60.2010.196
Istanza di ispezione degli atti
30 luglio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.196
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.196
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.5/9.6.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di atti relativi
ad un procedimento per violazione della Legge federale sulla protezione delle
acque (LPAc);
richiamate le osservazioni 14/16.6.2010 del
procuratore pubblico Mario Branda, mediante le quali comunica il proprio
preavviso favorevole;
richiamate le osservazioni 30.6/1°.7.2010
del patrocinatore di PI 1, mediante le quali chiede di accogliere solo
parzialmente la richiesta del Municipio istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione della Divisione
dell’ambiente del Dipartimento del territorio, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di violazione della Legge
federale sulla protezione delle acque (inc. MP __________) sfociato in un
decreto d’accusa del 1°.2.2010 (DA __________).
2.Con la presente istanza, il Municipio del comune
interessato chiede di poter avere accesso agli atti, al fine di conoscere che
tipo di materiale sarebbe stato depositato sul mappale __________, ritenuto che
il fondo si trova in zona di protezione. Il procuratore pubblico ha dato
preavviso favorevole, mentre che il patrocinatore di PI 1 chiede che siano
trasmessi all’organo municipale solo alcuni dei documenti formanti l’incarto.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, è certamente dato un interesse
giuridico legittimo del Comune, rappresentato dal Municipio, a conoscere con
precisione l’entità e la qualità dell’intervento operato in zona di protezione,
nonché gli accertamenti operati dalle autorità intervenute o interpellate.
L’interesse giuridico legittimo del Comune consente un accesso agli atti
completo, e non limitato unicamente ai documenti indicati nelle osservazioni
30.6/1°.7.2010 del patrocinatore di PI 1, che peraltro né indica i motivi per
escludere l’accesso agli altri documenti, né indica eventuali interessi contrari.
5.L’istanza è accolta. Copia degli atti dell’incarto
penale sarà trasmessa al Municipio tosto cresciuta in giudicato la presente decisione.
6.Considerato la natura pubblica dell’istante e le
ragioni a fondamento della richiesta, si prescinde dalle tasse di giustizia e
dalle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso
in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale
entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Considerandi
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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