60.2010.191
Istanza di ispezione degli atti
30 luglio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.191
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.191
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.5/8.6.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un verbale
di denuncia a sua carico nell’ambito di un procedimento nel frattempo
conclusosi con un decreto di non luogo a procedere;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 5/8.6.2010;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
A seguito di una
denuncia presentata da __________ in data 8.4.2010, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico della qui istante (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 7.5.2010 (NLP __________).
2.
Con la presente istanza,
ed in relazione ad un analogo procedimento pendente in __________, l’istante
chiede di poter avere copia del verbale di denuncia.
3.
L’art. 27 CPP in
vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale denunciata/querelata)
nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano
Fatti
i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di
ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
Considerandi
5.
Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, considerato anche che non
c’è stato un deposito atti prima dell’emanazione della decisione di non luogo a
procedere.
6.
L’istanza
è accolta. Copia della denuncia 8.4.2010 e del verbale 3.5.2010 di __________
sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di giustizia
di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono
poste a carico di IS 1, __________
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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