60.2010.194
Istanza diispezione degli atti
30 luglio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.194
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza diispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.194
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/2.6.2010
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale con riferimento alla posizione dei diversi
operatori sanitari occupati in qualche modo presso un ospedale di giorno;
richiamate le osservazioni 21/22.6.2010 del
patrocinatore di PI 2, mediante le quali non si oppone al principio ma contesta
la possibilità di estrarre copie degli atti dall’incarto penale;
richiamate le osservazioni 28.6.2010 di PI
7, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;
richiamato lo scritto 25/28.6.2010 del
procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale comunica di non avere
particolari osservazioni da formulare;
richiamato lo scritto 27/30.6.2010 di PI 10,
mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 22/30.6.2010 di PI
5, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 6/7.7.2010 di PI
13, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;
ritenuto che il dr. med. PI 4PI 2, PI 6, PI
8, PI 9, PI 11, PI 12, PI 15 e PI 16, benché interpellati, non hanno presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un
procedimento penale in relazione all’attività della clinica diurna “__________”
(inc. MP __________).
Considerandi
2.
Con precedente richiesta, l’ufficio istante ha chiesto
ed ottenuto la possibilità di accesso agli atti dell’inchiesta con riferimento
alla posizione di PI 3 e PI 2 decisione del 12.11.2007 e del 4.12.2007 (inc. CRP
__________ e __________).
3.
Con la presente richiesta, l’Ufficio istante domanda
di poter esaminare gli atti anche in relazione alla posizione di altri operatori
sanitari, che sono stati attivi nell’ospedale diurno. Con l’istanza, l’ chiede
anche che sia precisata, con riferimento alle decisioni di cui agli inc. CRP __________
e __________, la possibilità di estrarre copie degli atti.
4.
Le parti interpellate che hanno preso posizione non si
sono opposte all’accoglimento della richiesta. PI 2, tramite il proprio patrocinatore,
si è opposto alla facoltà di estrarre copie.
5.
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione".
6.
Questa Camera, vista la sempre maggior frequenza di
istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua
sentenza del 6.2.2003 (inc. CRP __________), ha ritenuto di rilasciare il
20.2.2003
un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti
argomentazioni:
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio. Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare
attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP
la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS
nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del
regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a
valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti
cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e
attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi
casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti
specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa
delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la
formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura
il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la
valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art.
68.
cpv. 3 Lsan ponga difficoltà".
7.
Nel presente caso, l’Ufficio istante chiede
genericamente l’accesso all’incarto onde verificare eventuali atti rilevanti
per l’autorità sanitaria relativi agli operatori sanitari che sarebbero stati
attivi presso l’ospedale diurno. Diversamente da PI 2 e PI 3, questi altri
operatori sanitari non sono stati oggetto di decisioni cautelari, e
dall’istanza non risulta che nei loro confronti siano aperti dei procedimenti
amministrativi. In simile situazione, la richiesta assurge a “fishing
expedition” ovvero una ricerca esplorativa di mezzi di prova, senza il preventivo
supporto di ipotesi di violazioni professionali da parte degli operatori
interessati. Di conseguenza l’istanza è infondata, o quantomeno prematura. Ritenuto
come questa Camera abbia già concesso all’Ufficio istante l’accesso all’incarto
in relazione agli atti necessari per determinare la posizione di PI 2 e di PI 3,
solo nella misura in cui da tale esame risultassero possibili violazioni
amministrative di altri operatori sanitari, il medesimo Ufficio potrà
presentare una specifica e motivata istanza.
8.
Per quanto attiene alla richiesta formulata dall’Ufficio
istante, in relazione alle decisioni di cui agli inc. CRP __________ e __________,
di poter fotocopiare gli atti dell’incarto necessari a determinare la posizione
di PI 2 e PI 3, la stessa va chiaramente ammessa, nel senso che la possibilità
di accesso agli atti prevede la possibilità di fotocopiare gli atti: caso contrario,
questa Camera precisa la limitazione del solo esame senza possibilità di estrarre
copie.
9.
L’istanza di accesso agli atti per gli atri operatori sanitari
è pertanto respinta.
10.
Vista la
particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia alla
tassa di giustizia ed alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso
in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale
entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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