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Decisione

60.2010.198

Istanza di ispezione degli atti

6 settembre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________)

conclusosi con il decreto d’accusa 6.4.2009 per titolo di infrazione alla legge

federale sulle armi e sulle munizioni (DA __________), cresciuto in giudicato.

Nel medesimo decreto è confluita anche un’imputazione di contravvenzione alla LStup

relativa ad un precedente procedimento (inc. MP __________).

2.In relazione alla richiesta presentata da PI 2 per ottenere

l’autorizzazione alla gerenza di un esercizio pubblico, l’Ufficio istante chiede

di poter avere accesso agli atti dei surriferiti incarti. Il sostituto procuratore

pubblico ha dato il proprio nulla osta, mentre PI 2 non ha preso posizione.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

Considerandi

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, considerato l’art. 27 cpv. 1 lit. a

della legge sugli esercizi pubblici in relazione alle condizioni per

l’ottenimento del certificato di capacità di gerente, è dato certamente un

interesse giuridico legittimo dell’Ufficio istante a consultare gli atti di una

decisione di condanna di un candidato gerente.

5.

L’istanza è accolta. Gli atti dei due surriferiti

incarti saranno trasmessi all’Ufficio istante dopo la crescita in giudicato

della presente decisione.

6.

Considerata la natura dell’autorità istante, non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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