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Decisione

60.2010.183

Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. Gratuito patrocinio. Stato di indigenza. Concubini

27 luglio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Nell'ambito

di un procedimento penale, da lei promosso unitamente ad __________ suo

convivente, nei confronti di due agenti della polizia comunale di __________,

per titolo di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, e abuso di

autorità (inc. MP __________), con istanza 10/11.5.2010 RI 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio (AI 1, inc. GIAR __________).

b. Con

decisione 21.5.2010 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la

richiesta di RI 1 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio ritenendo

che la stessa fosse, in sintesi, in grado di sopperire alle sue spese legali considerando

per il calcolo del suo residuo mensile, dedotte spese e minimo vitale, anche il

reddito del compagno convivente (cfr. sentenza 21.5.2010).

c. Con

il presente tempestivo gravame RI 1 chiede di essere ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio, sostenendo che "(…) l'esistenza di una convivenza

ancora non giustifica necessariamente un'assistenza finanziaria reciproca tra

conviventi e, nella fattispecie, la Signora RI 1 ed il Signor __________ si suddividono le spese correnti mensili in ragione di metà ciascuno. Sommare i

due redditi è quindi fuori luogo, poiché ognuno provvede al proprio mantenimento

con i propri mezzi, senza chiedere aiuto all'altro. Per di più, nell'ambito

dell'assistenza giudiziaria, bisogna tener conto in primo luogo dei redditi del

richiedente e non bisogna considerare, né tento meno sommare, i redditi di una

terza persona, a meno che questa sia tenuta a un obbligo di mantenimento nei confronti

del richiedente (…)" (ricorso 28/31.5.2010, p. 2 s.).

d. Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico comunica di non avere particolari

osservazioni da formulare. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto, dal canto

suo, si rimette al giudizio di questa Camera, presentando parimenti alcune

osservazioni di cui si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Il principio, l'estensione ed i limiti del diritto

all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme

di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in

proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei

suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. (secondo cui chi

non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la

sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito

qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;

cfr. art. 4 vCost.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha il

diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria

scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere

assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli

interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione

più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo

di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.765/2004 del 22.6.2005,

1P.500/2003 del 5.12.2003,1P.542/2003 del 20.10.2003,1P.128/2002 del

9.4

, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in

RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).

2.

Giusta

l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria

(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha

effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso

dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a

chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.

Questa

disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto dell'assistenza

giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità

di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di

patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità

giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi

dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a

partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio

n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale

dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei

casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2

e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse

finanziare "(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e

che "anche se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua

istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della

giustizia non rendano necessario l'intervento di un difensore" (M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo

principio deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai

lavori preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione

del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla

realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente,

il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella

causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione

giuridica che legittima la designazione di un avvocato", rapporto n.

5123.

del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).

3.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari ha

diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in misura importante

e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità

dell'accusato e che quindi rendono necessaria la presenza di un patrocinatore

(decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I 202). In ambito penale

questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto

e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata

escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure

privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di

pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali

della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es.

la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di

difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori

("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una

multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale

nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv.

1.

Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I

49.

e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss.

ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,

6.

ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,

Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance

judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

4.

Anche la parte lesa può di

principio invocare l’art. 29 cpv. 3 Cost. nell’ambito di un procedimento penale

(decisione TF 1P.678/2005 del 2.2.2006 e riferimenti; decisione TF 1P.427/2002

del 4.6.2003 e riferimenti). Occorre verificare in ogni singolo caso se i

presupposti previsti da questa disposizione sono adempiuti: secondo la prassi

costante l’assistenza giudiziaria per una parte lesa richiede l’adempimento di

tre presupposti cumulativi, segnatamente l’indigenza del richiedente, la sua posizione

di parte con probabile esito positivo (“Nichtaussichtslosigkeit seines Parteistand-punktes”)

rispettivamente che le sue pretese non siano sprovviste di fondamento e,

infine, la necessità di una protezione giuridica che legittimi la designazione

di un avvocato (decisione TF 1P.678/2005 del 2.2.2006 e riferimenti; decisione

TF 1P.427/2002 del 4.6.2003 e riferimenti).

La legge cantonale ticinese prevede alla

disposizione di cui all’art. 71 CPP che la parte civile può avvalersi in ogni

stadio della procedura dell’assistenza di un patrocinatore. Inoltre, il beneficio

dell’assistenza giudiziaria è concesso, a chi giustifica di non essere in grado

di sopperire alle spese del processo, dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto; ha effetto a partire dal momento della presentazione della

domanda ed è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e

può estendersi alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento della tassa di

giustizia e delle spese; all’anticipazione, totale o parziale, da parte dello

Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente e

all’ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio (art. 31 Lag). Questa

disposizione corrisponde all’art. 73 cpv. 2 vCPP: la nuova disposizione precisa

soltanto che il beneficio del gratuito patrocinio esplica i suoi effetti dalla

presentazione della domanda (rapporto sul messaggio n. 5123 del 17.4.2002 sulla

Lag, ad art. 31). Il concetto di “non essere in grado di sopperire alle spese

del processo” coincide con quello relativo all’accusato (M. RUSCA / E. SALMINA

/ C. VERDA, op. cit., n. 1 ad art. 73 vCPP; cfr. anche n. 9 ad art. 52 vCPP).

5.

5.1

Nel presente caso è in discussione

l'indigenza della ricorrente e, più in particolare, i criteri di calcolo

applicati dal giudice dell'istruzione e dell'arresto. Infatti, a mente di RI 1

il suo convivente, __________, non avrebbe, per legge, nessun obbligo di mantenimento

nei suoi confronti. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto avrebbe dunque

sommato i due redditi per il calcolo sopraindicato applicando, a torto, per

analogia le disposizioni inerenti le coppie sposate.

5.2

La somma dei redditi è, di regola,

applicata ai coniugi che sono obbligati per legge a provvedere in comune,

ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della

famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), e che si devono, giusta l'art. 159 cpv. 3 CC, reciproca

assistenza e fedeltà. L'obbligo di reciproco mantenimento comprende pure il

pagamento dei costi processuali.

Ciò non vale di principio fra concubini

dove, non essendovi alcun obbligo di reciproco mantenimento, non vi è neppure

fra di essi alcuna pretesa esigibile di un cofinanziamento (Mitfinanzierung)

dei debiti e dei costi di procedura (cfr. AJP 6/2001, A. BÜHLER, Betreibungs-

und prozessrechtliches Existenzminimum, p. 646 s.). Per il calcolo

dell'eccedenza di una persona che vive in concubinato andrebbe pertanto preso

in considerazione unicamente il suo singolo reddito da cui andrebbe dedotto

l'importo base mensile e le spese da lei stessa effettivamente sopportate (cfr.

AJP 6/2001, A. BÜHLER, op. cit., p. 646).

Non va però dimenticato che la

giurisprudenza applica ai concubini le norme sulla società semplice. Nel

presente caso va in particolare considerato che il procedimento per cui è

chiesta l'assistenza è stato promosso non unicamente dalla qui ricorrente ma

anche dal convivente. Essendo un atto comune si può considerare che rientri

nell'ambito "societario", con obbligo per i soci di mettere a

disposizione mezzi per il raggiungimento dello scopo comune. Giuridicamente ci

potrebbe addirittura essere la solidarietà tra i "soci" nei

confronti di terzi, e quindi anche per le spese comuni.

La questione dei vicendevoli obblighi

può tuttavia, nel caso in esame, rimanere aperta, in quanto, come rettamente

affermato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, il ricorso va respinto anche

nell'eventualità, sostenuta dalla ricorrente, che non si consideri il reddito

del convivente __________ per il calcolo dell'eccedenza di RI 1.

5.3

Dal certificato per l'ammissione

all'assistenza giudiziaria inviato con l'istanza 10.5.2010 e dai documenti ivi

annessi (AI 1, inc. GIAR __________) risulta che RI 1, parrucchiera

indipendente, percepisce uno stipendio mensile netto di CHF 2'833.35 (CHF

34'000.-- di reddito lordo annuale). Da questo importo va anzitutto dedotta la

somma di CHF 850.-- quale importo minimo di esistenza ai sensi della LEF: secondo

infatti la giurisprudenza federale (DTF 130 III 765 ss.), l’importo base del minimo

vitale di una persona che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli

in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi

[cfr., al proposito, tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF)]. Quest'importo base include le

spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute,

manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento domestico, cultura, spese

di elettricità e/o gas [cfr., al proposito, tabella per il calcolo del minimo

di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF)]. Inoltre vanno

dedotti CHF 338.15 di oneri assicurativi (cfr. decisione di tassazione IC 2008

del 28.5.2009, AI 1, inc. GIAR __________), CHF 133.95 per imposte cantonali e

comunali (cfr. decisione di tassazione IC 2008 del 28.5.2009, AI 1, inc. GIAR __________),

CHF 430.-- per spese di locazione e CHF 83.30 per spese di riscaldamento [peraltro,

in caso di comunione domestica, le spese di abitazione (canone locatizio e

riscaldamento) andrebbero, in linea di principio, ripartite proporzionalmente

al reddito percepito da ciascun concubino].

Risulta dunque una rimanenza a favore

della ricorrente di CHF 997.95 mensili. Tale importo è sufficiente per coprire

le altre spese strettamente necessarie e per pagare, anche mediante versamenti

rateali, le spese di patrocinio che, come rettamente osservato dal giudice

dell'istruzione e dell'arresto, andrebbero anch'esse suddivise a metà in

considerazione del fatto che la denuncia/querela penale 4/5.5.2010 è stata

presentata da RI 1 e da __________ congiuntamente (cfr. AI 1, inc. MP __________).

6.

La reiezione del ricorso non

pregiudica necessariamente gli interessi della ricorrente che, qualora la

situazione di fatto dovesse mutare in senso negativo, potrà riproporre

un'istanza, suffragata dalla necessaria documentazione a comprova della mutata

situazione e del suo stato di indigenza.

7.

Il gravame è respinto. Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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