60.2010.198
Istanza di ispezione degli atti
6 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.198
Data decisione, Autorità:
06.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.198
Lugano
6 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/16.6.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale relativo ad un candidato per la gerenza di un esercizio
pubblico;
richiamate le osservazioni 22/23.6.2010 del
sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo, mediante le quali comunica
il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In relazione ai fatti accaduti il 13.3.2009 a __________,
Fatti
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________)
conclusosi con il decreto d’accusa 6.4.2009 per titolo di infrazione alla legge
federale sulle armi e sulle munizioni (DA __________), cresciuto in giudicato.
Nel medesimo decreto è confluita anche un’imputazione di contravvenzione alla LStup
relativa ad un precedente procedimento (inc. MP __________).
2.In relazione alla richiesta presentata da PI 2 per ottenere
l’autorizzazione alla gerenza di un esercizio pubblico, l’Ufficio istante chiede
di poter avere accesso agli atti dei surriferiti incarti. Il sostituto procuratore
pubblico ha dato il proprio nulla osta, mentre PI 2 non ha preso posizione.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
Considerandi
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel presente caso, considerato l’art. 27 cpv. 1 lit. a
della legge sugli esercizi pubblici in relazione alle condizioni per
l’ottenimento del certificato di capacità di gerente, è dato certamente un
interesse giuridico legittimo dell’Ufficio istante a consultare gli atti di una
decisione di condanna di un candidato gerente.
5.
L’istanza è accolta. Gli atti dei due surriferiti
incarti saranno trasmessi all’Ufficio istante dopo la crescita in giudicato
della presente decisione.
6.
Considerata la natura dell’autorità istante, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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