60.2010.201
Istanza di ispezione degli atti
27 luglio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.201
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.201
Lugano
27 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.6.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale __________
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 e di IS 1
(__________). Il procedimento penale è sfociato in due decreti datati
11.6.2008: un decreto d’accusa per cattiva gestione a carico di __________IS 1
(__________) ed un decreto di non luogo a procedere a favore di IS 1 (__________).
A seguito di opposizione, la pretura penale è stata investita del caso, e con
sentenza del 3.10.2008 (__________ha pronunciato la condanna per cattiva
gestione.
2. IS
1 ha contestato al procuratore pubblico il mancato dissequestro a suo favore
di alcuni oggetti sequestrati e successivamente dissequestrati a favore di
terzi nell’ambito del surriferito procedimento penale. Al fine di valutare
un’eventuale azione di risarcimento, il patrocinatore dell’istante chiede di
poter aver accesso agli atti del procedimento penale.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale inchiestato) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli
atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS
dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori
preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5. In
concreto è pacifico l’interesse dell’istante, per il motivo esposto con
l’istanza, in relazione alle decisioni di sequestro e dissequestro.
6. L’istanza
è accolta. Il patrocinatore dell’istante potrà esaminare gli atti presso la
cancelleria di questa Camera, previo appuntamento concordato.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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