60.2010.21
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
25 febbraio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.21
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.21
Lugano
25 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/25.1.2010
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 2
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale concluso e nel quale si era
costituito parte civile;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia del
qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di
PI 3, sfociato in un decreto d’accusa (DA __________) e in una sentenza di
assoluzione emanata dalla Pretura penale in data 19.5.2009 (inc. __________).
2. Con
la presente richiesta, l’istante chiede di poter avere accesso agli atti del
procedimento surriferito per poter intraprendere un’azione civile relativa ai
medesimi fatti, avendo a suo tempo consegnato la documentazione in suo possesso
alle autorità penali, che l’hanno acquisita agli atti.
Fatti
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) nel
procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Considerandi
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi
di terzi, di modo che non si giustifica neppure uno scambio di allegati.
6.
L’istanza
è accolta. L’incarto sarà esaminabile presso la cancelleria della Pretura
penale, previo accordo su data ed ora della consultazione, e con la possibilità
di estrarre copie.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
180.-- (centottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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