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Decisione

60.2010.16

Istanza di ispezione degli atti

9 marzo 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 al risarcimento di un'importante somma di denaro, in quanto, in sostanza, essa

sarebbe venuta meno al suo obbligo quale autorità di revisione, non

sincerandosi sull'esistenza e sull'entità degli attivi della società

revisionata, ciò che avrebbe permesso a quest'ultima di sopravvivere benché non

ne avesse i mezzi, inducendo inoltre numerevoli persone ad affidarle i loro

beni. Nella petizione 18.12.2009 (doc. B) i patrocinatori dell'attrice fanno

riferimento, richiamandolo, all'incarto penale del Ministero pubblico.

L'istante chiede ora di ottenere l'accesso agli atti del procedimento penale al

fine di poter "(…) verificare le asserzioni fattuali proposte

dall'attrice e predisporre la risposta di causa. La facoltà di accedere a degli

atti posti a fondamento di una pretesa fatta valere in via giudiziaria

rappresenta la naturale appendice di un principio generale del nostro

ordinamento giuridico, vale a dire il diritto di essere sentito; tale facoltà è

giuridicamente protetta (…)" (istanza 20.1.2010, p. 2). La IS 1

afferma inoltre che "(…) al più tardi nella fase istruttoria del

procedimento civile, tutti i documenti di cui si chiede l'accesso verranno

acquisiti agli atti e saranno quindi liberamente visionabili dalla qui istante,

ne consegue che l'interesse di IS 1 è per definizione prevalente ai diritti

personali delle persone indagate. A ogni buon conto, la qui istante è

intenzionata a utilizzare i documenti della procedura penale solo ai fini della

tutela della propria posizione, e in primis, allo scopo di rispondere ai

rimproveri mossi nei suoi confronti dalla massa fallimentare di __________ AG

in liquidazione (…)" (istanza 20.1.2010, p. 2).

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che

ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce

che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi

penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi

penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Come ricordato dalla decisione di principio

del __________ di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da

parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la

giurisprudenza ammette la domanda se:

- si

riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

- è

compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

-

è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre

deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello

richiamante.

5. Nel presente caso, appare più che probabile

che una richiesta di richiamo dell'incarto penale in sede civile verrebbe

ammessa, essendo realizzate le condizioni surriferite. In particolare c'è un'evidente

connessione tra i fatti oggetto dell'inchiesta penale e quelli posti a

fondamento dell'azione civile. Nel caso concreto però la richiesta è anticipata,

e formulata da una parte al processo civile, in vista, come si evincerebbe dall'istanza

di ispezione atti, della redazione di un allegato di risposta. Se di principio

una simile richiesta appare prematura, in concreto occorre considerare come nel

testo della petizione i patrocinatori dell'attrice richiamano ampiamente

l'incarto penale.

6. Per questo motivo, si deve ritenere che

l'istante abbia eccezionalmente un interesse giuridico ad esaminare gli atti

dell'incarto penale prima ancora che gli stessi vengano richiamati in sede civile,

al fine di garantire una sua adeguata difesa. Tuttavia la IS 1, e per essa

eventualmente il suo patrocinatore, potrà esaminare gli atti del procedimento

penale presso il Ministero pubblico (inc. MP __________), una volta cresciuta

in giudicato la presente, senza però estrarre copie degli stessi, ma prendendone

conoscenza, di modo da poter redigere l'allegato di risposta, limitandosi a

quanto strettamente connesso ai fatti oggetto della causa civile, ad esclusione

di terzi non coinvolti. Il richiamo degli atti penali in sede civile potrà poi

essere richiesto dalla Pretura, ed in quella sede si potrà ulteriormente porre

dei limiti al richiamo.

7. L'istanza è parzialmente accolta. La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per

questi motivi,

visto

l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta, ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 600.--, per complessivi CHF

900.

-- (novecento), sono poste a carico della IS 1, __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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