60.2010.175
Istanza di ispezione degli atti
30 luglio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2010.175
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.175
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/20.5.2010
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale a carico di un responsabile sanitario di una
farmacia;
richiamate le osservazioni 8/9.6.2010 del
procuratore pubblico Rosa Item, mediante le quali comunica lo stato
dell’inchiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato tramite la
sua patrocinatrice, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione del Farmacista cantonale
al Ministero pubblico relativo ad PI 2, è stato aperto un procedimento penale
(inc. MP __________), attualmente in fase iniziale.
2.La segnalazione del Farmacista Cantonale è stata
trasmessa per competenza anche all’Ufficio qui istante, che conseguentemente
con la presente istanza chiede di poter avere accesso agli atti del
procedimento.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione".
4.Questa Camera, vista la sempre maggior frequenza di
istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua
sentenza del 6.2.2003 (inc. CRP __________), ha ritenuto di rilasciare il
20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti
argomentazioni:
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà".
5.Nella fattispecie in esame, il __________ – designato
quale autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano liberamente
una professione medica universitaria sul territorio cantonale e che prende le
misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali (art. 41 LPMed)
–, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite dall’art. 59 Lsan, dopo
aver sospeso cautelativamente dal libero esercizio della professione la persona
inchiestata, è chiamata a prendere altre eventuali misure. Di modo che è stato
necessario formalizzare l’istanza secondo la procedura prevista dall’art. 27
CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.
Considerato
che PI 2 non si è formalmente opposto all’accoglimento della presente istanza,
e ritenuto che è certamente dato un interesse giuridico legittimo a favore
dell’Ufficio istante, la richiesta è accolta.
6.L’accesso agli atti, evidentemente vincolato dal
segreto d’ufficio, potrà avvenire da parte di un rappresentante dell’__________
presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con i collaboratori
della cancelleria. Il rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare
esclusivamente gli atti che potranno essere utili ai fini delle sue incombenze.
7.L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerata la
natura dell’ente istante.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LPMed, la Lsan ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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