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Decisione

60.2010.174

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità

31 maggio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.174

Data decisione, Autorità:

31.05.2010, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PERICOLO DI RECIDIVA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.174

Lugano

31 maggio

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/20.5.2010

presentata dal

IS 1

tendente od ottenere la

proroga della detenzione preventiva cui è astretto CO 1, __________ (patr.

da: lic. iur. PR 1, Studio legale __________, __________), in vista del

pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 20.5.2010 del procuratore pubblico Andrea Pagani;

preso atto che l'interessato non si oppone

alla proroga, come comunicato con lettera 27.5.2010 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1 , in

detenzione preventiva dal 3.3.2010, il procuratore pubblico ha emanato il 7.5.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per titolo di

rapina e contravvenzione alla LStup.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a lunedì 28.6.2010.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è

astretto l'imputato fino al 28.6.2010, fino alla conclusione del pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati i presupposti

per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione di carico di

incarti del presidente istante in particolare, in generale del Tribunale penale

cantonale.

5.

Nel

presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a

carico di CO 1, viste anche le sue ammissioni (verbale del 31.3.2010, AI 21).

Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi

di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice

dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________;

cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico.

7.

Il

pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su

circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a

reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il

criterio della proporzionalità. Esso

non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente

all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,

besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,

la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre

condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano

plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.

Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in

corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,

dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di

recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In

particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato

con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto

sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono

gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.

4.

).

8.

Nel

presente caso, in considerazione dei precedenti (AI 4) e della situazione personale

(verbale 31.3.2010, AI 21, p. 6/7), è dato certamente un concreto pericolo di recidiva

a carico di CO 1.

9.

La

carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri

indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

10.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere

preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale

in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova

di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione

l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in

particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

La proroga richiesta è di una decina di

giorni. Considerati i reati

oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale dell’accusato, la domanda

di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione

preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla

possibile pena e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni

del principio della celerità.

12.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino al 28.6.2010, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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