60.2010.189
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
12 novembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2010.189
Data decisione, Autorità:
12.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.189
Lugano
12 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/7.6.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.6.2009 della Corte
di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 11/14.6.2010 del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, 14.6.2010 della presidente della
Corte di cassazione e di revisione penale, giudice Giovanna Roggero-Will,
14/15.6.2010 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti, 15/17.6.2010 della
Divisione della giustizia, in cui si rimettono tutti al giudizio di questa
Camera;
preso atto che, su richiesta 7.6.2010 di
questa Camera, il 21/22.6.2010 IS 1, per il tramite del suo legale, ha
comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste di danno non erano state
coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 25.4.2007 il
magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato d’accusa davanti alla Pretura
penale siccome ritenuto colpevole di sommossa giusta l’art. 260 cpv. 1 CP “(…)
per avere, a __________, l’11.03.2006, preso parte ad un pubblico assembramento
nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro
le persone e le cose, e meglio, prima dell’inizio dell’incontro di hockey su
ghiaccio tra l’__________ e l’__________, nei pressi della pista di ghiaccio
della __________, per avere partecipato all’assembramento di giovani che ha cercato
di impedire il regolare accesso alla pista di ghiaccio ai tifosi dell’__________,
nel corso del quale sono stati danneggiati dei beni pubblici e privati e sono
stati lanciati oggetti contundenti contro i tifosi dell’__________ e contro la Polizia, che cercava di evitare che i due gruppi di persone entrassero in contatto tra loro
(…)” (decreto di accusa 25.4.2007, DA __________);
che ha proposto la sua condanna
alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (quindici aliquote da CHF 30.-- ciascuna),
sospesa condizionalmente, alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese (decreto di accusa 25.4.2007, DA __________);
che con scritto 9.5.2007 IS 1
ha interposto opposizione al decreto d’accusa;
che con sentenza 28.4.2008 il
giudice della Pretura penale ha dichiarato IS 1 autore colpevole di sommossa
(inc. __________);
che il 9.6.2008 IS 1 ha
presentato ricorso per cassazione contro la predetta decisione (AI 20, inc. __________);
che con sentenza 16.6.2009 la Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto il ricorso sopraindicato, annullando la
sentenza impugnata e prosciogliendo IS 1 (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'224.65,
oltre interessi, di cui CHF 3'722.65 per spese legali, CHF 102.-- per danno
materiale e CHF 400.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo allora
patrocinatore di fiducia, lic. iur. __________, di CHF 3'722.65, oltre
interessi [di cui CHF 3'217.50.-- di onorario (24 ore e 45 minuti a CHF
Fatti
130.--/ora), CHF 242.20 di spese e CHF 262.95 di IVA (doc. F)];
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa, ed ha
sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo, nel
dibattimento e nel ricorso in cassazione;
che il caso presentava alcune difficoltà in fatto dovute
alla ricostruzione degli eventi, che hanno visto implicate numerose persone;
che in queste circostanze, l’onorario,
ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario, e le spese di cui il qui
istante chiede la rifusione sono adeguati;
che tuttavia la Corte di cassazione e di revisione penale, nella sua sentenza 16.6.2009, ha accordato
all’istante CHF 1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. sentenza CCRP 16.6.2009,
p. 10, inc. __________);
che a IS 1 va di conseguenza risarcito a
titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'722.65;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione
in data 4.6.2010 della presente istanza, come domandato;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli
della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi
successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al
“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum
emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004)];
Considerandi
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede la somma di CHF 102.--, oltre
interessi, per la trasferta, in treno, __________ il giorno
del dibattimento 28.4.2008 (doc. G);
che vi è evidentemente un nesso di
causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi
confronti e le invocate poste del danno;
che
si giustifica quindi riconoscere CHF 102.-- per spese di trasferta (pari al
prezzo del biglietto FFS di seconda classe
__________, senza interessi essendo ammesso il
costo di oggi della prestazione)
(cfr. doc. G);
che
per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 400.-- più IVA;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
ciò considerato va pertanto ammesso un importo di CHF 400.--, comprendente
onorario, spese ed IVA;
che
sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo
di CHF 3’224.65, di cui CHF 2'722.65, oltre interessi, per spese legali, CHF 102.--
per danno materiale e CHF 400.-- per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 150.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 16.6.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d’appello (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3’224.65, oltre interessi
del 5% su CHF 2'722.65 dal 4.6.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--
(quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 150.-- (centocinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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