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Decisione

60.2010.194

Istanza diispezione degli atti

30 luglio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.194

Data decisione, Autorità:

30.07.2010, CRP

Titolo:

Istanza diispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.194

Lugano

30 luglio

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/2.6.2010

presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

di un procedimento penale con riferimento alla posizione dei diversi

operatori sanitari occupati in qualche modo presso un ospedale di giorno;

richiamate le osservazioni 21/22.6.2010 del

patrocinatore di PI 2, mediante le quali non si oppone al principio ma contesta

la possibilità di estrarre copie degli atti dall’incarto penale;

richiamate le osservazioni 28.6.2010 di PI

7, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;

richiamato lo scritto 25/28.6.2010 del

procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale comunica di non avere

particolari osservazioni da formulare;

richiamato lo scritto 27/30.6.2010 di PI 10,

mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

richiamate le osservazioni 22/30.6.2010 di PI

5, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 6/7.7.2010 di PI

13, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;

ritenuto che il dr. med. PI 4PI 2, PI 6, PI

8, PI 9, PI 11, PI 12, PI 15 e PI 16, benché interpellati, non hanno presentato

osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un

procedimento penale in relazione all’attività della clinica diurna “__________”

(inc. MP __________).

Considerandi

2.

Con precedente richiesta, l’ufficio istante ha chiesto

ed ottenuto la possibilità di accesso agli atti dell’inchiesta con riferimento

alla posizione di PI 3 e PI 2 decisione del 12.11.2007 e del 4.12.2007 (inc. CRP

__________ e __________).

3.

Con la presente richiesta, l’Ufficio istante domanda

di poter esaminare gli atti anche in relazione alla posizione di altri operatori

sanitari, che sono stati attivi nell’ospedale diurno. Con l’istanza, l’ chiede

anche che sia precisata, con riferimento alle decisioni di cui agli inc. CRP __________

e __________, la possibilità di estrarre copie degli atti.

4.

Le parti interpellate che hanno preso posizione non si

sono opposte all’accoglimento della richiesta. PI 2, tramite il proprio patrocinatore,

si è opposto alla facoltà di estrarre copie.

5.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre

ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può

permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le

modalità dell’ispezione".

6.

Questa Camera, vista la sempre maggior frequenza di

istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua

sentenza del 6.2.2003 (inc. CRP __________), ha ritenuto di rilasciare il

20.2.2003

un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti

argomentazioni:

"Al

Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di

vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro

vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),

incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività

sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a

favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai

sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi

competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni

volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela

degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una

scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione

in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il

rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di

dubbio. Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare

attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP

la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS

nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del

regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a

valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti

cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e

attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi

casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti

specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa

delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la

formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura

il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la

valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art.

68.

cpv. 3 Lsan ponga difficoltà".

7.

Nel presente caso, l’Ufficio istante chiede

genericamente l’accesso all’incarto onde verificare eventuali atti rilevanti

per l’autorità sanitaria relativi agli operatori sanitari che sarebbero stati

attivi presso l’ospedale diurno. Diversamente da PI 2 e PI 3, questi altri

operatori sanitari non sono stati oggetto di decisioni cautelari, e

dall’istanza non risulta che nei loro confronti siano aperti dei procedimenti

amministrativi. In simile situazione, la richiesta assurge a “fishing

expedition” ovvero una ricerca esplorativa di mezzi di prova, senza il preventivo

supporto di ipotesi di violazioni professionali da parte degli operatori

interessati. Di conseguenza l’istanza è infondata, o quantomeno prematura. Ritenuto

come questa Camera abbia già concesso all’Ufficio istante l’accesso all’incarto

in relazione agli atti necessari per determinare la posizione di PI 2 e di PI 3,

solo nella misura in cui da tale esame risultassero possibili violazioni

amministrative di altri operatori sanitari, il medesimo Ufficio potrà

presentare una specifica e motivata istanza.

8.

Per quanto attiene alla richiesta formulata dall’Ufficio

istante, in relazione alle decisioni di cui agli inc. CRP __________ e __________,

di poter fotocopiare gli atti dell’incarto necessari a determinare la posizione

di PI 2 e PI 3, la stessa va chiaramente ammessa, nel senso che la possibilità

di accesso agli atti prevede la possibilità di fotocopiare gli atti: caso contrario,

questa Camera precisa la limitazione del solo esame senza possibilità di estrarre

copie.

9.

L’istanza di accesso agli atti per gli atri operatori sanitari

è pertanto respinta.

10.

Vista la

particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia alla

tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro il presente giudizio è dato ricorso

in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale

entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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