60.2010.155
Istanza di ispezione degli atti
11 maggio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.155
Data decisione, Autorità:
11.05.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.155
Lugano
11 maggio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.5.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la copia di due
decreti d’accusa emanati a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico dell’istante, il Ministero pubblico ha
emanato due decreti d’accusa: uno in data 9.10.2000 (__________), l’altro in
data 24.7.2006 (__________).
2.Con la presente istanza, IS 1 chiede di ricevere copia
di detti decreti in relazione alla sua richiesta di naturalizzazione.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale accusato) nei procedimenti nel frattempo terminati, deve seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante,
e non emergono contrari interessi di terzi.
6.L’istanza è accolta. Fotocopia dei due decreti sono
allegate alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.--
(cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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