60.2010.152
Istanza di ispezione degli atti
15 giugno 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2010.152
Data decisione, Autorità:
15.06.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.152
Lugano
15 giugno
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in
sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.5.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l'accesso agli atti
del procedimento penale di cui all'inc. MP __________ (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
A seguito della
denuncia sporta in data 6.12.2006 dalle società __________, __________, e __________,
__________, nei confronti di "tutte le persone fisiche che, a vario
titolo, hanno gestito, in qualità di organi nel periodo 1987-2002, il __________
(__________)" e "(…) che, nel corso degli ultimi 15 anni,
hanno svolto il compito di revisore e/o organo di fatto di __________ (…)",
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro diverse persone
per titolo di cattiva gestione e riciclaggio di denaro in relazione al
fallimento dell'associazione __________ ed alle malversazioni effettuate dal
presidente di quest'ultima, †__________.
Il procedimento è poi sfociato nel decreto di non luogo a procedere 12.8.2009
del procuratore pubblico Arturo Garzoni (decreto di non luogo a procedere
12.8.2009, NLP __________). Contro tale decreto le denuncianti hanno inoltrato
a questa Camera in data 24/25.8.2009 un'istanza di promozione dell'accusa,
tuttora pendente (inc. CRP __________).
Fra i nominativi indicati
nella denuncia 6.12.2006 compare anche, erroneamente, quello di IS 1; denuncia
sulla quale si è pronunciato il procuratore pubblico riprendendo, nel suo
decreto di non luogo a procedere 12.8.2009, i nomi a lui segnalati. Pertanto IS
1, vedendosi intimare il decreto di non luogo a procedere, fra i quali nomi dei
denunciati compariva anche il suo, ha immediatamente avvisato il Ministero
pubblico affermando di essere totalmente estraneo ai fatti citati non avendo "(…)
mai fatto parte né gestito in nessuna epoca 'in qualità di organi', (…), il __________
(…)" (scritto IS 1 / Ministero pubblico 14.8.2009).
Fatti
2.
Con la presente
istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, avv. PR 1, chiede di poter
vedere gli atti del procedimento penale in cui è stato coinvolto erroneamente
(istanza 3/4.5.2010).
3.
L’art. 27 CPP in
vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
Considerandi
dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.
Nel presente caso IS
1.
è stato denunciato con scritto 6.12.2006 per i reati di cattiva gestione e
riciclaggio di denaro, e nei suoi confronti è poi stato emanato un decreto di
non luogo a procedere, tuttora non ancora cresciuto in giudicato. Benché il
procuratore pubblico abbia ammesso l'errore e abbia, in sostanza negato la
qualità di parte al qui istante (cfr. scritto 15.2.2010 Ministero pubblico /
avv. PR 1), egli ha certamente un interesse giuridico legittimo ad avere accesso
agli atti del procedimento penale che, anche se erroneamente, lo concerne.
Di conseguenza l'istante, o
il suo patrocinatore, potranno visionare gli atti dell'inc. MP __________ (NLP __________)
presso questa Camera, previo appuntamento, dove si trova attualmente l'incarto
in quanto risulta ancora pendente l'istanza di promozione dell'accusa sopraindicata.
5.
L'istanza è
accolta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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