60.2010.161
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
20 maggio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.161
Data decisione, Autorità:
20.05.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.161
Lugano
20 maggio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/10.5.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale concluso nel quale era
querelante;
ritenuto che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 10.5.2010, segnalando di non avere particolari osservazioni
in merito da formulare;
in fatto ed in diritto
1. A seguito di querela presentata
dal qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.
MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il
23.11.2009 (NLP __________).
2. Con
la presente istanza, IS 1 chiede di poter ricevere copia integrale del rapporto
di polizia stilato nel quadro del surriferito procedimento penale.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli
atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS
dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori
preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, considerato anche che non
c’è stato un deposito atti prima dell’emanazione della decisione di non luogo a
procedere.
6. L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia del 19.11.2009 sarà allegata alla
copia della presente decisione destinata all’istante.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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