60.2010.205
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità
30 giugno 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.205
Data decisione, Autorità:
30.06.2010, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.205
Lugano
30 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.6.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga
del carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: avv. PR
1, __________), CO 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), CO 3, __________
(patr. da: PR 3, __________), CO 4, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________),
e CO 5, __________ (patr. da: avv. PR 5, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il preavviso favorevole 24.6.2010 del procuratore pubblico Nicola Respini;
richiamate le osservazioni 24/25.6.2010 del
patrocinatore di CO 5, mediante le quali comunica di non opporsi alla proroga;
richiamate le osservazioni 24/25.6.2010 del
patrocinatore di CO 1, mediante le quali comunica di non opporsi alla proroga;
richiamato lo scritto 24.6.2010 del
patrocinatore di CO 2, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da
formulare;
richiamate le osservazioni 25.6.2010 del
patrocinatore di CO 3, mediante le quali comunica di accettare la proroga
richiesta;
richiamato lo scritto 28.6.2010 del
patrocinatore di CO 4, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da
formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 , tutti in detenzione preventiva dal 4.11.2009, il procuratore pubblico ha emanato il 7.6.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo con le imputazioni
di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, danneggiamento ripetuto, violazione
di domicilio ripetuta, nonché CO 2 di ripetuta infrazione alla LDDS.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a lunedì 2.8.2010, con continuazione nei giorni seguenti.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui
sono astretti gli imputati fino al 2.8.2010, rispettivamente fino alla data della presumibile
conclusione del pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati
tutti i presupposti per l’accoglimento della proroga, ritenuta in concreto la
situazione del presidente richiedente, come esposta nell’istanza, più in generale
la situazione attuale del Tribunale penale cantonale.
5.
In
concreto sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a
carico di CO 1 (come risulta dalle sue ammissioni, in particolare nel verbale
15.3
, n. 51), di CO 2 (come risulta dalle sue ammissioni, in particolare
nel verbale 22.3.2010, n. 26), di CO 3 (come risulta dalle sue ammissioni, in
particolare nel verbale 11.3.2010, n. 28), di CO 4 (come risulta dalle chiamate
di correo) e di CO 5 (come risulta dalle sue ammissioni, in particolare nel
verbale 23.3.2010, n. 31).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
7.
Il
pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è
connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello
di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al
procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. In base
agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha
evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella
prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da
scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare
all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi
sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste
solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure
essere evitato con misure meno incisive.
8.
Nel
presente caso è dato per tutti gli accusati un concreto pericolo di fuga, in
quanto si tratta di cittadini stranieri, senza nessun legame con il territorio
elvetico (come risulta dalle loro situazioni personali, illustrate per CO 1 nel
verbale 13.11.2009, n. 12, p. 1 e 2; per CO 2 nel verbale 20.11.2009, n. 15, p.
1.
e 2; per CO 3 nel verbale 3.12.2009, n. 14, p. 1 e 2; per CO 4 nel verbale
20.11
, n. 15, p. 1 e 2; per CO 5 nel verbale 19.11.2009, n. 13, p. 1 e 2),
di modo che si deve ammettere che gli stessi non hanno alcun interesse a rimanere
a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una
sanzione penale eventualmente da scontare. La tentazione di riparare all’estero
per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
9.
Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In
particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato
con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto
sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono
gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.
4.
).
10.
Nel caso degli accusati è dato anche un
pericolo di recidiva, in relazione a precedenti emersi nell’inchiesta (per CO 1
verbale 13.11.2009, n. 12, p. 3; per CO 2 verbale 20.11.2009, n. 15, p. 3; per CO
3.
verbale 3.12.2009, n. 14, p. 2; per CO 4 verbale 3.12.2009, n. 16, p. 1; per CO
5.
verbale 19.11.2009, n. 13, p. 2).
11.
La
carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 è pertanto
giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse
pubblico.
12.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere
preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale
in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova
di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione
l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in
particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
13.
Occorre
ritenere che la durata della proroga è di circa due settimane. Considerati i
reati oggetto dell’atto di accusa e le situazioni personali degli accusati, la
domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la
detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori
alla possibile pena e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o
violazioni del principio della celerità.
14.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, CO 2, __________,
CO 3, __________, CO 4, __________, e CO 5, __________, è prorogato fino al 2.8.2010, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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