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Decisione

60.2010.200

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

15 dicembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il dispendio orario esposto (precisato con riferimento alle singole operazioni:

60 min per udienza davanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto; 30 min

per colloquio con moglie e cognata del cliente; 120 min per due visite a “La

Farera”; 120 min per esame degli atti; 90 min per preparazione del dibattimento;

300 min per dibattimento) – pari a 12 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF

3'000.-- – è adeguato alla fattispecie;

che,

come detto, domanda CHF 600.-- a titolo di spese;

che

l’istante non specifica detti oneri: la nota professionale prodotta fa generico

riferimento a “Apertura incarto, spese postali, fax, telefono, spese di

cancelleria, spese di scritturazione, trasferte, ecc.” (doc. B);

che,

procedendo alla ricostruzione delle spese, si può ritenere che esse si compongano

di: CHF 50.-- per apertura incarto, CHF 5.-- per procura, CHF 88.-- per trasferte

(__________: 12 km x 2 e __________: 64 km, secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche” emanato

dalla Sezione delle risorse umane, a CHF 1.--/km), CHF 70.-- per scritti e relative spese postali /

fax, CHF 15.-- per spese telefoniche e CHF 120.-- per fotocopie, per complessivi

CHF 348.--;

che

non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.

decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. 60.2000.292);

che

onorario e spese assommano a CHF 3'348.--;

che

con giudizio 22.4.2010 il presidente della Pretura penale ha condannato lo

Stato a versare a IS 1 CHF 2'000.-- per ripetibili (inc. __________);

che

al qui istante va di conseguenza rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo

di CHF 1'348.-- (CHF 3'348.-- dedotti CHF 2'000.--);

che l’indennità

prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato

prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

Considerandi

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.

60.2001

);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 1’800.-- (nove giorni a CHF 200.--/giorno) per torto morale;

che

IS 1 è stato arrestato il 22.10.2007 – con le accuse di furto ripetuto,

consumato e tentato – ed è stato scarcerato il 31.10.2007;

che

la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di dieci giorni, e non

di nove (come riportato anche nel decreto di accusa);

che,

stante il manifesto errore, si giustifica riconoscere, a titolo di torto morale,

la somma di CHF 2'000.-- (dieci giorni a CHF 200.--/giorno, come da prassi di

questa Camera per detenzioni di breve durata);

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo

di CHF 3'348.--, di cui CHF 1'348.-- per spese legali e CHF 2'000.-- per torto

morale;

che

interessi di mora e ripetibili non sono richiesti;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 450.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in

ragione di CHF 30.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 22.4.2010 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.

__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'348.--.

2. La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--,

sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 30.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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