60.2010.176
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. principio di proporzionalità
31 maggio 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2010.176
Data decisione, Autorità:
31.05.2010, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. principio di proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.176
Lugano
31 maggio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/25.5.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la
proroga del carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da:
avv. PR 1, __________), CO 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), e
CO 3, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il preavviso favorevole 25.5.2010 del procuratore pubblico Mario Branda;
preso atto che CO 1 non si oppone alla
proroga, come comunicato con scritto 25/26.5.2010 del proprio patrocinatore;
preso atto che CO 2 non si oppone alla
proroga, come comunicato con scritto 26/27.5.2010 del proprio patrocinatore;
preso atto che CO 3 si oppone alla proroga,
come comunicato con osservazioni del 27/28.5.2010 del proprio patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , CO 2 e CO
3, tutti in detenzione preventiva dal 3.9.2009, il procuratore pubblico ha emanato il 30.4.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo per infrazione
aggravata alla LStup.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a lunedì 30.8.2010, con continuazione nei giorni seguenti.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui
sono astretti gli imputati fino al 30.8.2010, rispettivamente fino alla conclusione del
pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati
tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, in considerazione delle
difficoltà nell’aggiornamento del processo, in particolare all’inizio di
luglio, e, trattandosi di un processo alle criminali, tenuto conto delle difficoltà
oggettive ad aggiornare un dibattimento nel periodo estivo. Più in generale,
gli impegni già assunti dal presidente istante e quelli dei collegi del
Tribunale penale cantonale giustificano la proroga.
5. In
concreto sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a
carico di CO 1 (viste anche le sue ammissioni, verbale 23.9.2009, n. 2.1.) e di
CO 2 (viste le sue parziali ammissioni, verbale 22.9.2009, n. 2.2.) e per CO 3.
Pur contestando quest’ultimo il suo coinvolgimento nei fatti dell’inchiesta, è
incontestabile che si sia trovato sul luogo della consegna dell’ingente
quantitativo di stupefacente, e che ci sia una chiara chiamata in correità da
parte di CO 2 (verbale 29.9.2009, n. 2.2., p. 3, verbale di confronto del
Fatti
5.2.2010, n. 2.4.).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
7. Il
pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è
connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello
di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al
procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
In base agli
elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha
evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella
prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.
In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero
per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
8. Nel presente caso, il pericolo di fuga è
pacificamente dato per CO 1 (vedasi curriculum vitae nel verbale 23.9.2009, n.
2.1., p. 1 e 2) e per CO 2 (vedasi curriculum vitae nel verbale 29.9.2009, n.
2.2., p. 1 e 2). Il pericolo di fuga è dato anche nei confronti di CO 3: se per
un verso egli è sposato con una persona domiciliata in Svizzera (d’origine __________),
e qui ha un lavoro, per altro verso occorre considerare come egli sia cittadino
Considerandi
__________ (dove è nato e cresciuto), sia giunto in Svizzera da poco, non abbia
figli, la moglie sia attualmente disoccupata, non ha altri rapporti particolari
con il nostro territorio, e abbia mantenuto contatti con il suo paese
d’origine, ove si reca regolarmente per le vacanze. Di modo che, confrontato
con una gravissima imputazione e la possibile pena in caso di condanna, egli potrebbe
spostare il centro dei propri interessi in __________. Si deve pertanto
concludere che la tentazione
di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della
pena è sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga non può neppure
essere evitato con misure meno incisive.
9.
La
carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1, CO 2 e CO 3 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere
preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale
in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova
di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione
l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in
particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11.
Occorre
ritenere che la durata della proroga è di quasi due mesi, ovvero di una certa
importanza. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione
personale degli accusati, la domanda di proroga rispetta comunque il principio
della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa
del processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche
decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR
2006.
) e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del
principio della celerità.
12.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, CO 2, __________,
e CO 3, __________, è prorogato
fino al 30.8.2010, rispettivamente
fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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