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Decisione

60.2010.205

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità

30 giugno 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.205

Data decisione, Autorità:

30.06.2010, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PERICOLO DI FUGA

PERICOLO DI RECIDIVA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.205

Lugano

30 giugno

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.6.2010

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga

del carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: avv. PR

1, __________), CO 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), CO 3, __________

(patr. da: PR 3, __________), CO 4, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________),

e CO 5, __________ (patr. da: avv. PR 5, __________), in vista del pubblico

dibattimento;

visto il preavviso favorevole 24.6.2010 del procuratore pubblico Nicola Respini;

richiamate le osservazioni 24/25.6.2010 del

patrocinatore di CO 5, mediante le quali comunica di non opporsi alla proroga;

richiamate le osservazioni 24/25.6.2010 del

patrocinatore di CO 1, mediante le quali comunica di non opporsi alla proroga;

richiamato lo scritto 24.6.2010 del

patrocinatore di CO 2, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da

formulare;

richiamate le osservazioni 25.6.2010 del

patrocinatore di CO 3, mediante le quali comunica di accettare la proroga

richiesta;

richiamato lo scritto 28.6.2010 del

patrocinatore di CO 4, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da

formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 , tutti in detenzione preventiva dal 4.11.2009, il procuratore pubblico ha emanato il 7.6.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo con le imputazioni

di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, danneggiamento ripetuto, violazione

di domicilio ripetuta, nonché CO 2 di ripetuta infrazione alla LDDS.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a lunedì 2.8.2010, con continuazione nei giorni seguenti.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui

sono astretti gli imputati fino al 2.8.2010, rispettivamente fino alla data della presumibile

conclusione del pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati

tutti i presupposti per l’accoglimento della proroga, ritenuta in concreto la

situazione del presidente richiedente, come esposta nell’istanza, più in generale

la situazione attuale del Tribunale penale cantonale.

5.

In

concreto sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a

carico di CO 1 (come risulta dalle sue ammissioni, in particolare nel verbale

15.3

, n. 51), di CO 2 (come risulta dalle sue ammissioni, in particolare

nel verbale 22.3.2010, n. 26), di CO 3 (come risulta dalle sue ammissioni, in

particolare nel verbale 11.3.2010, n. 28), di CO 4 (come risulta dalle chiamate

di correo) e di CO 5 (come risulta dalle sue ammissioni, in particolare nel

verbale 23.3.2010, n. 31).

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno

ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico.

7.

Il

pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è

connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello

di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al

procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. In base

agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha

evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella

prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da

scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare

all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi

sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste

solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure

essere evitato con misure meno incisive.

8.

Nel

presente caso è dato per tutti gli accusati un concreto pericolo di fuga, in

quanto si tratta di cittadini stranieri, senza nessun legame con il territorio

elvetico (come risulta dalle loro situazioni personali, illustrate per CO 1 nel

verbale 13.11.2009, n. 12, p. 1 e 2; per CO 2 nel verbale 20.11.2009, n. 15, p.

1.

e 2; per CO 3 nel verbale 3.12.2009, n. 14, p. 1 e 2; per CO 4 nel verbale

20.11

, n. 15, p. 1 e 2; per CO 5 nel verbale 19.11.2009, n. 13, p. 1 e 2),

di modo che si deve ammettere che gli stessi non hanno alcun interesse a rimanere

a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una

sanzione penale eventualmente da scontare. La tentazione di riparare all’estero

per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è sorretta da

sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo

astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere

evitato con misure meno incisive.

9.

Il

pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su

circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a

reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il

criterio della proporzionalità. Esso

non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente

all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,

besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,

la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre

condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano

plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.

Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in

corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,

dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di

recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In

particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato

con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto

sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono

gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.

4.

).

10.

Nel caso degli accusati è dato anche un

pericolo di recidiva, in relazione a precedenti emersi nell’inchiesta (per CO 1

verbale 13.11.2009, n. 12, p. 3; per CO 2 verbale 20.11.2009, n. 15, p. 3; per CO

3.

verbale 3.12.2009, n. 14, p. 2; per CO 4 verbale 3.12.2009, n. 16, p. 1; per CO

5.

verbale 19.11.2009, n. 13, p. 2).

11.

La

carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 è pertanto

giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse

pubblico.

12.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere

preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale

in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova

di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione

l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in

particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

13.

Occorre

ritenere che la durata della proroga è di circa due settimane. Considerati i

reati oggetto dell’atto di accusa e le situazioni personali degli accusati, la

domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la

detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori

alla possibile pena e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o

violazioni del principio della celerità.

14.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, CO 2, __________,

CO 3, __________, CO 4, __________, e CO 5, __________, è prorogato fino al 2.8.2010, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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