60.2010.200
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
15 dicembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2010.200
Data decisione, Autorità:
15.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.200
Lugano
15 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/21.6.2010
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1, ,
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 22.4.2010
del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 22/23.6.2010 del
presidente della Pretura penale – che si è rimesso al giudizio di questa Camera
–, 23/24.6.2010 del procuratore pubblico Nicola Respini – che ha chiesto che
l’istanza fosse esaminata alla luce della costante giurisprudenza di questa
Camera – e 30.6/6.7.2010 della Divisione della giustizia – che, in generale, si
è rimessa alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico e, in
particolare, ha contestato la richiesta di rifusione dell’IVA, l’istante avendo
domicilio all’estero –;
preso atto che, su domanda 21.6.2010 di
questa Camera, l’8/9.7.2010 IS 1 ha comunicato che il danno di cui ha postulato
il risarcimento non era stato coperto o garantito da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 17.8.2009 il magistrato inquirente ha posto IS 1 – in detenzione preventiva
dal 22.10.2007 al 31.10.2007 – in stato di accusa davanti alla Pretura penale
siccome ritenuto colpevole di complicità in tentato furto giusta gli art. 139 cifra
1 e 25 CP [“per avere, a __________,
il 1.10.2007, a scopo d’indebito profitto, in danno del datore di lavoro __________,
aprendogli la serranda del locale in cui si trovava __________, sapendo che
così facendo le altre porte d’accesso sarebbero rimaste bloccate per motivi di
sicurezza e quindi poteva agire indisturbato, intenzionalmente aiutato
quest’ultimo a tentare di sottrarre, al fine di appropriarsene, gioielli da uno
dei pacchi già pronti per l’invio, disegno poi non concluso perché l’autore
venne colto da timore d’essere scoperto”];
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'500.-- (30 aliquote
da CHF 50.--/aliquota), dedotto il carcere preventivo sofferto di nove giorni,
pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa
di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che
con scritto 24/25.8.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 22.4.2010 il presidente della Pretura penale ha prosciolto
l’accusato dal reato di complicità in tentato furto per non avere commesso dal
profilo oggettivo il reato imputatogli [rispettivamente ha condannato __________,
deferito davanti al medesimo giudice (DA __________), siccome autore colpevole
di furto, consumato e tentato] (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 5'673.60, di cui CHF 3'873.60 per spese legali
e CHF 1'800.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'873.60 [di cui CHF 3'000.-- (12 ore a CHF 250.--
/ora) a titolo di onorario, CHF 600.-- a titolo di spese e CHF 273.60 a titolo di IVA (doc. B)];
che
la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che
Fatti
il dispendio orario esposto (precisato con riferimento alle singole operazioni:
60 min per udienza davanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto; 30 min
per colloquio con moglie e cognata del cliente; 120 min per due visite a “La
Farera”; 120 min per esame degli atti; 90 min per preparazione del dibattimento;
300 min per dibattimento) – pari a 12 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF
3'000.-- – è adeguato alla fattispecie;
che,
come detto, domanda CHF 600.-- a titolo di spese;
che
l’istante non specifica detti oneri: la nota professionale prodotta fa generico
riferimento a “Apertura incarto, spese postali, fax, telefono, spese di
cancelleria, spese di scritturazione, trasferte, ecc.” (doc. B);
che,
procedendo alla ricostruzione delle spese, si può ritenere che esse si compongano
di: CHF 50.-- per apertura incarto, CHF 5.-- per procura, CHF 88.-- per trasferte
(__________: 12 km x 2 e __________: 64 km, secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche” emanato
dalla Sezione delle risorse umane, a CHF 1.--/km), CHF 70.-- per scritti e relative spese postali /
fax, CHF 15.-- per spese telefoniche e CHF 120.-- per fotocopie, per complessivi
CHF 348.--;
che
non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.
decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. 60.2000.292);
che
onorario e spese assommano a CHF 3'348.--;
che
con giudizio 22.4.2010 il presidente della Pretura penale ha condannato lo
Stato a versare a IS 1 CHF 2'000.-- per ripetibili (inc. __________);
che
al qui istante va di conseguenza rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo
di CHF 1'348.-- (CHF 3'348.-- dedotti CHF 2'000.--);
che l’indennità
prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato
prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
Considerandi
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001
);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 1’800.-- (nove giorni a CHF 200.--/giorno) per torto morale;
che
IS 1 è stato arrestato il 22.10.2007 – con le accuse di furto ripetuto,
consumato e tentato – ed è stato scarcerato il 31.10.2007;
che
la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di dieci giorni, e non
di nove (come riportato anche nel decreto di accusa);
che,
stante il manifesto errore, si giustifica riconoscere, a titolo di torto morale,
la somma di CHF 2'000.-- (dieci giorni a CHF 200.--/giorno, come da prassi di
questa Camera per detenzioni di breve durata);
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo
di CHF 3'348.--, di cui CHF 1'348.-- per spese legali e CHF 2'000.-- per torto
morale;
che
interessi di mora e ripetibili non sono richiesti;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 450.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 30.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 22.4.2010 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'348.--.
2. La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--,
sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 30.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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