60.2010.179
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. principio di proporzionalità
1 giugno 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2010.179
Data decisione, Autorità:
01.06.2010, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. principio di proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.179
Lugano
1 giugno 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.5.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga
del carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 31.5/1.6.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli;
preso atto che l'interessato non si oppone
alla proroga, come comunicato con lettera 27.5.2010 del patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 15.11.2009, il procuratore pubblico ha emanato l’11.5.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per titolo di coazione
sessuale ripetuta, atti sessuali con fanciulli ripetuti, trascuranza degli obblighi
di mantenimento, violazione del dovere d’assistenza o educazione, pornografia,
denuncia mendace e falsa testimonianza.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato al 27.7.2010, con continuazione per tre giorni.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 27.7.2010, rispettivamente fino al 29.7.2010, data
della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati i
presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuti gli impegni indicati dal
presidente istante nella richiesta di proroga, e tenuto conto della situazione
del Tribunale penale cantonale.
5. Nel
presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a
carico di CO 1, viste anche le sue ammissioni (in particolare verbali
17.11.2009, AI 12, p. 1-4; 1.12.2009, AI 29, p. 8-15; 25.2.2010, AI 101, p.
9-12).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Nel presente caso, considerato come non sia
contestata la protrazione della carcerazione preventiva, questa Camera si può dispensare
dall’esame dei preminenti
motivi di interesse pubblico.
7. Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere
preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale
in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova
di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione
l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in
particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
8. Occorre
ritenere che la durata della proroga è di poco oltre le due settimane. Considerati
Fatti
i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale dell’accusato, la
domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la
detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori
Considerandi
alla possibile pena e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o
violazioni del principio della celerità.
9.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino al 29.7.2010, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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