60.2010.193
Istanza di ispezione degli atti
18 giugno 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.193
Data decisione, Autorità:
18.06.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.193
Lugano
17 giugno
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1°/8.6.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere informazioni su di
un milite;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 8.6.2010;
ritenuto che in data 9.6.2010 questa Camera
ha chiesto delle precisazioni al Dipartimento istante;
preso atto della comunicazione manoscritta
pervenuta per fax il 15.6.2010 con allegato copia del formulario di consenso
della persona interessata dalla richiesta di informazioni, di modo che si può
prescindere di ulteriormente interpellarla;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto a carico di PI 2 un
procedimento penale (inc. __________) conclusosi con il decreto d’accusa
19.4.2010 (DA __________) per titolo di infrazione alla LF sulle armi e sulle
munizioni.
2.Con la presente istanza, il Dipartimento chiede di conoscere
l’esito del surriferito procedimento.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, è dato certamente un interesse
giuridico legittima a favore del Dipartimento istante, in relazione alle
facoltà di assunzione di informazioni.
5.L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa
sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.
6.Considerata la natura dell’autorità richiedente e lo
scopo della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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