60.2010.149
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
25 novembre 2010Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.149
Data decisione, Autorità:
25.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.149
Lugano
25 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.4.2010
presentata da
IS 1,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
2.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 5/6.5.2010 della Divisione
della giustizia – che ha rinviato alle osservazioni del Ministero pubblico – e 5/6.5.2010
del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –;
preso atto che, su domanda 8.11.2010 di
questa Camera, il 9/10.11.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio
non sono state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o
da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il __________, ore 19.45, a __________, è avvenuta una collisione tra il motoveicolo
__________ targato __________, alla guida del quale si trovava __________, __________,
che stava circolando sulla strada principale, e l’autovettura __________
targata __________, alla guida della quale c’era IS 1, __________, che stava
immettendosi sulla strada principale;
che
in seguito al sinistro __________ è deceduto sul posto;
che
con decisione 2.11.2009 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale
promosso a carico di IS 1 per titolo di omicidio colposo e di grave infrazione
alle norme della circolazione: “ne consegue, visto l’accertamento peritale
sulla velocità a di almeno 115 km/h – 131 km/h della vittima, vigente un massimo di 80 km/h, all’accusata, non possa essere addebitato, benché la velocità lenta
di immissione, da un profilo penale di aver cagionato per negligenza il decesso
del motociclista, (…)” (decreto di abbandono 2.11.2009, p. 5, ABB __________);
che
con gravame 13.11.2009 – intitolato “atto di accusa (proposta)” – __________
e __________ (moglie e figlio della vittima) hanno domandato che “è promossa
l’accusa nei confronti di IS 1, nata il __________, Via __________, __________,
per i titoli di reato di omicidio colposo e grave infrazione alle norme della
circolazione; per i fatti avvenuti sulla strada cantonale di __________,
all’altezza del distributore __________ in data __________, e in specie per
avere, per imprevidenza colpevole alla guida della vettura __________ (__________),
sulla strada cantonale di __________, cagionato la morte di __________, nonché
messo in pericolo la vita altrui” (proposta di atto di accusa 13.11.2009,
p. 16);
che
questa Camera, il 16.12.2009, ha dichiarato irricevibile la proposta di atto di
accusa in difetto di un atto di accusa accompagnato da memoriale di motivazione
(inc. __________);
che
il 19.4.2010 il Tribunale federale ha respinto – per quanto ammissibile – il
ricorso in materia penale 26/27.1.2010 presentato dai proponenti contro la predetta
sentenza (inc. __________);
che
con istanza 7/8.6.2010 __________ e __________ hanno postulato la revoca del
decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB __________) e la promozione dell’accusa nei
confronti di IS 1 per omicidio colposo (art. 117 CP) e grave infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr);
che
con giudizio 19.8.2010 – non impugnato – questa Camera ha respinto la predetta
domanda di revoca (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 13'198.75 per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
l’avv. PR 1 ha assunto il mandato di patrocinio il 14.7.2008 (AI 6), ben prima
della promozione dell’accusa nei confronti di IS 1 occorsa il 2.4.2009 (AI 42),
ovvero quando la qui istante non era ancora formalmente accusata;
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata
di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L.
MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che,
nell’ambito delle informazioni preliminari, il magistrato inquirente ha, tra
l’altro, ordinato il controllo tecnico dei veicoli coinvolti nel sinistro (AI 2),
ha assunto agli atti il rapporto di constatazione incidente mortale della
circolazione stradale 12.8.2008 (AI 12) ed ha disposto l’allestimento di una
perizia sulla dinamica dell’evento (AI 30);
che
Fatti
i predetti atti, di per sé, non colpivano in misura importante i di lei interessi;
che
nondimeno la fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano
le sue capacità e che quindi rendevano necessario un patrocinatore: il reato di
omicidio colposo giusta l’art. 117 CP [secondo cui è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per negligenza
cagiona la morte di alcuno (BSK Strafrecht II – C. SCHWARZENEGGER, 2. ed.,
Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 117 CP)] non è, manifestamente, di semplice ed immediata comprensione per un non
giurista;
che
le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;
che
IS 1 va dunque ritenuta accusata a’ sensi dell’art. 317 CPP fin
dall’inizio del procedimento penale;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione delle note professionali del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 13'198.75, ovvero CHF 12'034.75 per onorario,
spese ed IVA (4/5 delle prestazioni legali esposte, comprensive anche dell’attività
di natura civile) e CHF 1'164.-- per esborsi effettivi;
che
IS 1 rileva come nelle ultime fasi dell’istruttoria il di lei difensore “(…)
ritenne opportuno far capo alla consulenza di un collega molto più versato nel
ramo del diritto penale, l’avv.o __________” (istanza 28/29.4.2010, p. 2),
la cui nota – della quale chiede l’indennizzo – ammonta a CHF 1'119.05;
che
il fatto che la qui istante abbia fatto ricorso a più legali è, di per sé,
perfettamente legittimo: poteva infatti liberamente decidere a chi affidare la
sua difesa;
che
questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate
possano e debbano pure essere risarcite;
che,
di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori,
Considerandi
sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le
spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an
unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,
Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che
– per un giurista – il caso di specie, sfociato in un decreto di abbandono in
considerazione dell’eccessiva velocità della vittima, non poteva certo essere
ritenuto complicato, a maggior ragione considerato che non si sono poste
particolari questioni giuridiche, circostanza che difatti IS 1 non sostiene;
che
la nota professionale dell’avv. __________ – così come tutte le prestazioni indicate
nelle note professionali dell’avv. PR 1 inerenti alla relazione professionale con
il collega – restano quindi a carico dell’istante;
che
a suo carico rimangono inoltre tutte le operazioni riguardanti sia l’assicurazione
__________ (come del resto riconosce IS 1) sia la Sezione della circolazione (il
procedimento disciplinare promosso a suo carico dipendendo dall’incidente medesimo
e non dall’avvio del procedimento penale per titolo di omicidio colposo e di
grave infrazione alle norme della circolazione);
che
le note professionali fanno riferimento, l’8/9.6.2009, a “perizia di parte”:
agli atti del procedimento penale non risulta tuttavia detta perizia, di cui è
sconosciuto il tenore (e l’eventuale portata ai fini del procedimento stesso):
non si possono pertanto riconoscere gli oneri legati alla medesima, che restano
a carico dell’istante;
che
la tariffa oraria esposta – CHF 420.--/ora (per 31 ore) – non è conforme ai suddetti
principi: il fatto che le parti abbiano concordato tale tariffa non implica che
possa / debba essere rifusa da questa Camera, che al caso concreto (non
particolarmente complicato) applicherà quindi l’usuale tariffa di CHF
250.
--/ora (la differenza restando a carico di IS 1);
che
– tutto ciò considerato – si giustifica ammettere un onorario pari a 18 ore e 50
min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'708.35, di cui 150 min per i colloqui
(di persona / telefonici) con la cliente / il di lui figlio, 70 min per i colloqui
(di persona / telefonici) con il Ministero pubblico / l’Ufficio del giudice
dell’istruzione e dell’arresto / la Camera dei ricorsi penali, 25 min per i colloqui
con il perito __________ e l’invio di lettere al medesimo, 90 min per le lettere
alla cliente, 255 min per gli scritti al Ministero pubblico [AI 6 (10 min), AI
14.
(10 min), AI 15 (10 min), AI 20 (10 min), AI 28 (15 min), AI 33 (60 min), AI
37.
(5 min), AI 41 (10 min), AI 44 (30 min), AI 47 (45 min), AI 56 (10 min), AI
57.
(10 min), AI 67 (20 min), AI 84 (10 min)], 30 min per gli scritti e le telefonate
al Comando della polizia cantonale, 20 min per la lettera al giudice
dell’istruzione e dell’arresto (10.3.2009), 60 min per il reclamo 19/20.1.2009
al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 22), 60 min per l’interrogatorio
4.5.2009
(AI 50), 75 min per gli interrogatori 2.9.2009 (AI 70/71), 240 min per
l’esame degli atti, 5 min per la redazione della procura e 50 min per la stesura
dell’istanza di indennità (non sono riconosciuti gli oneri inerenti alla
fatturazione, a carico del legale);
che
le spese ammontano a CHF 533.--, di cui CHF 151.-- per gli scritti al Ministero
pubblico [AI 6 CHF 7.--, AI 14 CHF 9.--, AI 15 CHF 9.--, AI 20 CHF 9.--, AI 28
CHF 12.--, AI 33 CHF 17.--, AI 37 CHF 9.--, AI 41 CHF 9.--, AI 44 CHF 11.--, AI
47.
CHF 13.--, AI 56 CHF 5.--, AI 57 CHF 9.--, AI 67 CHF 17.--, AI 84 CHF 15.--
(CHF 4.--/pagina come indicato nelle note professionali)], CHF 56.-- per gli
scritti alla cliente, CHF 14.-- per gli scritti al Comando della polizia
cantonale, CHF 9.-- per la lettera al giudice dell’istruzione e dell’arresto
(10.3.2009), CHF 10.-- per gli scritti al perito __________, CHF 29.50 per il
reclamo 19/20.1.2009 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 22), CHF
18.50
per le telefonate, CHF 220.-- per le fotocopie, CHF 4.-- per la procura, CHF
21.
-- per la redazione dell’istanza di indennità;
che
l’IVA è pari a CHF 398.35;
che,
a titolo di spese legali, all’istante è dovuta la somma di CHF 5'684.70, di cui
CHF 4'708.35 per onorario, CHF 533.-- per spese, CHF 398.35 per IVA e CHF 45.--
per fotocopie del rapporto di polizia;
che
interessi di mora non sono richiesti;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 1’050.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 650.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 2.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Chiara
Borelli (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'684.70.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF
650.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster