60.2010.172
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
18 giugno 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2010.172
Data decisione, Autorità:
18.06.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.172
Lugano
17 giugno
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.5.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamati le osservazioni 26.5.2010 del
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi mediante le quali ha trasmesso copia del
verbale di polizia oggetto della segnalazione al fisco, nonché lo scritto
27.5.2010 mediante il quale ha comunicato di non avere particolari osservazioni
sul merito;
richiamato lo scritto 31.5/1°.6.2010 del
patrocinatore di PI 2 mediante il quale comunica di non avere osservazioni da
formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 2
(sfociato nell’atto d’accusa ACC__________) ed in particolare in un verbale di
polizia del 21.8.2009 dell’ex moglie, sono emersi dei versamenti di alimenti
(in particolare a p. 6). Conseguentemente, il procuratore pubblico ha operato,
in data 6.10.2009, una segnalazione all’ispettorato fiscale.
2.Con la presente istanza, ed a seguito della
surriferita segnalazione, l’autorità fiscale chiede l’accesso agli atti del
procedimento penale. Le parti sentite non si sono opposte all’accesso agli
atti.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai
casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP).
Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo
risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato
in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione
speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4.Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un
procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo,
la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un
incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP
(decisione CRP 4.7.2006, inc. __________; decisione TF 2C_443/2007 del
28.7.2008). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della
richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti
(art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità
potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli
atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione
perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta),
sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è
espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6).
5.Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dalla __________
istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione
degli atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché la segnalazione del
Ministero pubblico e la conseguente acquisizione degli atti permetterà di
procedere in relazione ai versamenti in nero di alimenti. I diritti della ex
moglie, non parte al procedimento, saranno garantiti nella procedura fiscale.
6.L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che viene
concesso l’accesso agli atti del verbale di polizia oggetto della segnalazione,
che sarà trasmesso in allegato alla copia della presente decisore destinata
alla Divisione istante.
7.Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185
LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta, ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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