60.2010.177
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
12 novembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2010.177
Data decisione, Autorità:
12.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.177
Lugano
12 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.5.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 26.5.2009 del giudice
della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità per
ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 31.5/2.6.2010 della
Divisione della giustizia che si rimette alle osservazioni del Ministero
pubblico, 15/16.6.2010 della Pretura penale e 28.6.2010 del procuratore
pubblico Andrea Pagani, con cui si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;
preso atto che, su domanda 26.5.2010 di
questa Camera, il 27/28.5.2010 IS 1 ha ribadito che le spese di patrocinio e/o
le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da
compagnie di assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 20.8.2007 il
magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale IS
1 siccome ritenuto colpevole di rissa “(…) per avere a __________ presso il
bar __________ in data 27.04.2007, unitamente [ad altre persone] preso
parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza le lesioni di __________ e di __________
(…)” (decreto d’accusa 20.8.2007, DA __________);
che ha proposto la sua
condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'000.--, corrispondente a venti aliquote
da CHF 100.-- (pena sospesa condizionalmente), alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento
di tassa di giustizia e spese (decreto d’accusa 20.8.2007, DA __________);
che IS 1 ha interposto
opposizione al decreto d’accusa (scritto 22.8.2007, doc. A, inc. __________);
che con sentenza 14.9.2007 il
presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione
sopraindicata in quanto inviata unicamente per telefax (sentenza 14.9.2007,
inc. __________);
che con sentenza 10.10.2008 la Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto il ricorso interposto da IS 1 contro la sentenza
sopraindicata, annullando quest’ultima e rinviando gli atti alla Pretura penale
per un nuovo giudizio (sentenza 10.10.2008, inc. __________);
che con sentenza 26.5.2009 il
giudice della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dall’accusa di rissa (sentenza
26.5.2009, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 3'020.45, di cui CHF 2'512.05, oltre
interessi, per spese legali, e CHF 508.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. __________, ancora a suo carico di CHF 2'512.05 [di cui CHF
3'850.-- di onorario (15 ore e 24 min a CHF 250.--/ora), CHF 414.-- di spese e
CHF 324.05 di IVA (doc. B), dedotto l’importo di CHF 2'076.-- già ricevuto
quali ripetibili dalla Corte di cassazione e di revisione penale e dalla
Pretura penale];
che il legale ha assunto il mandato il
24.9.2007, dopo l’emanazione del decreto di accusa, ed ha sostanzialmente assistito
l’istante nel ricorso davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale,
nella preparazione del processo e nel dibattimento;
che
l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario – e le spese di
cui il qui istante chiede la rifusione sono adeguati al caso;
che
a IS 1 va di conseguenza risarcito, a titolo di spese legali, l’importo
postulato di CHF 2’512.05 [pari a CHF 3'850.-- di onorario, CHF 414.-- di spese
e CHF 324.05 di IVA (cfr. doc. B) dedotta la somma di CHF 2'076.-- a lui già
rifusa a titolo di ripetibili (cfr. sentenza 10.10.2008 della Corte di
cassazione e di revisione penale e sentenza 26.5.2009 della Pretura penale)];
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
Considerandi
dall’introduzione in data 25.5.2010 della presente istanza;
che protesta le ripetibili di questa sede
pari a CHF 508.40 (cfr. doc. C);
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il
principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione
il grado di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere considerato
limitato;
che
va tuttavia osservato che l’avv. __________ non conosceva la fattispecie;
che
viene pertanto riconosciuto l’importo di CHF 508.40, comprendente onorario,
spese ed IVA (come postulato);
che,
alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 3’020.45, di cui CHF 2’512.05 per spese legali e CHF 508.40 per
ripetibili di questa sede, oltre interessi del 5% su CHF 2’512.05 dal 25.5.2010;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente
accolta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 26.5.2009 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 3’020.45 oltre interessi al 5% su CHF 2’512.05
dal 25.5.2010.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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