60.2010.15
Istanza di ispezione degli atti. commissione di vigilanza sanitaria quale istante
25 febbraio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2010.15
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. commissione di vigilanza sanitaria quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.15
Lugano
25 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.3.2009/20.1.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un operatore
sanitario;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente alla Pretura penale che l’ha trasmessa a questa Camera in data
19/20.1.2010, preavvisandola in modo favorevole;
richiamate le osservazioni 22/25.1.2010 del
patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi alla trasmissione
della sentenza penale alla Commissione istante;
richiamate le osservazioni 22/25.1.2010
presentate dal procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante le quali preavvisa
favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 2 il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato in un decreto d’accusa (DA __________)
e successivamente in una sentenza della Pretura penale del 4.11.2008, cresciuta
in giudicato, per titolo di lesioni colpose a danno di un paziente del reparto
geriatrico della clinica in cui egli lavorava.
2. A
seguito di una denuncia dei parenti del surriferito paziente, la Commissione istante
ha aperto un procedimento disciplinare a carico di diverse persone. Con la presente
istanza la Commissione chiede di poter ricevere copia della sentenza e di conoscere
se sia cresciuta in giudicato o meno.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________),
ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base
segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà".
5. Nel
presente caso, la Commissione istante, nell'ambito delle competenze specificamente
attribuite, è chiamata a istruire un procedimento disciplinare, di modo che è
necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art. 27 CPP, a
tutela dei diritti dell’operatore sanitario.
6. Nel
merito, l’istanza va accolta, in quanto rientra nel contesto delle competenze
della Commissione istante e non ci sono, e neppure sono stati addotti, altri
motivi che possano escludere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.
7. L’istanza
è accolta. Copia della sentenza con il timbro di crescita in giudicato è allegata
alla copia della presente decisione destinata alla Commissione istante.
8. Considerati
l’autorità istante ed i motivi a fondamento della richiesta, si prescinde dal
carico di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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