali ha espresso parere
favorevole;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
Il Ministero
pubblico ha aperto, a carico di PI 2, un procedimento penale (inc. __________)
per titolo di danneggiamento, sfociato nel decreto d’accusa 19.4.2010 (DA __________
2.
Con la presente
richiesta, in riferimento ad un’imminente scuola reclute a cui partecipa PI 2
__________ il Dipartimento istante chiede di avere accesso agli atti del
procedimento penale surriferito.
3.
L’art. 27 CPP in
vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.
Nel presente caso,
è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento
istante, in relazione alle facoltà di assunzione di informazioni.
5.
L’istanza è
accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente
decisione destinata al Dipartimento istante.
6.
Considerati la
natura dell’autorità richiedente e lo scopo della richiesta, si rinuncia alla
tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27
CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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