60.2010.171
Istanza di ispezione degli atti
18 giugno 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.171
Data decisione, Autorità:
18.06.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.171
Lugano
18 giugno
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5.3/17.5.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale relativo ad un incidente mortale della circolazione;
ritenuto che la richiesta è stata
inizialmente inviata in polizia cantonale, e solo successivamente in data
17/18.5.2010 a questa Camera;
ritenuto che con scritto 18.5.2010 questa
Camera ha chiesto alla Divisione istante di meglio specificare l’interesse
giuridico legittimo a fondamento della richiesta;
preso atto dello scritto 1/4.6.2010 della
Divisione istante, mediante il quale precisa i motivi della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di un incidente stradale avvenuto il __________,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
conclusosi con il decreto di non luogo a procedere 13.7.2007 (NLP __________).
2.Con la presente procedura, la Divisione istante chiede
di poter avere accesso agli atti del procedimento penale in relazione a pretese
civili fatte valere nei confronti del Cantone per l’incidente surriferito.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso è pacifico l’interesse giuridico
legittimo della Divisione istante a poter prendere conoscenza degli atti del procedimento
penale relativo al surriferito incidente, onde potersi esprimere in modo
informato e compiuto rispetto alle pretese avanzate in campo civile.
5.L’istanza è accolta. L'incarto NLP __________ sarà
inviato allegato alla copia della presente decisione destinata alla Divisione
istante, con l'obbligo poi di restituirlo al Ministero pubblico.
6.Considerata la natura dell'istante e lo scopo della
richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27
CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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