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Decisione

60.2010.189

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali

12 novembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

130.--/ora), CHF 242.20 di spese e CHF 262.95 di IVA (doc. F)];

che

il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa, ed ha

sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo, nel

dibattimento e nel ricorso in cassazione;

che il caso presentava alcune difficoltà in fatto dovute

alla ricostruzione degli eventi, che hanno visto implicate numerose persone;

che in queste circostanze, l’onorario,

ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario, e le spese di cui il qui

istante chiede la rifusione sono adeguati;

che tuttavia la Corte di cassazione e di revisione penale, nella sua sentenza 16.6.2009, ha accordato

all’istante CHF 1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. sentenza CCRP 16.6.2009,

p. 10, inc. __________);

che a IS 1 va di conseguenza risarcito a

titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'722.65;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione

in data 4.6.2010 della presente istanza, come domandato;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli

della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi

successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al

“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum

emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta

dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il

procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del

23.2.2004)];

Considerandi

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante chiede la somma di CHF 102.--, oltre

interessi, per la trasferta, in treno, __________ il giorno

del dibattimento 28.4.2008 (doc. G);

che vi è evidentemente un nesso di

causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi

confronti e le invocate poste del danno;

che

si giustifica quindi riconoscere CHF 102.-- per spese di trasferta (pari al

prezzo del biglietto FFS di seconda classe

__________, senza interessi essendo ammesso il

costo di oggi della prestazione)

(cfr. doc. G);

che

per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 400.-- più IVA;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

ciò considerato va pertanto ammesso un importo di CHF 400.--, comprendente

onorario, spese ed IVA;

che

sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 3’224.65, di cui CHF 2'722.65, oltre interessi, per spese legali, CHF 102.--

per danno materiale e CHF 400.-- per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 150.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 16.6.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale

d’appello (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3’224.65, oltre interessi

del 5% su CHF 2'722.65 dal 4.6.2010.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--

(quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 150.-- (centocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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