60.2010.158
Istanza di ispezione degli atti. titolare della relazione oggetto di confisca quale istante
15 giugno 2010Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.158
Data decisione, Autorità:
15.06.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. titolare della relazione oggetto di confisca quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.158
Lugano
15 giugno
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in
sostituzione di Mauro Mini e di Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.5.2010
presentata da
IS
1
IS
2
entrambi patr. da: PR 1
tendente a ricevere copia
di alcuni atti del procedimento penale promosso a carico, tra l’altro, di __________,
sfociato nel giudizio 17.3.2005 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________);
richiamati gli scritti 12/14.5.2010 del
giudice Claudio Zali, presidente della Corte delle assise criminali – che ha
comunicato di non avere osservazioni da formulare –, 20.5.2010 del procuratore
generale Bruno Balestra – che ha fatto sapere di non opporsi alla richiesta – e
7/8.6.2010 di __________ e degli PI 2 (tutti patr. da: avv. PR 3, __________) –
che si sono fermamente dichiarati contrari alla domanda –;
preso atto che PI 3, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisione 17.3.2005 la Corte delle assise criminali ha dichiarato, tra
l’altro, __________ autore colpevole di ripetuta truffa [“per
avere, a __________ e in altre località, agendo in correità con __________, nel
periodo tra il 31 marzo 1992 e il 14 marzo 1995, in più occasioni, ingannato con astuzia i funzionari della __________, nonché clienti del
medesimo istituto, inducendoli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio con
pregiudizio finale di almeno CHF 62'000'000.--”] e di ripetuta falsità in documenti [“per avere, a __________ ed in altre
località, nel periodo tra il 31 marzo 1992 e il 14 marzo 1995, alfine di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo in correità con __________,
confezionato documenti falsi, alterato documenti veri, e/o abusato dell’altrui
firma autentica per formare un documento suppositizio e/o fatto attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, e/o
fatto uso a scopo d’inganno di tali documenti, (…)”] (p.
118, inc. TPC __________);
che
detta Corte l’ha condannato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione (computato
il carcere preventivo sofferto), a valere quale pena aggiuntiva [p. 119, inc.
TPC __________];
che
ha inoltre ordinato la confisca, tra l’altro, del saldo attivo della relazione __________
c/o __________, __________, da devolvere allo Stato, previa deduzione della
tassa di giustizia, delle spese processuali e dell’importo assegnato alla parte
civile titolare del conto __________ (a decurtazione del nocumento riconosciutole)
[p. 120, inc. TPC __________];
che
con giudizio 27.9.2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente
accolto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso di __________, nel
senso che – in parziale riforma della sentenza impugnata – il carcere
preventivo sofferto dal ricorrente è stato computato dal 28.4.2004 anziché dal
22.7.2004, decisione confermata il 30.5.2006 dall’Alta Corte, che ha dichiarato
inammissibile il gravame (inc. __________);
che
con istanza 6/7.5.2010 IS 1 e IS 2 (amministratore unico della società) – che,
giusta il considerando 52 ed il dispositivo 7.2 della sentenza 17.3.2005 della
Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), avrebbero subito la prima
la perdita dei propri averi ed il secondo la confisca del conto __________ per un
importo di CHF 3'322'084.75 – chiedono di ricevere copia di alcuni atti del
citato procedimento penale per verificare la possibilità di postulare la
disconfisca di detti averi in applicazione degli art. 70 ss. CP e 350 cpv. 4
CPP;
che
giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
Fatti
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”;
che
il considerando 52 del giudizio 17.3.2005 (p. 114, inc. TPC __________) riporta
che: “In corso di dibattimento il procuratore pubblico ha sequestrato nelle
mani di IS 2, titolare del conto cifrato “__________” presso la __________ di __________,
l’avere depositato, pari a fr. 3'322'084.75 (doc. dib. 18B), denaro di
pertinenza del __________, rientrato a distanza di anni da investimenti che
egli aveva fatto in __________. __________, per sua parte, ha dichiarato di
“disinteressarsi dell’importo di cui al sequestro testé documentato dal
procuratore pubblico ed autorizza quindi la Corte a farne l’uso risultante dalla situazione di diritto che emerge dal dibattimento” (verbale dibattimentale,
pag. 21). La Corte procede pertanto alla confisca del denaro, ritenendolo,
giusta l’art. 59 CP, provento di illecito, o comunque oggetto di risarcimento
equivalente da ordinare in favore dello Stato e delle parti civili titolari di
una pretesa risarcitoria qui riconosciuta”;
che,
in ragione di quanto emerge da detto considerando, sussiste un nesso tra il
conto bancario oggetto di confisca (p. 120, inc. TPC __________) e IS 2, titolare
della relazione;
che
questa circostanza è sufficiente per riconoscere a IS 2 un interesse giuridico
legittimo ad ottenere copia dei documenti citati nell’istanza [atti che la
perizia redatta nell’ambito del procedimento penale – di cui un estratto è allegato
alla domanda quale doc. 1 – indica quali KD22 doc. 52/53/54];
Considerandi
che
il menzionato considerando non fa alcun riferimento ad IS 1 [società che __________
e gli PI 2 sostengono essere di proprietà di __________ ed, ora, dei suoi eredi
(osservazioni 7/8.6.2010, p. 5)];
che,
nelle loro osservazioni, __________ e gli PI 2 citano nondimeno detta società:
essi affermano infatti che il primo avrebbe messo a disposizione di __________
(allo scopo di partecipare alla gara d’asta per l’acquisto del porto di __________)
la somma oggetto dell’ordine di confisca, importo che __________ avrebbe
trasferito dal suo conto a quello di IS 1, che a sua volta l’avrebbe trasferito
sul conto di __________ (osservazioni 7/8.6.2010, p. 3 s.);
che
il doc. 2 allegato all’istanza 6/7.5.2010 indica peraltro che a favore di IS 1 –
creditrice nel fallimento __________ – sarebbe stata inviata la somma di Euro
2'380'492.22;
che,
in queste circostanze, si può ammettere un nesso anche tra IS 1 e quanto oggetto
di confisca e quindi riconoscerle un interesse giuridico legittimo a ricevere copia
degli atti;
che
IS 2 ed IS 1 hanno pertanto facoltà di ottenere (a crescita in giudicato del presente
giudizio) copia degli atti richiesti, indicati più sopra;
che
– come osservato dal procuratore generale – non spetta al magistrato inquirente
rispettivamente a questa Camera decidere se eventuali termini per presentare istanze
di disconfisca (art. 70 cpv. 4 CP / art. 350 cpv. 4 CPP) siano rispettati o meno;
che non compete del resto a questa
Camera determinare a chi appartengano gli averi in questione: se a IS 2, come
sostiene, oppure a __________, come questi afferma [irricevibile è di conseguenza
la domanda di quest’ultimo e degli PI 2 tesa alla restituzione dei suddetti
averi (“previa incoazione della relativa procedura, è ordinata la restituzione
al signor __________, dell’importo pari a CHF 3'000’322'084.75 (recte:
3'322'084.75) oltre interessi bancari maturati del 5% dal 17.05.2005”)
(osservazioni 7/8.6.2010, p. 8)];
che
l’istanza è accolta ai sensi dei precedenti considerandi;
che
tassa di giustizia e spese sono poste – in solido – a carico degli istanti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit.
f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste – in solido – a carico di IS 1, __________,
e di IS 2, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster