60.2010.183
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. Gratuito patrocinio. Stato di indigenza. Concubini
27 luglio 2010Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2010.183
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. Gratuito patrocinio. Stato di indigenza. Concubini
AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
56bis CPP-TI
art. 3 LAG
art. 26 LAG
Incarto n.
60.2010.183
Lugano
27 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 28/31.5.2010
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 21.5.2010 del giudice dell'istruzione e
dell'arresto Claudia Solcà in materia di assistenza giudiziaria (inc. GIAR __________);
richiamate le osservazioni 1/2.6.2010 del procuratore
pubblico Nicola Respini, che comunica di non avere particolari osservazioni in
merito;
richiamato lo scritto 1/2.6.2010 del giudice
dell'istruzione e dell'arresto, che dopo aver formulato alcune osservazioni, si
rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nell'ambito
di un procedimento penale, da lei promosso unitamente ad __________ suo
convivente, nei confronti di due agenti della polizia comunale di __________,
per titolo di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, e abuso di
autorità (inc. MP __________), con istanza 10/11.5.2010 RI 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio (AI 1, inc. GIAR __________).
b. Con
decisione 21.5.2010 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la
richiesta di RI 1 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio ritenendo
che la stessa fosse, in sintesi, in grado di sopperire alle sue spese legali considerando
per il calcolo del suo residuo mensile, dedotte spese e minimo vitale, anche il
reddito del compagno convivente (cfr. sentenza 21.5.2010).
c. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 chiede di essere ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio, sostenendo che "(…) l'esistenza di una convivenza
ancora non giustifica necessariamente un'assistenza finanziaria reciproca tra
conviventi e, nella fattispecie, la Signora RI 1 ed il Signor __________ si suddividono le spese correnti mensili in ragione di metà ciascuno. Sommare i
due redditi è quindi fuori luogo, poiché ognuno provvede al proprio mantenimento
con i propri mezzi, senza chiedere aiuto all'altro. Per di più, nell'ambito
dell'assistenza giudiziaria, bisogna tener conto in primo luogo dei redditi del
richiedente e non bisogna considerare, né tento meno sommare, i redditi di una
terza persona, a meno che questa sia tenuta a un obbligo di mantenimento nei confronti
del richiedente (…)" (ricorso 28/31.5.2010, p. 2 s.).
d. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto, dal canto
suo, si rimette al giudizio di questa Camera, presentando parimenti alcune
osservazioni di cui si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
Il principio, l'estensione ed i limiti del diritto
all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme
di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in
proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei
suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. (secondo cui chi
non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la
sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito
qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;
cfr. art. 4 vCost.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha il
diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria
scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere
assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli
interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione
più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo
di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.765/2004 del 22.6.2005,
1P.500/2003 del 5.12.2003,1P.542/2003 del 20.10.2003,1P.128/2002 del
9.4
, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in
RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).
2.
Giusta
l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria
(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha
effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso
dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a
chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.
Questa
disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto dell'assistenza
giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità
di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di
patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità
giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi
dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a
partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio
n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale
dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei
casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2
e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse
finanziare "(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e
che "anche se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua
istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della
giustizia non rendano necessario l'intervento di un difensore" (M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo
principio deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai
lavori preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione
del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla
realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente,
il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella
causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione
giuridica che legittima la designazione di un avvocato", rapporto n.
5123.
del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).
3.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari ha
diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in misura importante
e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità
dell'accusato e che quindi rendono necessaria la presenza di un patrocinatore
(decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I 202). In ambito penale
questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto
e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata
escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure
privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di
pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali
della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es.
la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di
difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori
("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una
multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale
nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv.
1.
Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I
49.
e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss.
ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6.
ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance
judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
4.
Anche la parte lesa può di
principio invocare l’art. 29 cpv. 3 Cost. nell’ambito di un procedimento penale
(decisione TF 1P.678/2005 del 2.2.2006 e riferimenti; decisione TF 1P.427/2002
del 4.6.2003 e riferimenti). Occorre verificare in ogni singolo caso se i
presupposti previsti da questa disposizione sono adempiuti: secondo la prassi
costante l’assistenza giudiziaria per una parte lesa richiede l’adempimento di
tre presupposti cumulativi, segnatamente l’indigenza del richiedente, la sua posizione
di parte con probabile esito positivo (“Nichtaussichtslosigkeit seines Parteistand-punktes”)
rispettivamente che le sue pretese non siano sprovviste di fondamento e,
infine, la necessità di una protezione giuridica che legittimi la designazione
di un avvocato (decisione TF 1P.678/2005 del 2.2.2006 e riferimenti; decisione
TF 1P.427/2002 del 4.6.2003 e riferimenti).
La legge cantonale ticinese prevede alla
disposizione di cui all’art. 71 CPP che la parte civile può avvalersi in ogni
stadio della procedura dell’assistenza di un patrocinatore. Inoltre, il beneficio
dell’assistenza giudiziaria è concesso, a chi giustifica di non essere in grado
di sopperire alle spese del processo, dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto; ha effetto a partire dal momento della presentazione della
domanda ed è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e
può estendersi alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento della tassa di
giustizia e delle spese; all’anticipazione, totale o parziale, da parte dello
Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente e
all’ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio (art. 31 Lag). Questa
disposizione corrisponde all’art. 73 cpv. 2 vCPP: la nuova disposizione precisa
soltanto che il beneficio del gratuito patrocinio esplica i suoi effetti dalla
presentazione della domanda (rapporto sul messaggio n. 5123 del 17.4.2002 sulla
Lag, ad art. 31). Il concetto di “non essere in grado di sopperire alle spese
del processo” coincide con quello relativo all’accusato (M. RUSCA / E. SALMINA
/ C. VERDA, op. cit., n. 1 ad art. 73 vCPP; cfr. anche n. 9 ad art. 52 vCPP).
5.
5.1
Nel presente caso è in discussione
l'indigenza della ricorrente e, più in particolare, i criteri di calcolo
applicati dal giudice dell'istruzione e dell'arresto. Infatti, a mente di RI 1
il suo convivente, __________, non avrebbe, per legge, nessun obbligo di mantenimento
nei suoi confronti. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto avrebbe dunque
sommato i due redditi per il calcolo sopraindicato applicando, a torto, per
analogia le disposizioni inerenti le coppie sposate.
5.2
La somma dei redditi è, di regola,
applicata ai coniugi che sono obbligati per legge a provvedere in comune,
ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della
famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), e che si devono, giusta l'art. 159 cpv. 3 CC, reciproca
assistenza e fedeltà. L'obbligo di reciproco mantenimento comprende pure il
pagamento dei costi processuali.
Ciò non vale di principio fra concubini
dove, non essendovi alcun obbligo di reciproco mantenimento, non vi è neppure
fra di essi alcuna pretesa esigibile di un cofinanziamento (Mitfinanzierung)
dei debiti e dei costi di procedura (cfr. AJP 6/2001, A. BÜHLER, Betreibungs-
und prozessrechtliches Existenzminimum, p. 646 s.). Per il calcolo
dell'eccedenza di una persona che vive in concubinato andrebbe pertanto preso
in considerazione unicamente il suo singolo reddito da cui andrebbe dedotto
l'importo base mensile e le spese da lei stessa effettivamente sopportate (cfr.
AJP 6/2001, A. BÜHLER, op. cit., p. 646).
Non va però dimenticato che la
giurisprudenza applica ai concubini le norme sulla società semplice. Nel
presente caso va in particolare considerato che il procedimento per cui è
chiesta l'assistenza è stato promosso non unicamente dalla qui ricorrente ma
anche dal convivente. Essendo un atto comune si può considerare che rientri
nell'ambito "societario", con obbligo per i soci di mettere a
disposizione mezzi per il raggiungimento dello scopo comune. Giuridicamente ci
potrebbe addirittura essere la solidarietà tra i "soci" nei
confronti di terzi, e quindi anche per le spese comuni.
La questione dei vicendevoli obblighi
può tuttavia, nel caso in esame, rimanere aperta, in quanto, come rettamente
affermato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, il ricorso va respinto anche
nell'eventualità, sostenuta dalla ricorrente, che non si consideri il reddito
del convivente __________ per il calcolo dell'eccedenza di RI 1.
5.3
Dal certificato per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria inviato con l'istanza 10.5.2010 e dai documenti ivi
annessi (AI 1, inc. GIAR __________) risulta che RI 1, parrucchiera
indipendente, percepisce uno stipendio mensile netto di CHF 2'833.35 (CHF
34'000.-- di reddito lordo annuale). Da questo importo va anzitutto dedotta la
somma di CHF 850.-- quale importo minimo di esistenza ai sensi della LEF: secondo
infatti la giurisprudenza federale (DTF 130 III 765 ss.), l’importo base del minimo
vitale di una persona che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli
in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi
[cfr., al proposito, tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF)]. Quest'importo base include le
spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute,
manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento domestico, cultura, spese
di elettricità e/o gas [cfr., al proposito, tabella per il calcolo del minimo
di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF)]. Inoltre vanno
dedotti CHF 338.15 di oneri assicurativi (cfr. decisione di tassazione IC 2008
del 28.5.2009, AI 1, inc. GIAR __________), CHF 133.95 per imposte cantonali e
comunali (cfr. decisione di tassazione IC 2008 del 28.5.2009, AI 1, inc. GIAR __________),
CHF 430.-- per spese di locazione e CHF 83.30 per spese di riscaldamento [peraltro,
in caso di comunione domestica, le spese di abitazione (canone locatizio e
riscaldamento) andrebbero, in linea di principio, ripartite proporzionalmente
al reddito percepito da ciascun concubino].
Risulta dunque una rimanenza a favore
della ricorrente di CHF 997.95 mensili. Tale importo è sufficiente per coprire
le altre spese strettamente necessarie e per pagare, anche mediante versamenti
rateali, le spese di patrocinio che, come rettamente osservato dal giudice
dell'istruzione e dell'arresto, andrebbero anch'esse suddivise a metà in
considerazione del fatto che la denuncia/querela penale 4/5.5.2010 è stata
presentata da RI 1 e da __________ congiuntamente (cfr. AI 1, inc. MP __________).
6.
La reiezione del ricorso non
pregiudica necessariamente gli interessi della ricorrente che, qualora la
situazione di fatto dovesse mutare in senso negativo, potrà riproporre
un'istanza, suffragata dalla necessaria documentazione a comprova della mutata
situazione e del suo stato di indigenza.
7.
Il gravame è respinto. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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