60.2010.16
Istanza di ispezione degli atti
9 marzo 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2010.16
Data decisione, Autorità:
09.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.16
Lugano
9 marzo 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di
Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.1.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR
1
tendente ad ottenere l'accesso agli atti
di un procedimento penale in relazione ad una vertenza civile;
richiamate le osservazioni 27/28.1.2010 di PI
19, di PI 2, PI 23, PI 3, __________., PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9, PI 24, PI
25, PI 26, PI 27, PI 28, PI 29, PI 30, PI 31, con le quali si rimettono tutti
al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 29.1/1.2.2010 di
PI 14, 1.2.2010 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, 3.2.2010 di PI 66,
3/5.2.2010 di PI 68, 8/9.2.2010 di PI 21, 8/9.2.2010 del PI 37, con le quali si
rimettono tutti al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 5.3.2010 di PI
70 con le quali si oppone alla richiesta;
ritenuto che le altre parti al
procedimento, interpellate da questa Camera, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di alcune denunce sporte da
clienti della __________ SA e del suo fallimento decretato dalla CFB, il
Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale, tuttora
pendente, nei confronti di ex organi, azionisti e persone vicine alla società
sopraindicata (inc. MP __________).
2. In data 18.12.2009 la massa fallimentare di
__________ SA in liquidazione, rappresentata dalla liquidatrice __________ SA,
ha avviato una causa di responsabilità nei confronti di IS 1, società che al
momento dei fatti oggetto del procedimento penale, fungeva da organo di
revisione della __________ SA. Al giudice civile viene chiesta la condanna di IS
Fatti
1 al risarcimento di un'importante somma di denaro, in quanto, in sostanza, essa
sarebbe venuta meno al suo obbligo quale autorità di revisione, non
sincerandosi sull'esistenza e sull'entità degli attivi della società
revisionata, ciò che avrebbe permesso a quest'ultima di sopravvivere benché non
ne avesse i mezzi, inducendo inoltre numerevoli persone ad affidarle i loro
beni. Nella petizione 18.12.2009 (doc. B) i patrocinatori dell'attrice fanno
riferimento, richiamandolo, all'incarto penale del Ministero pubblico.
L'istante chiede ora di ottenere l'accesso agli atti del procedimento penale al
fine di poter "(…) verificare le asserzioni fattuali proposte
dall'attrice e predisporre la risposta di causa. La facoltà di accedere a degli
atti posti a fondamento di una pretesa fatta valere in via giudiziaria
rappresenta la naturale appendice di un principio generale del nostro
ordinamento giuridico, vale a dire il diritto di essere sentito; tale facoltà è
giuridicamente protetta (…)" (istanza 20.1.2010, p. 2). La IS 1
afferma inoltre che "(…) al più tardi nella fase istruttoria del
procedimento civile, tutti i documenti di cui si chiede l'accesso verranno
acquisiti agli atti e saranno quindi liberamente visionabili dalla qui istante,
ne consegue che l'interesse di IS 1 è per definizione prevalente ai diritti
personali delle persone indagate. A ogni buon conto, la qui istante è
intenzionata a utilizzare i documenti della procedura penale solo ai fini della
tutela della propria posizione, e in primis, allo scopo di rispondere ai
rimproveri mossi nei suoi confronti dalla massa fallimentare di __________ AG
in liquidazione (…)" (istanza 20.1.2010, p. 2).
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio
del __________ di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da
parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la
giurisprudenza ammette la domanda se:
- si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello
richiamante.
5. Nel presente caso, appare più che probabile
che una richiesta di richiamo dell'incarto penale in sede civile verrebbe
ammessa, essendo realizzate le condizioni surriferite. In particolare c'è un'evidente
connessione tra i fatti oggetto dell'inchiesta penale e quelli posti a
fondamento dell'azione civile. Nel caso concreto però la richiesta è anticipata,
e formulata da una parte al processo civile, in vista, come si evincerebbe dall'istanza
di ispezione atti, della redazione di un allegato di risposta. Se di principio
una simile richiesta appare prematura, in concreto occorre considerare come nel
testo della petizione i patrocinatori dell'attrice richiamano ampiamente
l'incarto penale.
6. Per questo motivo, si deve ritenere che
l'istante abbia eccezionalmente un interesse giuridico ad esaminare gli atti
dell'incarto penale prima ancora che gli stessi vengano richiamati in sede civile,
al fine di garantire una sua adeguata difesa. Tuttavia la IS 1, e per essa
eventualmente il suo patrocinatore, potrà esaminare gli atti del procedimento
penale presso il Ministero pubblico (inc. MP __________), una volta cresciuta
in giudicato la presente, senza però estrarre copie degli stessi, ma prendendone
conoscenza, di modo da poter redigere l'allegato di risposta, limitandosi a
quanto strettamente connesso ai fatti oggetto della causa civile, ad esclusione
di terzi non coinvolti. Il richiamo degli atti penali in sede civile potrà poi
essere richiesto dalla Pretura, ed in quella sede si potrà ulteriormente porre
dei limiti al richiamo.
7. L'istanza è parzialmente accolta. La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visto
l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta, ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 600.--, per complessivi CHF
900.
-- (novecento), sono poste a carico della IS 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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