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Decisione

60.2010.191

Istanza di ispezione degli atti

30 luglio 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di

ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi

lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,

l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994 p. 19).

Considerandi

5.

Nel

presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, considerato anche che non

c’è stato un deposito atti prima dell’emanazione della decisione di non luogo a

procedere.

6.

L’istanza

è accolta. Copia della denuncia 8.4.2010 e del verbale 3.5.2010 di __________

sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia

di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono

poste a carico di IS 1, __________

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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