60.2010.207
Ricorso contro la conferma dell'arresto. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. proporzionalità. coazione. lesioni semplici. minaccia
12 luglio 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.207
Data decisione, Autorità:
12.07.2010, CRP
Titolo:
Ricorso contro la conferma dell'arresto. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. proporzionalità. coazione. lesioni semplici. minaccia
COAZIONE
INDIZIO DI REATO
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
PERICOLO DI RECIDIVA
PROPORZIONALITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 95 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. a CPP-TI
art. 123 CPS
art. 180 CPS
art. 181 CPS
Incarto n.
60.2010.207
Lugano
12 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 24.6.2010
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 15.6.2010 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto Edy Meli mediante la quale – nell’ambito del procedimento penale
inc. MP __________ – ha confermato il suo arresto (inc. GIAR __________);
richiamate le osservazioni 28/30.6.2010 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto – che ribadisce i motivi per cui è stata
confermata la misura privativa della libertà – e 2/5.7.2010 del procuratore
pubblico Mario Branda – che postula la reiezione del gravame –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
ordine 1.4.2010 il magistrato inquirente ha disposto l’arresto di RI 1, __________,
per titolo di coazione (art. 181 CP) – per avere, nel periodo giugno 2009 -
marzo 2010, a __________ ed in altre località, usando violenza o minaccia di
grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la libertà di agire,
costretto la di lui ex compagna / convivente __________, __________, a fare, omettere
o tollerare un atto – e di lesioni semplici (art. 123 cifre 1/2 CP) – per
avere, nel giugno 2009, a __________, colpito intenzionalmente __________ alla
testa con uno schiaffo provocandole la rottura della membrana timpanica – (AI
2.3 / 2.4 / 1.1).
b. Il
provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto per l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni
dell’istruzione / pericolo di recidiva) [AI 4.1].
c. Il
3.5.2010 l’accusato è stato interrogato dal procuratore pubblico; al termine
dell’audizione il magistrato inquirente gli ha comunicato che avrebbe valutato
la sua scarcerazione, che avrebbe potuto avvenire a tassative condizioni da
rispettare pena un nuovo arresto (divieto di avvicinarsi ad __________ in
qualsiasi modo, divieto di avvicinarsi al suo domicilio ad una distanza inferiore
a 100 m, divieto di contattare l’ex compagna / convivente rispettivamente di
risponderle se contattato, obbligo di tenersi a disposizione delle autorità
inquirenti e di chiedere loro l’autorizzazione per lasciare la Svizzera per più di sette giorni, obbligo di dare seguito agli appuntamenti del perito
psichiatrico) [AI 3.1].
RI
1 è stato scarcerato il 6.5.2010 (AI 2.5).
d. Il
14.6.2010, ritenuto che quella mattina l’accusato aveva atteso __________ nel
cortile dell’istituto scolastico dove si trovava, in violazione delle
condizioni poste per la concessione della libertà provvisoria, è stato ordinato
il suo arresto per titolo di coazione e – in relazione alla querela penale
presentata il 9/10.6.2010 dal padre di RI 1, che il giorno precedente sarebbe
stato minacciato di morte dal figlio – di minaccia (AI 2.6 / 2.7 / 1.3).
e. Il
giorno successivo – 15.6.2010 – il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha
confermato la misura per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di recidiva). Ha inoltre
sottolineato che appariva evidente la violazione degli obblighi imposti con la
scarcerazione ed il tentativo di giustificare il comportamento come non tale,
così da legittimare il ripristino della carcerazione perlomeno fino
all’acquisizione della perizia ordinata il 14.4.2010.
Ha
quindi deciso di mantenere rispettivamente di ripristinare l’arresto di RI 1 per
la durata di un mese, fino al 15.7.2010, riservate eventuali proroghe della
carcerazione (AI 4.3).
f. Con
tempestivo ricorso RI 1 contesta il provvedimento di arresto postulando la sua scarcerazione:
ritiene che i presupposti di legge per la detenzione preventiva – pericolo di
fuga, di recidiva, di collusione – non siano dati in concreto. La misura non sarebbe
neppure determinata da bisogni istruttori e sarebbe sproporzionata rispetto ai
rimproveri mossigli; avrebbe inoltre collaborato fin da subito. La perizia
psichiatrica sarebbe stata ordinata il 14.4.2010 e, ancora oggi, non sarebbe
dato sapere quando e se sarà intimata; il procuratore pubblico l’avrebbe sollecitata
con scritto 21.6.2010. Avrebbe già espiato un periodo di carcerazione
preventiva, in regime di strette condizioni carcerarie, condizioni a cui è ora
di nuovo sottoposto in modo ingiustificato.
g. Delle
osservazioni del magistrato inquirente e del giudice dell’istruzione e
dell’arresto si dirà, se necessario, in seguito.
Considerandi
1.
La
Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro le decisioni del giudice
dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà personale
(art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Il
gravame, interposto il 24.6.2010 – da persona pacificamente legittimata – contro
la decisione 15.6.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, che ha mantenuto
rispettivamente ripristinato per la durata di un mese l’arresto di RI 1 (inc.
GIAR __________), è tempestivo e ricevibile in ordine.
2.
Secondo
gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel
solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e
mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato
l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e
dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i
rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione
dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo
rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413,
1986.
p. 158 e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60,
115.
Ia 293, 102 Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice
di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER /
E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea
2005, § 68 n. 8 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed.,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 844 ss.).
Il
diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra
riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale
chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di
preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera
decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I
361.
e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art.
95.
CPP).
3.
Va
ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi
indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini
definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice
di merito. Ciò significa che la Camera dei ricorsi penali deve sì effettuare un
esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare
le future valutazioni del giudice di merito.
4.
4.1.
Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ritenuto l’esistenza di seri indizi di
colpevolezza per coazione e minaccia rilevabili dal rapporto di polizia e dalle
ammissioni dell’accusato (AI 4.3).
4.2
Con
ordine 1.4.2010 il magistrato inquirente ha disposto l’arresto di RI 1, oltre
che per titolo di lesioni semplici giusta l’art. 123 cifre 1/2 CP [secondo cui
è punito chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo, rispetto
agli art. 126/122 CP, al corpo o alla salute di una persona (BSK Strafrecht II
– A. ROTH / A. BERKEMEIER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 123 CP)], per
titolo di coazione giusta l’art. 181 CP [secondo cui è punito chiunque, usando
violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro
modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un
atto (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 5 ss. ad art. 181
CP)] in merito ai comportamenti – telefonate, emails, ronde, pedinamenti,
minacce – nei confronti di __________, sua ex compagna / convivente (AI 2.3 /
2.4
/ 1.1), condotta che ben emerge dalla deposizione di __________ (e dagli allegati
al verbale) [rapporto di polizia 1.4.2010, AI 1.1] e dagli ulteriori verbali di
audizione delle persone che hanno assistito ai diversi episodi (cfr.
classificatore, separazione 1, verbali di interrogatorio).
L’accusato,
da parte sua, ha parzialmente riconosciuto i fatti, ovvero – tra le altre cose
– di averle ripetutamente telefonato, scritto emails ed sms, di averla attesa
fuori dalle diverse abitazioni dove __________ soggiornava per sfuggire ad RI 1,
di averla insultata, di essere penetrato nel giardino e nel garage della casa
dei di lei nonni, di averla cercata presso la sua scuola, di avere provato ad
entrare nella sua posta elettronica, di essere entrato nella di lei pagina
Facebook (cfr., per tutti, verbale di interrogatorio PP 3.5.2010, AI 3.1). ll
ricorrente, nel corso del verbale 3.5.2010 davanti al magistrato inquirente, ha
inoltre sostenuto che “(…) ho capito di avere sbagliato e che quando una
persona dice “basta”, significa basta. Io non avrei più dovuto contattarla né
direttamente né indirettamente” (p. 6, AI 3.1).
Il
procuratore pubblico, quel giorno, stante detta situazione, gli ha prospettato
la liberazione condizionale, “(…) ritenuto che la stessa potrà avvenire alle
seguenti tassative condizioni che dovrò rispettare pena il mio eventuale
riarresto: (…)” [verbale di interrogatorio 3.5.2010, p. 6, AI 3.1]: divieto
di avvicinarsi ad __________ in qualsiasi modo, divieto di avvicinarsi al suo domicilio
ad una distanza inferiore a 100 m, divieto di contattare l’ex compagna /
convivente rispettivamente di risponderle se contattato, obbligo di tenersi a
disposizione delle autorità inquirenti e di chiedere loro l’autorizzazione per
lasciare la Svizzera per più di sette giorni, obbligo di dare seguito agli
appuntamenti fissati dal perito psichiatrico. L’accusato è stato scarcerato il
6.5.2010
(AI 2.5).
Ora,
per venire ai fatti che hanno indotto il magistrato inquirente a disporre un
nuovo arresto di RI 1, dagli atti emerge che il 14.6.2010 questi si è
presentato presso l’__________, __________, attendendo nel cortile __________;
quest’ultima ha quindi contattato la polizia, che – intervenuta sul posto – ha
fermato il ricorrente, che era fuggito (rapporto di arresto 14.6.2010, AI 1.3;
rapporto di segnalazione 14.6.2010, AI 1.4).
L’accusato,
interrogato quel giorno, ha ammesso di essersi recato presso l’istituto
scolastico per cercare l’ex compagna / convivente (verbale di interrogatorio
14.6
, p. 1, rapporto di arresto 14.6.2010, AI 1.3); ha in particolare
dichiarato che “in questo caso qua pensavo di beccare __________ in un posto
a lei sicuro, cioè che è insieme agli amici, e chiederle di andare a raccontare
la verità perché io sono stato in galera cinque settimane e volevo che lei lo
sapeva. Io non ho preso contatto con lei” (verbale di interrogatorio 14.6.2010,
p. 2, rapporto di arresto 14.6.2010, AI 1.3).
In
queste circostanze, è manifesto come RI 1 abbia chiaramente disatteso le condizioni
poste dal magistrato inquirente per la sua scarcerazione, segnatamente il divieto
di avvicinarsi ad __________ in qualsiasi modo e di contattarla.
Fatto
che, posto come il non rispetto delle suddette condizioni avrebbe comportato “(…)
il mio eventuale riarresto: (…)” [verbale di interrogatorio 3.5.2010, p. 6,
AI 3.1], giustifica la nuova privazione della libertà personale: tale condotta fonda
ulteriori indizi in capo al reato di coazione [commesso tramite stalking
(DTF 129 IV 262)] nei confronti dell’ex compagna / convivente __________.
L’arresto
è stato peraltro motivato, come si evince dalla richiesta di conferma
dell’arresto 15.6.2010 (AI 2.7), pure dal reato di minaccia “(…) per avere,
l’8 giugno 2010, a __________, rivolgendosi a suo padre, affermando che lo
avrebbe picchiato a morte, usando grave minaccia incusso spavento o timore a
una persona”, fatto oggetto della querela 9/10.6.2010 di __________ [AI
5.
] (che, interrogato il 14.6.2010, ha confermato i fatti; cfr. rapporto di
arresto 14.6.2010, AI 1.3). Su questo episodio, RI 1, davanti al giudice
dell’istruzione e dell’arresto, ha asserito che “(…) quanto dice mio padre
corrisponde sostanzialmente al vero; però io non ritengo di aver minacciato di
morte i miei genitori, al massimo posso aver detto a mio padre che gli tiravo
un pugno” (p. 2, AI 4.3). Anche per il reato di minaccia giusta l’art. 180
cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, usando grave minaccia, incute
spavento o timore a una persona (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op.
cit., n. 5 ss. ad art. 180 CP)] sussistono di conseguenza indizi
sufficientemente seri per giustificare l’arresto del qui ricorrente, indizi che
evidentemente andranno approfonditi nell’ambito dell’istruzione formale.
RI
1.
non contesta peraltro l’esistenza di seri indizi di colpevolezza. Non si
impongono quindi altri approfondimenti.
5.
5.1.
L’arresto
presuppone poi giusta l’art. 95 cpv. 2 CPP preminenti motivi di interesse
pubblico, quali – segnatamente – il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione
oppure il pericolo di recidiva.
5.2
Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ritenuto sussistere un pericolo di
recidiva; ha inoltre confermato l’arresto siccome evidente era la violazione
degli obblighi imposti con la scarcerazione ed il tentativo di giustificare il
comportamento come non tale, così da legittimare il ripristino della
carcerazione almeno fino all’acquisizione della perizia ordinata il 14.4.2010
(AI 4.3).
5.3
Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In
particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato
con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto
sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono
gravi (decisione TF 1B_154/2010 del 3.6.2010).
5.4
5.4.1
Il
ricorrente, come esposto, è stato arrestato l’1.4.2010, scarcerato – a precise
condizioni – il 6.5.2010 e riarrestato il 14.6.2010 per, per quanto concerne il
reato di coazione, i medesimi fatti che avevano giustificato il provvedimento
cautelare l’1.4.2010.
Ora,
RI 1, sebbene abbia sostanzialmente ammesso i fatti (considerando 4.2.), è
portato a sminuirli dal profilo soggettivo, nel senso che a suo dire la sua
condotta sarebbe da ricondurre al fatto di volere chiarire le cose con __________,
come ha affermato al momento del secondo fermo [“in questo caso qua pensavo
di beccare __________ in un posto a lei sicuro, cioè che è insieme agli amici,
e chiederle di andare a raccontare la verità perché io sono stato in galera
cinque settimane e volevo che lei lo sapeva. Io non ho preso contatto con lei”
(verbale di interrogatorio 14.6.2010, p. 2, rapporto di arresto 14.6.2010, AI
1.
)]. Al proposito è eloquente, circa la (non) presa di coscienza in capo ai
fatti, quanto ha risposto dopo che l’interrogante gli aveva prospettato alcuni
episodi incriminati: “(…) tutto quello che avete detto adesso è vero, ma è
stato interpretato in modo sbagliato” (verbale di interrogatorio 1.4.2010,
p. 7, rapporto di arresto 1.4.2010, AI 1.1). Sarebbe in effetti “colpa”
della vittima: sarebbe stata lei ad aggredirlo (verbale di interrogatorio
1.4
, p. 2 s., rapporto di arresto 1.4.2010, AI 1.1). Significativa è del
resto anche la risposta resa l’1.4.2010 all’ingiunzione (a prescindere dalla
sua correttezza / proponibilità giuridica: in analogia, decisione 2.9.2008 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Z., inc. GIAR 2008.22701) di “mi
viene ripetuto che non posso prendere contatto con lei e che questa è una
decisione di una autorità penale che devo ottemperare”: “questo lo
decido io” (verbale di interrogatorio 1.4.2010, p. 9, rapporto di arresto
1.4
, AI 1.1).
L’accusato
ha invero dichiarato davanti al procuratore pubblico che “(…) ho capito di
avere sbagliato e che quando una persona dice “basta”, significa basta. Io non
avrei più dovuto contattarla né direttamente né indirettamente” (verbale di
interrogatorio 3.5.2010, p. 6, AI 3.1), “mea culpa” che è nondimeno
rimasta puro parlato, tanto è vero che – benché impegnatosi a rispettare
determinate condizioni – RI 1 il 14.6.2010 si è recato presso l’istituto
scolastico dove si trovava __________.
Il
pericolo di recidiva – in considerazione segnatamente della non presa di coscienza
del suo agire, che lo ha indotto, dopo la scarcerazione, ad immediatamente ricadere
nell’illecito [a danno della presunta vittima e – circostanza che ulteriormente
conforta un pericolo di recidiva – del padre per fatti direttamente collegati
alla vicenda che lo vedeva inquisito] – appare quindi concreto.
5.4.2
Questa
conclusione è avvalorata dal parere psichiatrico 11/18.6.2010 del dr. med. __________,
__________, __________, incaricato dal procuratore pubblico, in data 14.4.2010,
di redigere una perizia psichiatrica sull’accusato (AI 6.1).
Il perito – con riferimento all’esistenza
di una turba psichica – ha indicato che al momento dei fatti era presente un
complesso sindromico definibile come stalking (risposta 1.1, p. 8, AI
6.
), che i reati erano da mettere in relazione in parte con la turba psichica
ed in parte con aspetti personologici strutturati (risposta 2.1, p. 8, AI 6.4)
e che – nel caso si considerasse lo stalking un disturbo psichico – al
momento dei fatti era scemata – con grado leggero – la capacità del periziando
di valutare il carattere illecito delle sue azioni (risposte 2.3 / 2.5, p. 9
s., AI 6.4); con riferimento al pericolo di recidiva, ha ritenuto che – dal
punto di vista psichiatrico forense – “in relazione al reato di coazione è
presente un possibile rischio di recidiva” (risposta 3.1, p. 10, AI 6.4) ed
ha aggiunto – in merito ai reati che avrebbe potuto compiere – che “i reati
possibili sono quelli ascrivibili all’art. 181 (coazione); non è possibile
escludere inoltre un’azione aggressiva in quando la bibliografia specificata in
precedenza contempla questa possibilità anche se in una parte minoritaria dei
casi (il 6% di chi ha minacciato passa all’atto aggressivo, “il 67%-71% aveva
subito aggressioni anche fisiche nei 12 mesi precedenti l’omicidio (o il tentato
omicidio)” (…)” [risposta 3.2, p. 10, AI 6.4]. Infine, in capo alle misure
terapeutiche, il dr. med. __________ ha reputato che RI 1 fosse tuttora affetto
dall’indicata turba psichica, che appariva comunque più attenuata dalle misure
restrittive imposte dal procuratore pubblico (risposta 4.1, p. 11, AI 6.4), che
in linea teorica si poteva tentare un intervento psicoterapeutico in una persona
comunque poco motivata alla terapia psicologica (risposta 4.2, p. 11, AI 6.4) e
che il trattamento psicologico consigliabile era in regime ambulatoriale presso
i servizi psichiatrici cantonali (risposte 4.3 / 4.4, p. 12, AI 6.4).
Il procuratore pubblico – con scritto
21.6.2010
– ha domandato al perito se i nuovi fatti (inerenti il secondo
arresto) potessero avere qualche influenza sulle valutazioni peritali rispettivamente
sul contenuto delle risposte ai quesiti, in particolare se avesse qualche cosa
da aggiungere / precisare sul piano del pericolo di recidiva rispettivamente di
pericolosità (AI 6.5). Il perito ha confermato le sue precedenti conclusioni
(scritto 1.7.2010).
Il
ricorrente sostiene che “la perizia medica è stata ordinata con decisione di
data 14 aprile 2010 e non è dato ancora oggi a sapere quando verrà, e se lo
verrà, intimata, pur riconoscendo l’On. Procuratore di aver sollecitato la
stessa con sua lettera 21 giugno u.s.” (ricorso 24.6.2010, p. 2). Il parere
psichiatrico – come ben risulta dal testo dello scritto 21.6.2010 del
magistrato inquirente al perito [“(…) mi riferisco alla relazione peritale
11/18 giugno 2010 che mi ha trasmesso e per la quale la ringrazio” (AI 6.5)],
scritto che RI 1, al quale era stato inviato per conoscenza, cita nel gravame –
è nondimeno agli atti, circostanza nota al ricorrente rispettivamente al suo
legale. Il 6.7.2010 il vicepresidente di questa Camera ha comunque assegnato
all’accusato un termine scadente l’8.7.2010 per esaminare la perizia e per proporre
eventuali osservazioni alla medesima.
5.4.3
In
queste circostanze, in ragione di quanto esposto ai considerandi 5.4.1. e 5.4.2.,
ritenuti i reati relativamente gravi di cui è accusato, si deve ammettere un
pericolo di recidiva a carico di RI 1 in relazione alla commissione di nuovi reati.
Il
perito, come detto, ha invero ipotizzato un intervento psicoterapeutico in una
persona comunque poco motivata alla terapia psicologica (risposta 4.2, p. 11,
AI 6.4), da concretizzare con un trattamento psicologico in regime
ambulatoriale presso i servizi psichiatrici cantonali (risposte 4.3 / 4.4, p.
12, AI 6.4). Allo stadio attuale, considerato che una terapia non è ancora
iniziata, non si può ritenere che il disturbo, ed il conseguente pericolo di
recidiva, sia diminuito. Preso atto della disponibilità del ricorrente a
sottoporsi al trattamento (scritto 8.7.2010), una volta quest’ultimo iniziato,
sarà possibile nuovamente valutare la permanenza o meno del pericolo di recidiva.
Stante
il pericolo di recidiva, non si impone di esaminare l’esistenza di bisogni
dell’istruzione o di un pericolo di fuga.
6.
6.1.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (decisione TF 1B_124/2010 del 18.5.2010).
Il
protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della
celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva
l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e
senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle
circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità
dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al
comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_124/2010 del 18.5.2010).
6.2
Il
ricorrente – che ha trascorso in detenzione preventiva cinque settimane a dipendenza
dell’arresto 1.4.2010 – è stato riarrestato il 14.6.2010; si trova pertanto in
carcere preventivo da circa quattro settimane (dal 23.6.2010 in regime
ordinario, AI 2.8).
Ora,
il procuratore pubblico – che nelle sue osservazioni 2/5.7.2010 ha preannunciato
la presentazione al giudice dell’istruzione e dell’arresto di una domanda di
proroga del carcere preventivo – ha ipotizzato a carico di RI 1 i reati di
coazione, di lesioni semplici e di minaccia, tutti puniti con una pena detentiva
fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 181 / 123 cifra 2 / 180 cpv. 1
CP). Ne discende quindi che il principio della proporzionalità – in ragione di
dette pene edittali, pur considerando la scemata capacità di grado leggero dell’accusato
di valutare il carattere illecito delle sue azioni (risposte 2.3 / 2.5, p. 9
s., AI 5.4) – è dunque ampiamente ossequiato.
L’istruttoria
formale, in particolare con l’acquisizione agli atti della perizia psichiatrica
(AI 6.4), è peraltro proceduta con speditezza: anche il principio della
celerità è parimenti stato rispettato. La privazione della libertà personale
per pericolo di recidiva ha invero per scopo anche quello di accelerare il
procedimento medesimo impedendo che lo stesso venga complicato e tirato per le
lunghe da nuovi reati (decisione TF 1B_154/2010 del 3.6.2010).
7.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 ss. e 284 CPP,
123/180/181 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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