60.2010.173
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante / già denunciato quale istante
31 maggio 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.173
Data decisione, Autorità:
31.05.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante / già denunciato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.173
Lugano
31 maggio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/19.5.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di due incarti penali nei quali è stato parte;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 17/19.5.2010, precisando di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una querela del
10.6.2009, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico
dell’istante (inc. MP __________) sfociato in un decreto d’accusa del
14.12.2009 (DA __________) cresciuto in giudicato, per titolo di lesioni
semplici.
2. A
seguito di una querela del 27.7.2009 sporta dal qui istante, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di __________, __________ e __________
(inc. MP __________), sfociato in un decreto di non luogo a procedere emanato
il 14.12.2009 (NLP __________).
3. Con
la presente istanza, ed in relazione ad una richiesta di risarcimento conseguente
ai fatti oggetto del DA del 14.12.2009, l’istante chiede di poter avere accesso
agli atti dei due procedimenti surriferiti. Il Ministero pubblico ha comunicato
Fatti
di non avere particolari osservazioni da formulare.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione".
5. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato in un caso,
Considerandi
quale denunciante nell’altro caso) nei procedimenti nel frattempo terminati,
deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse
giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica
anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il
procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19)
6.
Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non ci sono elementi
contrari alla presunzione di interesse giuridico legittimo a suo favore.
7.
L’istanza
è accolta. Gli atti dei due procedimenti penali potranno essere esaminati
dall’istante o dal suo patrocinatore presso la segreteria di questa Camera.
8.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster